n. 19 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 2 marzo 2018 -

Ricorso ex art. 127 della Costituzione, del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex-lege dall'avvocatura generale dello Stato codice fiscale n. 80224030587, Fax 06/96514000 e pec roma@mailcert.avvocaturastato.it - presso i cui uffici ex-lege domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12, manifestando la volonta' di ricevere le comunicazioni all'indirizzo pec ags.rm@mailcertavvocaturastato.it Nei confronti della Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente pro-tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 28, comma 5, della legge Provinciale della Provincia Autonoma di Trento n. 17 del 29 dicembre 2017, recante «Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2018», pubblicata nel B.U.R. n. 52 del 29 dicembre 2017, giusta delibera del Consiglio dei Ministri in data 22 febbraio 2017. 1. La legge provinciale della Provincia Autonoma di Trento n. 17/2017, indicata in epigrafe, composta da 35 articoli, come esplicita Io stesso titolo, contiene la legge collegata alla manovra di bilancio provinciale per l'anno 2018. E' avviso del Governo che, con la norma denunciata in epigrafe, la Provincia Autonoma di Trento abbia ecceduto dalla propria competenza statutaria, Statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», in particolare, l'art. 97, in violazione della normativa costituzionale, come si confida di dimostrare in appresso con l' illustrazione dei seguenti Motivi 1. L'art. 28, comma 5, della legge Provinciale della Provincia autonoma di Trento 29 dicembre 2017, n. 17 viola gli articoli 5 e 117, comma 2, lettera s) e lettera m), della Costituzione e il principio di leale collaborazione e l'art. 97 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in riferimento agli articoli 7-bis e 27-bis della legge n. 3 aprile 2006, n. 152. 1.1) In base all'art. 97 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», «la legge regionale o provinciale puo' essere impugnata davanti la Corte costituzionale per violazione della Costituzione o del presente statuto o del principio di parita' tra i gruppi linguistici. L'impugnazione puo' essere esercitata dal Governo. La legge regionale puo', altresi', essere impugnata da uno dei Consigli provinciali della Regione;

la legge provinciale dal Consiglio regionale o dall'altro Consiglio provinciale della Regione». 1.2) Il comma 5 dell'art. 28 della legge Provinciale n. 17/2017 citata introduce un nuovo comma (n. 01) all'art. 3 della legge Provinciale 17 settembre 2013, n. 19 del 2013, contenente la «Disciplina provinciale della valutazione dell'impatto ambientale. Modificazioni della legislazione in materia di ambiente e territorio e della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9 (Ulteriori interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie)», e stabilisce che: «In attesa dell'esito dell'impugnativa dell'art. 22 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114», promossa dalla Provincia con il ricorso alla Corte costituzionale 8 settembre 2017 n. 68, i rinvii agli allegati III e IV alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 contenuti in quest'articolo s'intendono riferiti al testo vigente il 20 luglio 2017». La disposizione richiama espressamente il ricorso promosso dalla...

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