n. 219 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 giugno 2014 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sezione Seconda Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 1636 del 2003, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Antonio Benedetti, Giovanni. Benedetti, Sergio Murgia (successore a titolo particolare di Termentini Nazzareno), Massimo Zampetti, Stefania Zampetti e Rosanna Pasquini (in qualita' di eredi di Gerardo Zampetti), tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Alessandro Cecchi e Claudia Molino, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima, in Roma, via Panama, 58;

Contro comune di Roma, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Maggiore, con il quale domicilia in Roma, via Tempio di Giove, 21, presso l'Avvocatura capitolina;

Per la condanna del Comune di Roma a risarcire i danni causati ai ricorrenti per la perdita di proprieta' di un loro terreno a seguito di «accessione invertita»;

ovvero, subordine, per la condanna di Roma Capitale a restituire ai ricorrenti il terreno stesso, previa sua rimessa in pristino, oltre al risarcimento dei danni, materiali e non, per il periodo di illecita occupazione. Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Roma;

Relatore alla pubblica udienza del giorno 7 maggio 204 il Cons. Silvia Martino;

Uditi gli avv.ti delle parti, come da verbale;

  1. I ricorrenti espongono di essere comproprietari (in parte) di appezzamento di terreno in localita' Podere Feliciani, nel Comune di Roma, iscritto nel N.C.T. nel foglio 599, part. n. 412, di complessivi mq. 3060. Precisamente essi rappresentano i 15/18 delle quote di comproprieta' del terreno. Questo terreno e' stato occupato in via d'urgenza ed interamente trasformato in maniera irreversibile dall'amministrazione capitolina. Successivamente, e' stato legittimamente espropriato per soli mq. 1.958, con decreti del Presidente della Giunta Regionale del Lazio nn. 1420 e 1421 del 30 luglio 1993. I sig.ri Benedetti Antonio, Benedetti Giovanni, Termentini Nazzareno e Gerardo Zampetti, hanno quindi promosso apposito giudizio innanzi alla Corte d'Appello di Roma per ottenere la determinazione dell'indennita' di occupazione, nonche', limitatamente alla parte espropriata, pari, come detto a mq. 1958, la determinazione dell'indennita' di esproprio. Il giudizio si e' concluso con sentenza n. 2043 del 12 giugno 2000, passata in giudicato, con la quale la Corte d'Appello di Roma: a) ha determinato e liquidato l'indennita' di occupazione dell'intero terreno originariamente occupato di mq. 3060, per tutto il periodo di occupazione (cioe' dal 1982 al 30 luglio 1993);

