n. 199 SENTENZA 9 ottobre - 15 novembre 2018 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'intero testo, nonche' degli artt. da 2 a 8, da 10 a 17 e 19 della legge della Regione Campania 28 settembre 2017, n. 26 (Organizzazione dei servizi a favore delle persone in eta' evolutiva con disturbi del neurosviluppo e patologie neuropsichiatriche e delle persone con disturbi dello spettro autistico), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 30 novembre-4 dicembre 2017, depositato in cancelleria il 5 dicembre 2017, iscritto al n. 89 del registro ricorsi 2017 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell'anno 2018. Visto l'atto di costituzione della Regione Campania;

udito nella udienza pubblica del 9 ottobre 2018 il Giudice relatore Marta Cartabia;

uditi l'avvocato dello Stato Leonello Mariani per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Massimo Lacatena per la Regione Campania. Ritenuto in fatto 1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con ricorso depositato in data 5 dicembre 2017 e iscritto al n. 89 del registro ricorsi del 2017, ha sollevato questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19, nonche' della intera legge della Regione Campania 28 settembre 2017, n. 26 (Organizzazione dei servizi a favore delle persone in eta' evolutiva con disturbi del neurosviluppo e patologie neuropsichiatriche e delle persone con disturbi dello spettro autistico). Secondo il ricorrente, le norme di cui agli articoli impugnati, nonche' l'intera legge regionale, interferirebbero con le funzioni del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione Campania e violerebbero percio' l'art. 120 della Costituzione. Inoltre, ponendosi in contrasto con le previsioni del Piano, le medesime disposizioni violerebbero anche principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica e, quindi, l'art. 117, terzo comma, Cost. Infine, l'art. 19 della legge regionale, recante disposizioni finanziarie, violerebbe l'art. 81, terzo comma, e l'art. 117, terzo comma, Cost., contrastando anch'esso con principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica. 2.- Il ricorrente premette che in data 13 marzo 2007 la Regione Campania ha stipulato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2005)», un Accordo sul Piano di rientro dai disavanzi sanitari 2007-2009. Successivamente, essendo l'Accordo rimasto inadempiuto, il Governo, con delibera del 24 luglio 2009, ha esercitato i poteri sostitutivi di cui all'art. 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale), come convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e ha nominato il Presidente della Regione quale Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di rientro. Tale delibera e' stata seguita, dapprima, dalla delibera del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2010, con cui e' stato nominato Commissario ad acta il nuovo Presidente pro tempore della Regione, e poi dalla delibera 11 dicembre 2015, con la quale, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 570, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)», che sanciva l'incompatibilita' della nomina a Commissario ad acta per coloro che fossero titolari di incarichi istituzionali presso la Regione commissariata, l'incarico e' stato conferito a un nuovo Commissario. Successivamente, a seguito dell'abrogazione di quest'ultima norma, disposta dall'art. 1, comma 396, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) e alle dimissioni del Commissario in carica (intervenute il 3 aprile 2017), il Consiglio dei ministri, con deliberazione del 10 luglio 2017, ha nominato l'attuale Presidente della Regione Campania quale Commissario ad acta per l'attuazione del vigente Piano di rientro dal disavanzo del servizio sanitario regionale campano, secondo i programmi operativi che, ai sensi dell'art. 2, comma 88-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)», costituiscono prosecuzione e aggiornamento degli interventi di riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento previsti dal Piano di rientro. Con la medesima delibera, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha assegnato al Commissario l'incarico prioritario di attuare i Programmi operativi relativi al triennio 2016-2018 e gli interventi necessari a garantire in maniera uniforme sul territorio regionale l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza, appropriatezza, sicurezza e qualita' nei termini indicati dai Tavoli tecnici di verifica. In particolare sono demandati al Commissario ad acta il «completamento ed attuazione del piano di riorganizzazione della rete ospedaliera in coerenza con il fabbisogno assistenziale, in attuazione del regolamento adottato con decreto del Ministero della salute del 2 aprile 2015 n. 70 ed in coerenza con le indicazioni dei Tavoli tecnici di monitoraggio» (lettera b punto I) e il «completamento ed attuazione del piano di riorganizzazione della rete territoriale, in coerenza con le indicazioni dei Tavoli tecnici di monitoraggio» (lettera b punto VI). In ossequio alle previsioni della legge finanziaria n. 191 del 2009, il Commissario ad acta ha adottato il decreto 1° marzo 2017, n. 14, avente ad oggetto «Programmi Operativi 2016-2018. Approvazione». L'intervento previsto al punto 16.1 del decreto (pag. 135) ha ad oggetto la «riorganizzazione [della] rete ospedaliera», mentre l'intervento al punto 19.1 riguarda «l'assistenza socio sanitaria territoriale» e, in particolare, la programmazione della rete per l'assistenza territoriale relativa al triennio 2016-2018, nel cui quadro e' regolamentata, tra l'altro, l'offerta sanitaria e socio-sanitaria nel campo della salute mentale. Il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali ed il Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza (LEA), i quali affiancano la Regione nell'attuazione del Piano di rientro, hanno espressamente valutato i provvedimenti adottati dal Commissario ad acta in ordine alla riorganizzazione della rete socio-sanitaria di assistenza territoriale e della rete ospedaliera nelle riunioni del 23 novembre e del 21 dicembre 2016 e in quelle del 4 aprile 2017 e del 25 luglio 2017. Infine, nell'ultima riunione del 28 settembre 2017, Tavolo e Comitato, in merito allo stato di attuazione dei Programmi operativi 2016-2018, hanno concluso che, con riferimento al completamento e all'attuazione del piano di riorganizzazione della rete ospedaliera di cui al punto b), intervento I, del mandato commissariale, manca ancora il nuovo provvedimento di riorganizzazione della rete ospedaliera il quale, al fine di garantire il pieno rispetto degli standard fissati dal decreto ministeriale 2 aprile 2015 n. 70, deve essere integrato dai provvedimenti indicati nel verbale delle riunioni del 23 novembre e del 21...

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