LEGGE 3 Agosto 2007, n. 124 - Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

----> Vedere da pag. 4 a pag. 31

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 3 agosto 2007

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei

Ministri Visto, il Guardasigilli: Mastella

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LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 445):

Presentato dall'on. Ascierto il 4 maggio 2007.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 27 giugno 2006, con pareri delle commissioni II, III, IV e V.

Esaminato dalla I commissione il 28 novembre; 5, 6, 12,

19 dicembre 2006; 9, 23, 24, 25, 29 gennaio 2007 e

  1. febbraio 2007.

Esaminato in aula il 5, 8, 13 e 14 febbraio 2007 e approvato in testo unificato con gli atti: Zanotti ed altri

(982); Naccarato (1401); Mattarella ed altri (1566);

Ascierto (1822); Galante ed altri (1974); Deiana (1976);

Fiano (1991); Gasparri ed altri (1996); Mascia (2016);

Boato (2038); Boato (2039); Boato (2040); Scajola ed altri

(2070); D'Alia (2087); Maroni ed altri (2105); Cossiga

(2124), Cossiga (2125) il 15 febbraio 2007.

Senato della Repubblica (atto n. 1335):

Assegnato alla 1ª commissione permanente (Affari costituzionali), in sede referente, il 9 marzo 2007, con pareri delle commissioni 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª.

Esaminato dalla commissione il 27, 28 marzo 2007; 17,

18 aprile 2007; 8, 15, 30 maggio 2007; 12, 13, 14, 19,

27 giugno 2007; 10, 11 e 17 luglio 2007.

Relazione scritta annunciata il 18 luglio 2007 (atto n.

1335, 68, 139, 246, 280, 328, 339, 360, 367, 765, 802, 972,

1190, 1203/A - relatori sen. Pastore e Sinfisi).

Esaminato in aula il 17 e 24 luglio 2007 e approvato con modificazioni, il 25 luglio 2007.

Camera dei deputati (atto n. 445 - 982 - 1401 - 1566 - 1822

- 1974 - 1976 - 1991 - 1996 - 2016 - 2038 - 2039 - 2040 -

2070 - 2087 - 2105 - 2124 - 2125-B):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 27 luglio 2007 con pareri delle commissioni II, III, IV, V e XI.

Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il

30 luglio 2007.

Assegnato nuovamente alla I commissione (Affari costituzionali), in sede legislativa, il 31 luglio 2007.

Esaminato dalla I commissione in sede legislativa e approvato, con modificazioni, il 31 luglio 2007.

Senato della Repubblica (atto n. 1335-B):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede legislativa, il 31 luglio 2007.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede legislativa, e approvato il 1° agosto 2007.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato in rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 3:

- Si riporta il testo dell'art. 9, comma 1, della legge

23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di

Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei

Ministri):

�1. All'atto della costituzione del Governo, il

Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del

Consiglio dei Ministri, puo' nominare, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministri senza portafoglio, i quali svolgono le funzioni loro delegate dal Presidente del

Consiglio dei Ministri sentito il Consiglio dei Ministri, con provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta

Ufficiale.�.

Nota all'art. 4:

- Si riporta il testo dell'art. 329 del codice di procedura penale:

�Art. 329 (Acquiescenza totale o parziale). - Salvi i casi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395, l'acquiescenza risultante da accettazione espressa o da atti incompatibili con la volonta' di avvalersi delle impugnazioni ammesse dalla legge ne esclude la proponibilita'.

L'impugnazione parziale importa acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate.�.

Nota all'art. 9:

- Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), come modificato dalla presente legge:

�Art. 17 (Contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza). - 1. Le opere, i servizi e le forniture destinati ad attivita' della Banca d'Italia, delle forze armate o dei corpi di polizia per la difesa della Nazione o per i compiti di istituto, o ad attivita' degli enti aggiudicatori di cui alla parte III, nei casi in cui sono richieste misure speciali di sicurezza o di segretezza in conformita' a disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti o quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello

Stato, possono essere eseguiti in deroga alle disposizioni relative alla pubblicita' delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, nel rispetto delle previsioni del presente articolo.

  1. Le amministrazioni e gli enti usuari dichiarano con provvedimento motivato, le opere, servizi e forniture da considerarsi "segreti" ai sensi del regio decreto 11 luglio

    1941, n. 1161 e della legge 24 ottobre 1977, n. 801 o di altre norme vigenti, oppure "eseguibili con speciali misure di sicurezza".

  2. I contratti sono eseguiti da operatori economici in possesso, oltre che dei requisiti previsti dal presente codice, dell'abilitazione di sicurezza.

  3. L'affidamento dei contratti dichiarati segreti o eseguibili con speciali misure di sicurezza avviene previo esperimento di gara informale a cui sono invitati almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto del contratto e sempre che la negoziazione con piu' di un operatore economico sia compatibile con le esigenze di segretezza.

  4. L'operatore economico invitato puo' richiedere di essere autorizzato a presentare offerta quale mandatario di un raggruppamento temporaneo, del quale deve indicare i componenti. La stazione appaltante o l'ente aggiudicatore entro i successivi dieci giorni e' tenuto a pronunziarsi sull'istanza; la mancata risposta nel termine equivale a diniego di autorizzazione.

  5. Gli incaricati della progettazione, della direzione dell'esecuzione e del collaudo, qualora esterni all'amministrazione, devono essere in possesso dell'abilitazione di sicurezza.

  6. I contratti di cui al presente articolo posti in essere da amministrazioni statali sono sottoposti esclusivamente al controllo successivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia altresi' sulla regolarita', sulla correttezza e sull'efficacia della gestione.

    Dell'attivita' di cui al presente comma e' dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al

    Parlamento.

  7. (Abrogato).�.

    Nota all'art. 12:

    - Per il testo dell'art. 329 del codice di procedura penale, vedasi nella nota all'art. 4.

    Nota all'art. 13:

    - Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto-legge

    27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale), come modificato dalla presente legge:

    �Art. 4 (Nuove norme per il potenziamento dell'attivita' infor-mativa). - 1. Il Presidente del

    Consiglio dei Ministri puo' delegare i direttori dei

    Servizi informativi e di sicurezza di cui agli articoli 4 e

    6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, a richiedere l'autorizzazione per svolgere le attivita' di cui all'art.

    226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, quando siano ritenute indispensabili per la prevenzione di attivita' terroristiche o di eversione dell'ordinamento costituzionale o del crimine organizzato di stampo mafioso.

  8. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' richiesta al procuratore generale presso la corte di appello del distretto in cui si trova il soggetto da sottoporre a controllo ovvero, nel caso in cui non sia determinabile, del distretto in cui sono emerse le esigenze di prevenzione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 226

    delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

    Note all'art. 14:

    - Per il testo dell'art. 329 del codice di procedura penale, vedasi nella nota all'art. 4.

    Note all'art. 17

    - Si riporta il testo degli articoli 51, 255, 270-bis, secondo comma, 289, 294 e 416-bis del codice penale:

    �Art. 51 (Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere). - L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorita', esclude la punibilita'.

    Se un fatto costituente reato e' commesso per ordine dell'autorita', del reato risponde sempre il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.

    Risponde del reato altresi' chi ha eseguito l'ordine, salvo che, per errore di fatto abbia ritenuto di obbedire a un ordine legittimo.

    Non e' punibile chi esegue l'ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimita' dell'ordine.�.

    �Art. 255 (Soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato).

    - Chiunque, in tutto o in parte, sopprime, distrugge o...

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