n. 196 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 febbraio 2015 -

TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI' Sezione civile Nel giudizio di merito iscritto al n. R.G. 1634/2013, instaurato con atto di citazione ai sensi dell'art. 618, comma 2 del codice di procedura civile da V. C., rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Domenica Viggiani e Paolo Volpi, nei confronti di Equitalia Centro S.p.a., ora Equitalia Romagna S.p.a., e M. G., rimasti contumaci, trattenuto in decisione all'udienza del 25 settembre 2014, con assegnazione alla parte attrice di termine di giorni sessanta per deposito di comparsa conclusionale, ha pronunciato la seguente ordinanza. Rilevato in punto di fatto che, con ricorso ex articoli 512-617 del codice di procedura civile depositato il 17 dicembre 2012, la predetta V. avanzava opposizione al progetto di riparto predisposto all'esito dell'esecuzione n. 132/2008 R.G. Es. da ella stessa promossa nei confronti di M. G. in forza di una sentenza penale di condanna che le riconosceva una provvisionale di €

200.000,00 per un danno derivante dal reato di violenza sessuale commesso nei suoi confronti (piu' precisamente, pare utile ricordare in questa sede che veniva emessa dal Tribunale di Forli' sentenza n. 559/2008 di condanna del M. ad anni quindici di reclusione e al risarcimento del danno cagionato alla parte civile costituitasi, da liquidarsi in separato giudizio, con una provvisionale immediatamente esecutiva pari ad €

200.000,00, con la conseguenza che il sequestro penale concesso dal G.I.P. in data 14 giugno 2007, debitamente annotata la pronuncia, si convertiva in pignoramento, e che detta sentenza trovava poi sostanziale conferma, quanto alla posizione della V. , sia per gli effetti penali, sia per quelli civili, e dunque anche per la provvisionale, in grado di appello e davanti alla Suprema Corte). All'udienza tenutasi in data 13 marzo 2013 ai sensi dell'art. 618 comma 1 del codice di procedura civile, il G.E., ritenendone l'opportunita', «in attesa del giudizio di merito da proporre, nel quale valutare la questione di legittimita' costituzionale della norma contestata» sospendeva l'esecuzione e la distribuzione del riparto, concedendo termine di giorni sessanta per l'introduzione del giudizio di merito. Con atto di citazione ex art. 618, comma 2 del codice di procedura civile , debitamente notificato al M. e ad Equitalia Romagna S.p.a., V. C. promuoveva il presente giudizio di merito al fine di sentire dichiarare la revoca dell'ordinanza datata 26 novembre 2012 con cui il Giudice dell'esecuzione ha dichiarato esecutivo, con modifica, il piano di riparto datato 2 aprile 2012, predisposto dal professionista delegato in sede di esecuzione immobiliare n. 132/2008 R.G. Es., pendente innanzi all'intestato Tribunale, ed ottenerne la revisione affinche' l'intera somma ricavata dall'alienazione dell'immobile le sia attribuita. Si duole parte attrice dell'esito a lei sfavorevole della procedura esecutiva immobiliare conclusasi con l'ordinanza gravata;

deduce infatti che, nonostante le contestazioni dalla stessa legittimamente sollevate, Equitalia non solo affermava la sussistenza del proprio privilegio, ma addirittura ne ampliava la portata, chiedendone il riconoscimento per l'intero proprio credito, e cio' in forza del decreto-legge n. 98/2011, convertito nella legge n. 111/2011, che aveva modificato il terzo comma dell'art. 2776 del codice civile estendendo il privilegio previsto dalle disposizioni di cui agli articoli 2752 e 2776 del codice civile ai crediti per imposte dirette e connesse sanzioni sorti anche in epoca anteriore al 6 luglio 2011, data di entrata in vigore della nuova normativa. Ricorda e sottolinea la V. che Equitalia interveniva tardivamente, con piu' ricorsi, nel procedimento esecutivo da lei instaurato, senza vantare alcun privilegio sussidiario, non avendo i requisiti richiesti per l'attribuzione, e che, infatti, in sede di riparto parziale, i suddetti interventi, tutti successivi alla data di disposizione della vendita (12 marzo 2009), non trovarono accoglimento. Solo successivamente, in virtu' del portato di cui al novellato art. 2776, comma 3 del codice civile, che solo Equitalia puo' attivare, il medesimo ente acquisiva un verbale di pignoramento mobiliare, negativo che, con poche righe redatte da un suo dipendente, le attribuiva un privilegio al credito e sanava la tardivita' degli interventi nell'esecuzione immobiliare. Secondo la prospettazione attorea, l'ordinanza in questione...

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