n. 193 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 giugno 2016 -

TRIBUNALE DI CAGLIARI Sezione dei giudici per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare Il Giudice dell'udienza preliminare, dottoressa Ermengarda Ferrarese, nel procedimento iscritto nei confronti di: A. F., nato a Cagliari il ...... detenuto per altro, gia' presente, difeso di fiducia dall'avvocato Cinzia Orgiana, imputato: del delitto di cui agli articoli 110, 628 comma 1 del codice penale perche', in concorso con persona allo stato non identificata, al fine di procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto, si impossessava di euro 50,00 costringendo D. N., mediante minaccia, a consegnargli la predetta somma che deteneva nel portafoglio. Minaccia consistita nello strattonare la parte offesa afferrando il giubbotto e avvicinando il pugno chiuso sul suo viso. In Cagliari il 16 gennaio 2012. Con la recidiva reiterata specifica infraquinquennale ha pronunciato la seguente ordinanza per sollevare, d'ufficio, la questione di legittimita' costituzione dell'art. 69, quarto comma codice penale (come sostituito dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005 n. 251) perche' rilevante e non manifestamente infondata in relazione agli artt. 3, 27, terzo comma e 32 della Costituzione nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della diminuente della seminfermita' di mente prevista dall'art. 89 codice penale sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma codice penale. Motivi della decisione Rilevanza Nell'udienza preliminare fissata in seguito alla richiesta di rinvio a giudizio, A. F., ha chiesto di essere giudicato con il rito abbreviato e, tramite il difensore, ha prodotto, in particolare, una perizia psichiatrica del 7 marzo 2011 ed una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti del 2 marzo 2012 dalle quali risultava che era seminfermo di mente. Ritenuto di non poter decidere allo stato degli atti, e' stata disposta una perizia psichiatrica. Il perito nominato nel giudizio abbreviato, premesso di occuparsi di F. dall'eta' adolescenziale per iniziale abuso di sostanze stupefacenti, ha ricostruito la storia clinica e le sue peregrinazioni presso tantissime comunita' terapeutiche compresa, addirittura, la REMS (nel novembre 2015). Attualmente F. ha un Disturbo Antisociale di Personalita'. Gli esami psicodiagnostici hanno sempre messo in evidenza una struttura molto fragile, insicura, con sentimenti di abbandono e inadeguatezza, assolutamente immatura nei riflessi sociali e affettivi. E' polarizzato su una visione egocentrica del mondo a discapito della reciprocita' e questo gli impedisce di conoscere il valore e i diritti degli altri. E' un'infermita' di mente tale da scemare grandemente le sue capacita' di intendere e di volere perche' determina una limitazione molto spiccata della capacita' di riflettere sul significato delle sue azioni. Il pensiero e' incentrato su una visione egoica ed egocentrica del mondo e se ha necessita' della droga prende cio' che gli serve commettendo sempre questo genere di rapine. Nella discussione il Pubblico Ministero ha chiesto la condanna di F. ad una pena di otto mesi di reclusione ed euro 800,00 di multa, erroneamente concludendo per la prevalenza della diminuente del vizio parziale di mente e dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 4 codice penale sulla recidiva;

ha chiesto, inoltre, l'applicazione della misura di sicurezza della liberta' vigilata per la durata di un anno. Il difensore ha concluso per la condanna al minimo della pena, con tutte le attenuanti concedibili compresa quella del vizio parziale di mente;

si e' opposto all'applicazione della...

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