n. 222 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 aprile 2015 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO (Sezione Prima) Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 11437 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Francesco D'Isanto, Angelo Ferraro, Corrado Borruso, Ugo Marchetti, rappresentati e difesi dall'avv. Federico Sorrentino, con domicilio eletto presso lo stesso avv. Federico Sorrentino in Roma, Lungotevere delle Navi, 30;

Contro Segretariato generale della Corte dei conti, Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero dell'economia e delle finanze, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

Inps - Gestione ex Inpdap, rappresentato e difeso dall'avv. Darlo Marinuzzi, con domicilio eletto presso i propri uffici legali in Roma, Via Cesare Beccaria, 29;

Per l'annullamento delle note del 13 giugno 2014 aventi ad oggetto "comunicazione ai fini dell'applicazione del limite retributivo ai sensi dell'art. 23 del d.l. del 6 dicembre 2011 n. 201. sospensione emolumenti mese di giugno 2014.» Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Segretariato generale della Corte dei conti, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Inps - Gestione ex Inpdap;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2015 il dott. Raffaello Sestini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato e ritenuto in fatto ed in diritto 1 - Che con il ricorso in epigrafe, proposto da consiglieri della Corte dei conti nominati dal Governo ai sensi dell'art. 7 del r.d. n. 1214 del 1934, vengono impugnate le comunicazioni del Segretariato generale della Corte dei conti n. 2739-13/06/2014-TEQMAG-C3- P;

n. 2741-13/06/2014-TEQMAG-C3-P;

n. 2743-13/06/2014-TEQMAG-C3-P;

n. 2744-13/06/2014-TEQMAG-C3-P;

n. 2740-13/06/2014-TEQMAG-C3-P;

n. 2745-13/06/2014-TEQMAG-C3-P;

2746-13/06/2014-TEQMAG-C3-P;

2742-13/06/2014-TEQMAG-C3-P che hanno disposto, in dichiarata applicazione dell'art. 1, comma 489, della legge n. 147 del 2013, che dal mese di giugno 2014 il Segretariato si asterra' dal corrispondere gli importi relativi agli emolumenti mensili connessi al servizio prestato in qualita' di magistrato della Corte dei conti", precisando che, poiche' l'Amministrazione ha gia' versato - nelle more del procedimento volto ad acquisire le informazioni necessarie - somme eccedenti il tetto previsto dalla succitata disposizione, entrata in vigore il 1° gennaio 2014, i ricorrenti dovranno restituire tali somme secondo modalita' da stabilirsi. Vengono altresi' impugnati tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali e, in particolare, la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3 del 2014, concernente le modalita' di applicazione delle predette norme. Con i motivi aggiunti vengono poi impugnate le note, in data 29 ottobre 2014, con le quali il Segretariato generale della Corte dei conti, in attuazione dei provvedimenti impugnati, ha dettato modalita' e tempi per il recupero delle somme percepite a titolo di retribuzione dai ricorrenti nel periodo 10 gennaio-31 maggio 2014, I ricorrenti chiedono inoltre l'accertamento del diritto a percepire, nella loro interezza, gli emolumenti connessi al servizio prestato come magistrati della Corte dei conti, nonche' al versamento dei relativi contributi previdenziali e degli accantonamenti per il trattamento di fine servizio (TFS), con la conseguente condanna dell'Amministrazione al versamento ed alla restituzione delle somme nelle more indebitamente trattenute o recuperate;

2 - Che il contenzioso in esame concerne le vicende applicative successive all'art. 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale stabilisce, al comma 1, primo periodo, che "con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione";

3 - Che, in attuazione della citata disposizione, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha adottato il decreto 23 marzo 2012 che, all'art. 3, stabilisce che "a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il. trattamento retributivo percepito annualmente, comprese le indennita' e le voci accessorie nonche' le eventuali remunerazioni per incarichi ulteriori o consulenze conferiti da amministrazioni pubbliche diverse da quella di appartenenza [...] non puo' superare il trattamento economico annuale complessivo spettante per la carica al Primo Presidente della Corte di cassazione, pari nell'anno 2011 a euro 293.658,95. Qualora superiore, si riduce al predetto limite". Successivamente, l'art. 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n.147, ha previsto che "ai soggetti gia' titolari di trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche, le amministrazioni e gli enti pubblici (...) non possono erogare trattamenti economici onnicomprensivi che, sommati al trattamento pensionistico, eccedano il limite" e che "Nei trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono compresi i vitalizi, anche conseguenti a funzioni pubbliche elettive, facendo peraltro salvi "i contratti e gli incarichi in corso fino alla loro naturale scadenza prevista negli stessi". L'ultimo periodo della disposizione prevede che "gli organi costituzionali applicano i principi di cui al presente comma nel rispetto dei propri ordinamenti". Infine, l'art. 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, ha stabilito che "a decorrere dal 1° maggio 2014 il limite massimo retributivo riferito al primo presidente della Corte di cassazione previsto dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, e' fissato in euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente";

4 - Che i ricorrenti affermano l'illegittimita' degli atti impugnati deducendo i motivi di ricorso di seguito sintetizzati: violazione dell'art. 1, comma 489, della legge n. 147 del 2013, non avendo l'Amministrazione applicato la deroga concernente "i contratti e gli incarichi in corso fino alla loro naturale scadenza'', nonostante la condizione de ricorrenti di pubblici funzionari gia' in carica all'entrata in vigore della previsione di legge;

in via subordinata, illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 489, della legge n. 147 del 2013, se interpretato nel senso di escludere i ricorrenti dall'ambito della...

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