n. 183 SENTENZA 4 - 13 luglio 2017 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della richiesta di rinvio a giudizio della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Perugia del 16 luglio 2015, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 12-17 ottobre 2016, depositato in cancelleria il 9 novembre 2016 ed iscritto al n. 3 del registro conflitti tra poteri 2015, fase di merito. Udito nell'udienza pubblica del 4 luglio 2017 il Giudice relatore Franco Modugno;

udito l'avvocato dello Stato Massimo Giannuzzi per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso depositato il 31 agosto 2015, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, per violazione degli artt. 1, 5, 52, 94 e 95 della Costituzione, in relazione agli artt. 1, comma 1, lettere b) e c), 39, 40 (che ha sostituito l'art. 202 del codice di procedura penale) e 41 della legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto), nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Perugia, in relazione alla richiesta di rinvio a giudizio degli imputati Nicolo' Pollari e Pio Pompa per il reato di peculato aggravato continuato, di cui al capo A) dell'imputazione, formulata nell'ambito del procedimento penale n. 02/15 R.G. Dib. e n. 5970/09 R.G. P.M., pendente davanti al Giudice dell'udienza preliminare del medesimo Tribunale. 1.1.- Il ricorrente riferisce che la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Perugia aveva proceduto ad indagini preliminari nei confronti di Nicolo' Pollari, gia' direttore del Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) dal 15 ottobre 2001, e di Pio Pompa, consulente dal novembre 2001 e quindi dipendente del medesimo Servizio dal dicembre 2004 al dicembre 2006, quale direttore di sezione addetto all'ufficio del direttore. In base all'ipotesi accusatoria, i due indagati si sarebbero resi responsabili, in concorso tra loro, del delitto di peculato aggravato continuato (artt. 314, 81, secondo comma, 61, numero 2, e 110 del codice penale), per essersi appropriati ed aver fatto uso, tra l'estate del 2001 e il luglio del 2006, di somme e di risorse umane e materiali del SISMI, utilizzandoli per scopi estranei a quelli istituzionali del Servizio. In particolare, il Pompa - su richiesta o, comunque sia, con l'approvazione del Pollari - avrebbe svolto attivita' dirette a raccogliere ed elaborare informazioni sulle opinioni politiche, i contatti e le iniziative di magistrati, funzionari dello Stato, giornalisti e parlamentari, di associazioni di magistrati, anche europei, di giornalisti, di parlamentari e di movimenti sindacali, acquisendo, tra l'altro, informazioni sulle indagini in corso presso la Procura della Repubblica di Milano per il sequestro di Abu Omar a mezzo del giornalista Renato Farina, al quale sarebbe stato versato un compenso di almeno 30.000 euro;

con l'aggravante di aver agito al fine di commettere o di far commettere a terzi diffamazioni, calunnie e abusi di ufficio (capo A dell'imputazione). Ai medesimi Pollari e Pompa era contestato, inoltre, di aver preso cognizione, nelle suindicate qualita', della corrispondenza elettronica circolante all'interno della lista chiusa dei destinatari delle comunicazioni dell'associazione MEDEL (Magistrats europeens pour la democratie et les libertes), commettendo, in tal modo, il reato di violazione di corrispondenza aggravata continuata (artt. 616, primo comma, 81, secondo comma, 61, numero 9, e 110 cod. pen.);

