n. 163 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 marzo 2017 -

IL TRIBUNALE DI LECCE Sezione prima civile composta dai seguenti magistrati: Piera Portaluri, Presidente estensore;

Maurizio Rubino, giudice;

Viviana Mele, giudice;

ha pronunziato la seguente ordinanza nella procedura iscritta al n. 8102/2016 del R.G. promossa da Fasano Flavio, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Lembo, ricorrente;

Contro: Ministero dell'interno e Prefettura di Lecce, rappresentati e difesi dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, resistente;

Comune di Gallipoli, resistente contumace;

Della Ducata Cosima, resistente contumace;

Associazione «Gallipoli Futura - Laboratorio di politica &

cultura», rappresentata e difesa dall'avv. Lucio Calabrese, interventore volontario. Nell'udienza di discussione del 17 febbraio 2017 le parti costituite precisavano le conclusioni riportandosi a quelle formulate nei rispettivi atti, come richiamate nella parte narrativa che segue;

il PM, nella persona del dott. Antonio Negro, chiedeva il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto Con ricorso in data 3 agosto 2016, proposto «ai sensi dell'art. 22 decreto legislativo 150/2011 e dell'art. 702-bis cpc con contestuale istanza ex art. 700 cpc», Fasano Flavio impugnava il decreto, in data 2 agosto 2016, col quale il Prefetto di Lecce, «preso atto che il Tribunale di Lecce, Seconda Sezione penale, con sentenza n. 247/2016, ha dichiarato il predetto consigliere colpevole dei reati di cui ai capi A), B), C) ed F), in particolare (...) dei reati di cui agli artt. 319, 323 e 326 c.p. (...). Accerta che nei confronti dell'avv. Flavio Fasano, nato a Taviano il 22 agosto 1959, consigliere del Comune di Gallipoli, si e' verificala la causa di sospensione di diritto dalle cariche, prevista all'art. 11, comma 1, lett. a) del decreto legislativo n. 235/2012». Il ricorrente - premessa «la convinzione della sua completa innocenza» (da lui fondata anche sull'annullamento, con rinvio e senza, in Cassazione della sentenza emessa «per gli stessi fatti» nei confronti di altri imputati, processati con rito abbreviato) e sulla base del parere espresso dall'Avvocatura generale dello Stato (a proposito della nota vicenda del Presidente della Regione Campania) con cui era stata rilevata la «sussistenza di un vuoto normativo in ordine alle modalita' con cui debba operare le sospensione nel caso di condanna non definitiva preesistente rispetto alla elezione» - chiedeva «l'annullamento e/o la declaratoria di nullita'/inefficacia» del provvedimento prefettizio di cui innanzi. Nel ricorso erano sollevate, tra l'altro, le medesime questioni di costituzionalita' del sistema normativo delineato dal decreto legislativo n. 235/2012 (eccesso di delega per violazione art. 1 comma 64 legge n. 190/2012;

violazione della presunzione di non colpevolezza sino alla condanna definitiva;

disparita' di trattamento rispetto ai parlamentari per la limitazione dell'ambito di applicabilita' delle norme sulla sospensione e la decadenza alle sole cariche elettive regionali: violazione dell'art. 51 Costituzione, divieto di interpretazione analogica estensiva in tema di cause restrittive del diritto di elettorato passivo), gia' rimesse alla Consulta da altri organi giudicanti (v. ord. di rimessione degli atti n. 278 del 2015 della Corte di appello di Bari, ord. n. 323 del 2015 del Tribunale di Napoli e ord. n. 11 del 2016 del Tribunale di Messina), con relativa discussione fissata all'udienza pubblica del 4 ottobre 2016. Superata de plano la compatibilita' del ricorso cautelare con il rito sommario ex art. 702-bis cpc, previsto dall'art. 22 del decreto legislativo n. 150/2011 per le controversie di cui all'art. 70 del decreto legislativo n. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e rinviato al merito l'esame di qualsivoglia profilo di incostituzionalita' della normativa interessata, con ordinanza in data 23 agosto 2016, il giudice del cautelare accoglieva l'istanza di sospensione dell'efficacia del provvedimento prefettizio impugnato. Questi, dopo aver censurato, sotto l'aspetto meramente formale, l'intempestivita' del decreto prefettizio, perche' emesso ancor prima della procedura di convalida degli eletti, riteneva di decisivo rilievo il fatto che la sospensione della carica di consigliere comunale fosse stata disposta, nella specie, a seguito di sentenza di condanna intervenuta in epoca precedente (gennaio 2016) l'elezione (giugno 2016). Nel provvedimento di accoglimento dell'istanza ex art. 700 cpc, che implicitamente riteneva superata ogni questione in punto di eccesso di delega ed in ordine all'applicabilita' dell'istituto della sospensione anche a sentenze relative a fatti reato commessi in epoca antecedente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 235/2012, non si poneva, altresi', in discussione che la sospensione e la decadenza siano misure ricollegabili entrambe al medesimo presupposto dell'esistenza di una condanna penale per determinate categorie di reati, e che la prima, a tempo determinato operi in presenza di sentenze di condanna non definitive e la seconda, a tempo indeterminato, in caso di pronunzie passate in giudicato (cfr. SS.UU. n. 11131/2015). Sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata («... le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perche' e' possibile darne interpretazioni incostituzionali, ma perche' e' impossibile darne interpretazioni costituzionali». - Corte costituz. n. 356/1996;

