n. 208 ORDINANZA 22 giugno - 8 settembre 2016 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 2, commi 2-bis e 2-ter, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile), come aggiunti dall'art. 55, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 134, promossi dalla Corte d'appello di Firenze, con ordinanze del 6 febbraio 2015 e 4 dicembre 2014, rispettivamente iscritte ai nn. 121, 122 e 123 del registro ordinanze 2015 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 2015. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 giugno 2016 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi. Ritenuto che, con ordinanza del 6 febbraio 2015 (r.o. n. 121 del 2015), la Corte d'appello di Firenze ha sollevato questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 2, commi 2-bis e 2-ter, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile), in riferimento agli artt. 3, 111, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali (d'ora in avanti «CEDU»), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848;

che il rimettente premette di dover decidere un ricorso, depositato nel 2014, con cui le parti hanno proposto una domanda di equa riparazione per l'eccessiva durata di un procedimento avviato proprio sulla base della legge n. 89 del 2001, a causa della eccessiva protrazione di altro giudizio. Il procedimento finalizzato al ristoro del pregiudizio subito, a sua volta, ha avuto una durata complessiva di tre anni, sette mesi e diciotto giorni per due parti, e di tre anni, sette mesi e ventinove giorni per le altre due, e si e' svolto in due gradi;

che il giudice a quo rileva che l'art. 2, comma 2-ter, della legge n. 89 del 2001, introdotto dall'art. 55, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito...

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