  1. ha determinato e liquidato l'indennita' di esproprio per il terreno effettivamente espropriato di mq. 1958. Nel corso del giudizio di fronte alla Corte d'Appello e' emerso che anche la restante parte del terreno non espropriata era stata utilizzata dal Comune che vi aveva eseguito la prevista opera pubblica. Parte ricorrente ritiene pertanto che si sia verificata, a decorrere dal 30 luglio 1993, la c.d, «accessione invertita», con conseguente suo diritto al risarcimento del danno. Con il ricorso introduttivo, a tale fine, ha invocato il comma 7-bis dell'art. 5-bis del decreto-legge n. 333/92, all'epoca vigente, ritenendo di avere diritto ad ottenere un risarcimento (in linea capitale), pari alla media tra il valore venale e il reddito dominicale rivalutato, il tutto maggiorato del 10%. La Corte di Appello di Roma, con la cit. sentenza n. 2043/2000, ha stimato l'indennita' di esproprio in Legge 412.378,020, con riferimento al luglio 1993. La stessa Corte ha anche determinato l'indennita' virtuale di esproprio per tutto il terreno, pari a L. 644.472.720. Conseguentemente, l'indennita' virtuale di esproprio per il terreno occupato e non espropriato e' pari a L. 232.094.700. Tale valore, secondo i ricorrenti, puo' essere preso come riferimento anche nel presente giudizio, in quanto accertato con una sentenza passata in giudicato. Il valore di cui sopra deve essere incrementato del 10% con la conseguenza che la somma dovuta dal Comune di Roma, per sorte capitale, e' pari a L. 255.034.170. Gli attuali attori rappresentano i 15/18 dei comproprietari originari, per cui il danno che deve essere loro risarcito e' pari a L. 212.753.475, oltre interessi e rivalutazione. Nel corso del giudizio, al sig. Termentini Nazareno e' succeduto, a titolo particolare per atto tra vivi, il sig. Sergio Murgia. Inoltre, hanno spiegato intervento volontario, i sigg.ri Rosanna Pasquini, Massimo Zampetti e Stefania Zampetti, in qualita' di eredi di Gerardo Zampetti. Con motivi aggiunti depositati il 16 novembre 2007, i ricorrenti hanno evidenziato come, con sentenza n. 349 del 22 - 24 ottobre 2007, la Corte costituzionale abbia dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 5-bis, comma 7-bis del decreto-legge n. 333 del 1992, affermando che il risarcimento del danno per la perdita del terreno a seguito di occupazione acquisitiva deve essere integrale. Essi hanno, pertanto, integrato la domanda originaria, chiedendo che il Comune venga condannato a risarcire il danno in misura pari al valore venale del terreno illecitamente acquisito. La cit. sentenza n. 2043/2000 ha stimato il valore venale del terreno espropriato, al 1993, in L. 822.800.000. Rapportando tale somma alla parte non espropriata, si ottiene la somma di L. 463.087.640, corrispondente ad euro 239.164,81, In concreto, essi rivendicano la somma di euro 199.304,01, oltre interessi e rivalutazione. Infine, con motivi aggiunti del 7 giugno 2013, hanno rappresentato di avere inutilmente diffidato l'amministrazione capitolina a voler procedere secondo il sopravvenuto art. 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica, n. 327/2001, e quindi all'acquisizione del terreno per cui e' causa, previa determinazione e pagamento delle somme loro dovute. Alla luce del mutato contesto normativo hanno quindi spiegato una ulteriore domanda, alternativa rispetto a quella originaria, volta a conseguire, in via costitutiva, il trasferimento in favore di Roma Capitale delle proprieta' del terreno (alla quale non hanno piu' interesse) oltre la condanna della medesima amministrazione al risarcimento del danno. In via subordinata, hanno chiesto che Roma Capitale venga condannata a restituire il terreno, previa sua rimessa in pristino, oltre a corrispondere il risarcimento del danno per l'illecita occupazione in misura pari al 5% in ragione di anno del valore venale attuale del terreno maggiorato del 10%, e, quindi, in misura pari ad euro 16.840,49 per ogni anno decorrente dal 31 luglio 1993, fino alla data dell'effettiva restituzione. Il tutto, oltre rivalutazione e interessi. Si e' costituita, per resistere, Roma Capitale, depositando documenti e memorie. Il ricorso e' stato trattenuto per la decisione alla pubblica udienza del 7 maggio 2014. 2. Il Collegio rileva, in primo luogo, l'inammissibilita' della (implicita) domanda volta a conseguire l'accertamento dell'avvenuta abdicazione da parte dei ricorrenti al diritto di proprieta' sulle aree interessate dalla realizzazione dell'opera pubblica, al fine di conseguire una sentenza «costitutiva» che operi essa stessa il trasferimento della proprieta' in favore dell'amministrazione capitolina o che, comunque, ordini a Roma Capitale di adottare il provvedimento di. acquisizione disciplinato dall'art. 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001. In applicazione degli ordinari principi civilistici, l'esigenza di una piena tutela del diritto di proprieta' postula che l'effetto traslativo consegua a una volonta' espressa ed inequivoca del proprietario interessato, da tradursi in strumenti negoziali formali e tipici (Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 maggio 2013, n. 2559) dovendosi comunque tener conto dello specifico regime giuridico degli atti inter vivos con cui si puo' disporre, anche merce' l'abdicazione, del diritto di proprieta' (art. 1350 n. 5 c.c. e art. 2643 n. 5 c.c.). Posto, quindi, che non puo' il giudice adito procedere alla declaratoria dell'intervenuta abdicazione, da parte dei ricorrenti, al diritto di proprieta' delle aree sulle quali e' stata realizzata l'opera pubblica, a favore della resistente amministrazione, la disciplina applicabile alla fattispecie va individuata nell'art. 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 - introdotto con l'art. 34 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in Legge 15 luglio 2011, n. 111 (in materia di misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria) a seguito della declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 con sentenza della Consulta n. 293 del 2010, il quale disciplinava l'istituto dell'acquisizione sanante - con il quale e' stato reintrodotto l'istituto dell'acquisizione coattiva dell'immobile del privato utilizzato dall'amministrazione per fini di interesse pubblico, prevedendo l'acquisizione al sub patrimonio indisponibile del bene del privato allorche' la sua utilizzazione risponda a «scopi di interesse pubblico» nonostante difetti un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilita'. Dispone, difatti, il citato articolo, che «Valutati gli interessi in conflitto, l'autorita' che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilita', puo' disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene». E' stato cosi' reintrodotto il potere discrezionale gia' disciplinato dall'art. 43 del T.U...

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