DECRETO-LEGGE 22 giugno 2012, n. 83 - Misure urgenti per la crescita del Paese. (12G0109)

Titolo I

MISURE URGENTI PER LE INFRASTRUTTURE L'EDILIZIA ED I TRASPORTI


Capo I

Infrastrutture - Misure per l'attrazione di capitali privati

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per favorire la crescita, lo sviluppo e la competitivita' nei settori delle infrastrutture, dell'edilizia e dei trasporti, nonche' per il riordino degli incentivi per la crescita e lo sviluppo sostenibile finalizzate ad assicurare, nell'attuale situazione di crisi internazionale ed in un'ottica di rigore finanziario e di effettivo rilancio dello sviluppo economico, un immediato e significativo sostegno e rinnovato impulso al sistema produttivo del Paese, anche al fine di garantire il rispetto degli impegni assunti in sede europea indispensabili, nell'attuale quadro di contenimento della spesa pubblica, al conseguimento dei connessi obiettivi di stabilita' e di crescita;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2012;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, della giustizia, delle politiche agricole alimentari e forestali, per la cooperazione internazionale e l'integrazione e per gli affari regionali, il turismo e lo sport;

Emana il seguente decreto-legge:

Art. 1

Integrazione della disciplina relativa all'emissione di obbligazioni e di titoli di debito da parte delle societa' di progetto-project bond

  1. Gli interessi delle obbligazioni di progetto emesse dalle societa' di cui all'articolo 157 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono soggette allo stesso regime fiscale previsto per i titoli del debito pubblico.

  2. All'articolo 3, comma 115, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo le parole: «diversi dalle banche» sono aggiunte le seguenti: «e dalle societa' di cui all'articolo 157 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».

  3. Le garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate in relazione alle emissioni di obbligazioni e titoli di debito da parte delle societa' di cui all'articolo 157 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, nonche' le relative eventuali surroghe, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali emissioni, sono soggette alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa di cui rispettivamente al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.

  4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, si applicano alle obbligazioni emesse nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

  5. E' ammessa l'emissione di obbligazioni ai sensi dell'articolo 157 anche ai fini del rifinanziamento del debito precedentemente contratto per la realizzazione dell'infrastruttura o delle opere connesse al servizio di pubblica utilita' di cui sia titolare.

    Titolo I

    MISURE URGENTI PER LE INFRASTRUTTURE L'EDILIZIA ED I TRASPORTI


    Capo I

    Infrastrutture - Misure per l'attrazione di capitali privati

    Art. 2

    Disposizioni in materia di finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione

  6. All'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. al comma 1, l'alinea e' sostituita dalla seguente:

      1. Al fine di favorire la realizzazione di nuove infrastrutture, previste in piani o programmi di amministrazioni pubbliche, da realizzare con contratti di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riducendo ovvero azzerando il contributo pubblico a fondo perduto, in modo da assicurare la sostenibilita' economica dell'operazione di partenariato pubblico privato tenuto conto delle condizioni di mercato, possono essere previste, per le societa' di progetto costituite ai sensi dell'articolo 156 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonche', a seconda delle diverse tipologie di contratto, per il soggetto interessato, le seguenti misure:

      ;

    2. il comma 2-ter e' soppresso;

    3. al comma 2-quater:

      1) le parole: «di cui ai commi 2-bis e 2-ter» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2-bis»;

      2) le parole: «di cui ai predetti commi 2-bis e 2-ter» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al predetto comma 2-bis»;

    4. dopo il comma 2-quater e' inserito il seguente:

      2-quinquies. Restano salve le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 990 e 991, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con riguardo agli interventi di finanza di progetto gia' individuati ed in parte finanziati ai sensi del citato comma 991.

      .

      Titolo I

      MISURE URGENTI PER LE INFRASTRUTTURE L'EDILIZIA ED I TRASPORTI


      Capo I

      Infrastrutture - Misure per l'attrazione di capitali privati

      Art. 3

      Conferenza di servizi preliminare e requisiti per la predisposizione degli studi di fattibilita' nella finanza di progetto

  7. All'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:

    1-bis. In relazione alle procedure di cui all'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la conferenza dei servizi e' sempre indetta. La conferenza si esprime sulla base dello studio di fattibilita' per le procedure che prevedono che lo stesso sia posto a base di gara ovvero sulla base del progetto preliminare per le procedure che prevedono che lo stesso sia posto a base di gara. Le indicazioni fornite in sede di conferenza possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento.

    .

  8. All'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

    2-bis. Lo studio di fattibilita' da porre a base di gara e' redatto dal personale delle amministrazioni aggiudicatrici in possesso dei requisiti soggettivi necessari per la sua predisposizione in funzione delle diverse professionalita' coinvolte nell'approccio multidisciplinare proprio dello studio di fattibilita'. In caso di carenza in organico di personale idoneamente qualificato, le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la redazione dello studio di fattibilita' a soggetti esterni, individuati con le procedure previste dal presente codice.

    .

    Titolo I

    MISURE URGENTI PER LE INFRASTRUTTURE L'EDILIZIA ED I TRASPORTI


    Capo I

    Infrastrutture - Misure per l'attrazione di capitali privati

    Art. 4

    Percentuale minima affidamento lavori a terzi nelle concessioni

    All'articolo 51, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «60 per cento».

    Capo II

    Infrastrutture - Misure di semplificazione e accelerazione

    Art. 5

    Determinazione corrispettivi a base di gara per gli affidamenti di contratti di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria

  9. All'articolo 9 comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:

    Ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si applicano i parametri individuati con il decreto di cui al primo periodo, da emanarsi, per gli aspetti relativi alle disposizioni di cui al presente periodo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; con il medesimo decreto sono altresi' definite le classificazioni delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi. I parametri individuati non possono condurre alla determinazione di un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

    .

  10. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 9 comma 2, penultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le tariffe professionali e le classificazioni delle prestazioni vigenti prima della data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 1 del 2012 possono continuare ad essere utilizzate, ai soli fini, rispettivamente, della determinazione del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e dell'individuazione delle prestazioni professionali.

    Capo II

    Infrastrutture - Misure di semplificazione e accelerazione

    Art. 6

    Utilizzazione crediti d'imposta per la realizzazione di opere infrastrutturali

  11. Al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo l'articolo 26, e' inserito il seguente:

    Art. 26-bis (Utilizzazione di crediti d'imposta per la realizzazione di opere infrastrutturali e investimenti finalizzati al miglioramento dei servizi pubblici locali). - 1. A decorrere dall'esercizio 2012, il limite massimo determinato dall'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dei crediti di imposta compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non si applica agli enti locali che abbiano maturato il credito di imposta in relazione ai dividendi distribuiti dalle ex aziende municipalizzate trasformate in societa' per azioni.

    2. I rimborsi dovuti ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e le compensazioni di cui al comma 1 sono destinati...

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