n. 195 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 gennaio 2018 -

TRIBUNALE DI CATANZARO (Seconda sezione civile) Il Giudice, dott.ssa Carmen Ranieli, a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11 gennaio 2018, ha pronunciato la seguente ordinanza ex art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, nella causa iscritta al n. 22 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi del 2017;

Tra Intrieri Maria Emilia (c.f.: NTRMML55A41D122R), elettivamente domiciliata in Cosenza, via Panebianco n. 343, presso lo studio dell'avv. Michele Filippelli, che la rappresenta e difende in giudizio, giusta procura in calce al ricorso ex art. 702-bis c.p.c.;

- attrice;

Contro Regione Calabria, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, elettivamente domiciliata in Catanzaro, localita' Germaneto (Cittadella Regionale), presso gli uffici dell'Avvocatura Regionale, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Falduto, giusta procura generale alle liti rilasciata con atto pubblico rogato in data 2 aprile 2015 dal notaio Rocco Guglielmo (Rep. 153.618) e decreto del Dirigente dell'Avvocatura n. 3850 dell'11 aprile 2017;

- convenuta. Fatto e diritto Il petitum: La decisione della controversia indicata in epigrafe comporta l'applicazione dell'art. 9 della legge regionale della Calabria del 16 gennaio 1985, n. 4 (recante la determinazione dell'indennita' di funzione e delle indennita' accessorie del Difensore civico in Calabria) - in quanto richiamato dall'art. 3, comma 5, della legge regionale 12 novembre 2004, n. 28 in materia di indennita' di funzione, rimborso spese e trattamento di missione spettanti al Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza per la Regione Calabria - come sostituito dall'art. 1 della legge regionale del 6 aprile 2011, n. 13, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 gennaio 1985, n. 4», pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 6 del 1° aprile 2011, Supplemento Straordinario n. 2 del 13 aprile 2011 ed in vigore dal giorno successivo. Infatti, la fattispecie in esame e' regolata dall'art. 3, comma 5, L.R. sul Garante per l'Infanzia, che cosi' dispone: "Al garante per l'infanzia e l'adolescenza spettano indennita' di finzione, il rimborso spese ed il trattamento di missione nella misura prevista per il difensore civico, dall'art. 9 della legge regionale 16 gennaio 1985, n. 4: «Istituzione del difensore civico presso la Regione Calabria».". A sua volta, l'art. 9 L.R. sul Difensore civico, nel testo originario vigente al momento di instaurazione del rapporto di durata dedotto in causa, era cosi' formulato: «Al difensore civico spetta la indennita' di finzione nella misura stabilita per i consiglieri regionali. Al difensore civico che non risieda nella sede del Consiglio o della Giunta regionale spetta, inoltre, per ogni viaggio compiuto per l'espletamento delle sue funzioni in tali sedi, un rimborso spese nella misura di un quinto del costo di un litro di benzina super per ogni chilometro di distanza dalla localita' di residenza sommando andata e ritorno, con riferimento al percorso ferroviario, o misto in caso di collegamento automobilistico. Tale rimborso non spetta qualora il Consiglio regionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, deliberi di porre a disposizione del difensore civico in via permanente, un'autovettura di servizio. In caso di trasferta in localita' diversa dalla sede del Consiglio o della Giunta, spetta al difensore civico il trattamento di missione previsto per i consiglieri regionali. Alla liquidazione delle indennita' e dei rimborsi spese di cui al presente articolo provvede l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.». La stessa norma, nella sua versione attuale, ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame - per quanto si evidenziera' infra - cosi' dispone: «1. Al Difensore civico spetta il 25% dell'indennita' fissa di finzione stabilita per i Consiglieri regionali;

  1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e' autorizzato a disciplinare contenuti limiti e modalita' di corresponsione delle indennita' accessorie (missioni e rimborsi spese) spettanti al Difensore civico, fermo rimanendo che le missioni dovranno essere autorizzate, di volta in volta, dal Presidente del Consiglio e che non compete indennita' di missione e rimborso chilometrico nell'ambito del territorio regionale». Sennonche', per effetto delle modifiche introdotte con la L.R. n. 13 del 2011, a far data dal 14 aprile 2011 l'indennita' di funzione del Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza e' stata decurtata del 75 percento rispetto a quanto spettante fino al giorno precedente;

