LEGGE PROVINCIALE 15 maggio 2013, n. 9 - Ulteriori interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie. (13R00356)

(Pubblicata nel numero straordinario n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 20/I-II del 15 maggio 2013). IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1 Misure per fronteggiare la crisi del settore edilizio mediante la promozione di interventi sul patrimonio edilizio esistente. 1. Per fronteggiare la crisi economica del settore edilizio la Provincia istituisce un fondo destinato alla concessione di contributi in conto capitale per gli interventi individuati da quest'articolo, su edifici esistenti, nella misura massima del 50 per cento della spesa ammessa. Per gli interventi su edifici collocati all'interno degli insediamenti storici il contributo puo' essere concesso nella misura massima del 60 per cento della spesa ammessa. La spesa massima ammessa a contribuzione non puo' superare l'importo di 100.000 euro per gli interventi sulle singole unita' abitative e di 300.000 euro per gli interventi sulle parti comuni degli edifici composti da piu' unita' abitative. 2. Il fondo e' destinato a finanziare le seguenti categorie di interventi: a) interventi realizzati su singole unita' abitative autonomamente iscritte al catasto e destinate, alla data del 1° marzo 2013, ad abitazione principale del richiedente, ai fini della disciplina dell'imposta municipale propria (IMUP) o su unita' immobiliari anche non autonomamente iscritte al catasto e destinate a diventare abitazione principale del richiedente entro la data individuata dalla deliberazione prevista dal comma 11. Sono inoltre ammessi a contribuzione gli interventi su unita' immobiliari autonomamente iscritte al catasto destinate a diventare parte dell'abitazione principale del richiedente secondo quanto previsto dalla disciplina IMUP, entro la data individuata dalla deliberazione prevista dal comma 11. Fermi restando i requisiti dell'unita' abitativa del richiedente e la spesa massima ammessa a contribuzione riferita alla singola unita' abitativa stabilita dal comma 1, per gli edifici composti da meno di quattro unita' abitative gli interventi possono essere anche o solo quelli sulle parti comuni previsti dal comma 7;

  1. interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici composti da quattro o piu' unita' abitative, definiti secondo quanto previsto dalla deliberazione di cui al comma 11, se almeno il 50 per cento delle unita' immobiliari autonomamente iscritte al catasto e' costituito da abitazioni principali ai...

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