n. 216 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 aprile 2015 -

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Terza Sezione Civile Composta dagli Ill.mi signori Magistrati: dott. Giuseppe Salme' - Presidente dott. Roberta Vivaldi - Consigliere dott. Adelaide Amendola - Consigliere dott. Franco De Stefano - Rel. Consigliere dott. Giuseppina Luciana Barreca - Consigliere Ha pronunciato la seguente Ordinanza interlocutoria Sul ricorso 22873-2012 proposto da: Monviso Finance S.r.l. 03839890260, in persona dei suoi procuratori speciali dott. Giovanni Maria Cecconi nonche' dott.ssa Denise Baldi, elettivamente domiciliata in Roma, via Anastasio II 80, presso lo studio dell'avvocato Adriano Barbato, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Roberto Manfredi giusta procura in calce al ricorso;

- Ricorrente - Nonche' contro: Ferretti Roberta, Pan Graziella;

- Intimate - Avverso il provvedimento del Tribunale di Como, depositato il 19 luglio 2012 R.G.N. 1035/12;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22 gennaio 2015 dal Consigliere dott. Franco De Stefano;

Udito l'avvocato Adriano Barbato;

Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Gianfranco Servello che ha concluso per l'accoglimento del 1° motivo di ricorso, assorbito il 2°. In fatto e in diritto § 1. - La Monviso Finance S.r.l. ricorre, affidandosi a tre motivi, per la cassazione dell'ordinanza, resa il 19 luglio 2012, con cui il Tribunale di Como ha definito l'impugnazione avverso il decreto (del 1° dicembre 2012) di liquidazione del compenso al custode - dott.ssa Roberta Ferretti - nominato nella procedura esecutiva immobiliare da essa intentata ai danni di Graziella Pan ed iscritta al n. 612/10 r.g.e. di quel Tribunale (e dichiarata estinta con provvedimento del 31 gennaio 2012). Nessuna delle intimate svolge attivita' difensiva in questa sede. § 2. - Il Tribunale di Como ha dichiarato inammissibile l'opposizione al provvedimento di liquidazione del compenso al custode nominato nel corso di una espropriazione immobiliare, intrapresa dalla creditrice ai sensi dell'art. 170 decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002. Al riguardo, la qui gravata ordinanza ipotizza dapprima che le previsioni del detto decreto del Presidente della Repubblica si applichino soltanto alle liquidazioni in favore del custode in caso di sequestro penale probatorio e preventivo e, in materia civile, di sequestro conservativo e giudiziario, si' da prospettare per la liquidazione del compenso al custode nominato nell'espropriazione immobiliare il solo rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi. Peraltro, «indipendentemente da ogni statuizione in ordine al mezzo di impugnazione astrattamente pertinente alla fattispecie», la stessa ordinanza definisce comunque tardiva l'opposizione, in rapporto alla data di conoscenza del provvedimento opposto (individuata nell'8 febbraio 2012, data di proposizione dell'istanza di riduzione al g.e.) rispetto alla data di proposizione del procedimento (individuata nel di' 1° marzo 2012). § 3. - La ricorrente sviluppa tre motivi e: col primo (rubricato «ai sensi dell'art. 360 comma 1, n. 3 per violazione e falsa applicazione dell'art. 170 decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115») nega la tardivita', invocando la carenza di termini perentori per la proposizione dell'opposizione, in conseguenza della sostituzione della disposizione ad opera dell'art. 34, comma 17, decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, applicabile con decorrenza dal 6 ottobre 2011;

col secondo (rubricato «ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 3 per violazione o falsa applicazione degli artt. 168, 2 comma e 170, 1 comma, decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115») contesta l'individuata decorrenza del termine, ove ritenuto tuttora previsto, in tempo anteriore ad una formale comunicazione da parte della cancelleria, nella specie mai avutasi;

col terzo (rubricato «ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 5 per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e' stato oggetto di discussione tra le parti»), infine, si duole della mancata applicazione, alla fattispecie del d.m. 15 maggio 2009, n. 80, emanato ai sensi dell'art. 21 della legge 24 febbraio 2006, n. 52, in base alla quale il compenso non avrebbe potuto essere liquidato in misura superiore ad €

4.746,94, disattendendo la diversa tabella applicata nel Tribunale di Como dal 2003 (per intero trasfusa nei ricorso), oltretutto malamente applicata in concreto;

ne' rilevando il rigetto dell'istanza di revisione riduttiva del compenso, o la transazione intercorsa con custode nel frattempo. § 4. - Va preliminarmente rilevato che anche il provvedimento di liquidazione del compenso al custode dell'espropriazione immobiliare e' soggetto alla disciplina dell'art. 170 decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. § 4.1. A tale conclusione si perviene in base agli argomenti gia' sviluppati da Cass. 29 gennaio 2007, n. 1887, per altro ausiliario del giudice (e, pure in tal caso, del giudice dell'espropriazione immobiliare): prima del testo unico n. 115/02, le disposizioni dettate dalla legge 8 luglio 1980, n. 319, sono state interpretate da questa corte nel senso che contenessero una disciplina speciale, applicabile alle sole figure di ausiliari del giudice indicati nel suo art. 1 - periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori - e non in genere agli ausiliari del giudice, ai quali si applicava invece la disciplina generale di cui agli artt. 54 e 55 disp. att. Cod. proc. civ.;

il detto testo unico ha pero' abrogato la legge n. 319/80 e l'art. 168, comma 1, dello stesso testo unico fa ora generale riferimento a tutti gli ausiliari del magistrato;

la portata di tale definizione e' poi esplicitata nell'art. 3 lett. n), secondo il quale essa comprende, oltre alle figure di ausiliari in precedenza indicate nella legge n. 319/80 (al suo art. 1), «qualunque altro soggetto competente, in una determinata arte o professione o comunque idoneo al compimento di atti, che il magistrato o il funzionario addetto all'ufficio...

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