fatto accertato in Roma il 5 luglio 2006 (capo B dell'imputazione). Entrambi gli indagati, con memorie depositate in vista dell'interrogatorio di cui all'art. 415-bis, comma 3, cod. proc. pen., avevano eccepito che, per difendersi dalle accuse loro mosse, avrebbero dovuto rivelare notizie coperte da segreto di Stato, in quanto inerenti agli «interna corporis» del SISMI. A fronte di cio', il pubblico ministero, con note del 27 ottobre e del 19 novembre 2009, aveva chiesto al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 41 della legge n. 124 del 2007, di confermare l'esistenza del segreto di Stato riguardo a quattro circostanze, ritenute essenziali per la definizione del procedimento. Con note del 3 e del 22 dicembre 2009, il Presidente del Consiglio dei ministri aveva confermato il segreto di Stato in ordine a tutti i punti indicati dal pubblico ministero e, in particolare, con riguardo a «modi e forme dirette e indirette di finanziamento per la gestione da parte di Pio Pompa della sede [del] SISMI di via Nazionale, 230 in Roma, allorche' il Servizio era diretto da Nicolo' Pollari», e quanto a «modi e forme di retribuzione, diretta o indiretta, di Pio Pompa e Jenny Tontodimamma, collaboratori prima e dipendenti poi del SISMI, diretto da Nicolo' Pollari». A seguito della richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero il 29 dicembre 2009, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Perugia aveva sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione alle predette note del 3 e del 22 dicembre 2009, di conferma del segreto di Stato. Il conflitto era stato deciso dalla Corte con sentenza n. 40 del 2012, nel senso della spettanza al Presidente del Consiglio dei ministri del potere di emettere le note in questione. Con sentenza del 1° febbraio 2013, il Giudice dell'udienza preliminare aveva dichiarato, quindi, il non luogo a procedere nei confronti degli imputati in ordine al reato di peculato, per l'esistenza del segreto di Stato, e in ordine al reato di violazione di corrispondenza, perche' estinto per prescrizione. In accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Perugia e dal Procuratore generale presso la Corte d'appello di Perugia, la Corte di cassazione, con sentenza 13 novembre 2014-13 gennaio 2015, n. 1198, aveva annullato con rinvio la decisione, limitatamente alla statuizione relativa al delitto di peculato. Il giudice di legittimita' aveva censurato, in specie, la mancanza, nella sentenza impugnata, di qualsiasi delucidazione in ordine alle ragioni per le quali, ai fini dell'accertamento del predetto delitto, non sarebbe stata sufficiente la dimostrazione dell'origine pubblica delle risorse impiegate in attivita' non istituzionali: origine pubblica che sembrava essere stata riconosciuta dal Giudice dell'udienza preliminare. Tornato il processo davanti a quest'ultimo, l'imputato Nicolo' Pollari aveva ulteriormente opposto l'esistenza del segreto di Stato in ordine ai seguenti fatti e temi di prova: «

  1. Se la sede di via Nazionale a Roma fosse una sede del SISMI o di altro soggetto pubblico o privato: se fosse finanziata con risorse "pubbliche" ovvero con risorse "non pubbliche" e da quale soggetto;

  2. se la sede di Via Nazionale a Roma fosse finanziata dallo Stato o da altro ente pubblico italiano o straniero;

  3. se la sede di Via Nazionale a Roma fosse finanziata da un soggetto italiano privato o straniero;

  4. sulla funzione della sede di Via Nazionale a Roma, sulle persone che li' operavano e la usavano e sulle attivita' ivi espletate;

  5. se la sede di Via Nazionale a Roma fosse una sede operativa del SISMI oppure fosse una sede operativa di altri soggetti italiani o stranieri ovvero di privati;

  6. se, dunque, la sede di Via Nazionale a Roma sia mai stata finanziata con erogazioni iscritte nel bilancio dello Stato o altro ente pubblico o in qualche modo riconducibile a tali bilanci;

  7. se, inoltre, la sede di via Nazionale a Roma fosse un sito riferibile a privati o a soggetti stranieri, finanziato con risorse private o straniere;

  8. se le somme asseritamente erogate da Pompa Pio a Farina Renato fossero di origine pubblica o privata o connesse ad operazioni di intelligence autorizzate dal Governo;

  9. il nome del soggetto, persona fisica o giuridica, pubblica o privata, erogatore e titolare delle somme asseritamente versate al Farina, nonche' il nome di colui che avrebbe amministrato e concretamente disposto di tali somme e infine chi possa aver materialmente consegnate al Farina e chi sia il destinatario finale di tali somme;

  10. se tali somme siano state prelevate dal bilancio dello Stato, di altro ente pubblico o dello stesso SISMI, ovvero provengano da soggetti terzi diversi o da soggetti estranei alla P.A.;

  11. se tali somme siano state erogate e pagate da un soggetto italiano o...

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