al medesimo non competono piu', entro l'ambito regionale, il rimborso chilometrico (prima previsto nella misura di un quinto del costo di un litro di benzina super per ogni chilometro di distanza dalla localita' di residenza alla sede del Consiglio o della Giunta Regionale) e il trattamento di missione in caso di trasferta in localita' diversa dalla sede del Consiglio o della Giunta (prima previsto nella stessa misura stabilita per i consiglieri regionali) mentre, in ambito extraregionale, la determinazione della misura e delle modalita' di corresponsione delle indennita' accessorie e' rimessa all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, salva la necessita' di autorizzazione (prima non necessaria) delle trasferte da parte del Presidente del Consiglio. Accantonati i dubbi di legittimita' costituzionale che anche il secondo comma della citata norma susciterebbe e che pero' non risultano rilevanti ai fini della decisione della controversia in esame, dubita invece questo Giudicante che, nella parte in cui si applichi anche ai rapporti in corso alla data della stia entrata in vigore, il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 16 gennaio 1985 n. 4 - in quanto richiamato dall'art. 3, comma 5, della legge regionale 12 novembre 2004, n. 28 - contrasti con il principio di tutela del legittimo affidamento nella certezza dei rapporti giuridici e il parametro della ragionevolezza di cui agli articoli 3 Cost. e 117, primo comma, Cost., in relazione quest'ultimo all'art. 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali (d'ora in avanti «CEDU»), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, perche', venendo a modificare in peius, senza un'inderogabile esigenza, in maniera improvvisa ed imprevedibile ed in misura eccessiva e sproporzionata, l'indennita' di funzione in precedenza spettante al Garante, violerebbe il legittimo affidamento riposto dal Garante gia' in carica nel mantenimento del trattamento indennitario previsto al momento del conferimento del ruolo. Occorre pertanto, ai sensi dell'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, sospendere il giudizio e disporre la trasmissione immediata degli atti alla Corte costituzionale, specificando quanto segue in ordine alla rilevanza della questione ed alla sua non manifesta infondatezza. Sulla rilevanza della questione

  1. La ricostruzione della fattispecie in esame. Maria Emilia Intrieri e' stata nominata Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza per la Regione Calabria con decreto del Presidente del Consiglio Regionale della Calabria n. 46 del 22 dicembre 2010, figura istituzionale istituita con legge regionale 12 novembre 2004, n. 28, mai in precedenza nominata. In data 7 gennaio 2011, la Intrieri accettava l'incarico affidatole, per la durata della legislatura fino al 21 maggio 2015. Sussistendo la situazione di incompatibilita' prevista dalla lett. d) del comma 3 dell'art. 3 della legge istitutiva del Garante, rivestendo la Intrieri - al momento della nomina a Garante - la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio per la Promozione della Cultura e degli Studi Universitari di Crotone S.c.p.a (societa' a partecipazione pubblica), la Regione Calabria sospendeva la corresponsione dell'indennita' per la carica sopraggiunta fino alla rimozione della causa di incompatibilita', facendo applicazione analogica dell'art. 93, comma 3, del TUEL (decreto legislativo n. 267/2000). Sennonche', in data 24 marzo 2011, la Intrieri rassegnava la dimissioni dalla carica di Presidente e componente del C.d.A. del menzionato Consorzio, per le quali percepiva un emolumento pari ad euro 1.800,00 mensili, optando per l'indennita' di funzione allora prevista per il Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza. A quella data, infatti, la legge (art. 3, comma 5, L.R. n. 28 del 2004 in combinato disposto con l'art. 9 L.R. n. 4 del 1985) prevedeva che l'indennita' di funzione del Garante fosse commisurata a quella fissa dei consiglieri regionali (stabilita a sua volta dall'art. 1, comma 1, lettera e), L.R. 14 febbraio 1996, n. 3) e, percio', pari ad euro 9.362,91 mensili, ridotti ad euro 8.348,00 a decorrere dal 1° gennaio 2012. Medio tempore, tuttavia, a decorrere dal 14 aprile 2011, e' intervenuta la legge regionale 6 aprile 2011, n. 13, contenente modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 gennaio 1985, n. 4, che - in particolare per quel che qui rileva - ha modificato l'art. 9 citato sull'indennita' di funzione del Difensore civico e, di rimando in virtu' del richiamo normativo suindicato, del Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, riducendola al 25 percento di quella fissa prevista per i consiglieri regionali, ovvero ad euro 2.087,00 mensili. Nel marzo del 2012 veniva corrisposta alla Intrieri l'indennita' annuale (per il periodo marzo 2011 - marzo 2012) calcolata sulla base della normativa sopravvenuta e complessivamente pari ad €

    28.712,92. A decorrere dal 1° gennaio 2013, per effetto della riduzione apportata dalla L.R. 10 gennaio 2013, n. 1 all'entita' dell'indennita' fissa del consigliere regionale (rideterminata in euro 5.100,00), il compenso mensile spettante al Garante si e' ridotto proporzionalmente ad euro 1.275,00. Contestando l'importo della indennita' corrisposta dalla Regione Calabria e deducendo la lesione delle caratteristiche proprie della figura del Garante, nonche' la privazione...

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