n. 319/2000;

n. 301/2003;

n. 147/2008), il giudice del cautelare affermava che nel comma 1 lett. a) dell'art. 11 del decreto legislativo n. 235/2012, pur privo nel dato testuale di alcun riferimento temporale, doveva ritenersi implicito, l'inciso, «dopo l'elezione o la nomina», espresso a chiare lettere, nella lett. b) del medesimo comma. Rilevava che la differenziazione tra le ipotesi di cui alla lett. a) e quelle di cui alla lett. b), era stata gia' operata dal legislatore con riguardo alla gravita' dei reati rispettivamente in esse contemplati, nel senso che per quelli ritenuti di maggiore gravita' o attinenti alla gestone della cosa pubblica (lett. a), era stata prevista una condanna non definitiva di qualunque grado;

per quelli di minor gravita' (lett. b) e, comunque, per reati comuni, era stata richiesta, invece, una condanna non definitiva di secondo grado, confermativa della prima;

che, quindi, non si potesse desumere che il legislatore avesse previsto un'ulteriore (oltre al grado della pronuncia) differenziazione, con riguardo al momento in cui quest'ultima interviene, come esplicitamente fissato nella lett. b) del comma 1 dell'art. 11, ma implicitamente riferito anche alla lett. a). Il reclamo, ex art. 669-terdecies cpc, proposto avverso detto provvedimento dal Ministero dell'interno e dalla Prefettura di Lecce, era accolto dal collegio (in diversa composizione del presente), con ordinanza depositata in data 20 dicembre 2016, nella quale si dava atto anche della pronuncia, intervenuta nelle more, della Corte costituzionale (sent. n. 276 depositata il 16 dicembre 2016) con la quale sono state dichiarate infondate le questioni di illegittimita' costituzionale relative all'eccesso di delega, alla lesione del divieto di retroattivita', in forza del riaffermato carattere non sanzionatorio della sospensione, ed alla disparita' di trattamento dei parlamentari rispetto ai consiglieri ed agli amministratori degli enti territoriali. Il giudice del reclamo, dopo avere escluso qualsivoglia irregolarita' formale del decreto prefettizio in punto di intempestivita' della relativa emissione, affermando che la disposizione del comma 5, art. 11 decreto legislativo n. 235/2012 con l'indicazione, «agli organi che hanno convalidato l'elezione o deliberato la nomina», sulla quale il rilievo del primo giudice era fondato, «individua(va) solo l'organo al quale va notificato il provvedimento di sospensione senza individuare il tempo della comunicazione della sospensione», condivideva, anche nel merito, sulla base dell'«analisi delle norme e dell'interpretazione della giurisprudenza costituzionale», l'interpretazione data dal prefetto all'art. 11 comma 1 lett. a) del decreto legislativo n. 235/2012, concludendo che anche «nel silenzio del legislatore» la sospensione «si possa irrogare per sentenze antecedenti alla candidatura». Piu' specificatamente, il giudice del reclamo affermava: «la mancanza al riferimento temporale per i reati previsti nell'ipotesi sub a) del decreto legislativo 235/2012 manifesta il chiaro intento del legislatore di dare rilevanza esclusivamente all'esistenza di una sentenza di condanna non definitiva, indipendentemente dalla conferma in grado di appello». Il riferimento temporale, «dopo l'elezione o la nomina», previsto espressamente solo nella lett. b) - proseguiva - era giustificato dal fatto che detta ipotesi «riguarda(va) altri reati ... per i quali il legislatore esige un maggior grado di stabilita' della decisione, attraverso la conferma in grado di appello di una condanna non inferiore a due anni». Ricordava, infine, come anche da ultimo, con sentenza della Corte costituzionale n. 236 del 2015 e con la successiva, n. 276 del 2016, era stata riaffermata «la piena conformita' alla Costituzione dell'attuale disciplina della sospensione sotto il profilo della retroattivita'». Prima dell'udienza di discussione fissata per il merito, si costituiva, in data 10 gennaio 2017, con «atto di intervento adesivo autonomo», l'associazione «Gallipoli Futura - Laboratorio di politica & cultura» e, premesso: «di avere supportato la candidatura a sindaco del ricorrente, avv. Flavio Fasano, presentando 4 liste collegate», coerentemente agli scopi dell'associazione», come dal relativo Statuto, il cui art. 2 prevedeva che «l'associazione, oltre a promuovere attivita' culturale, sociale e politica, cooperando e collaborando con Enti, privati ed Associazioni presenti sul territorio, partecipa alle elezioni politiche ed amministrative con una o piu' liste»;

che il ricorrente...

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