n. 16 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 27 gennaio 2015 -

Per il Presidente del Consiglio dei Ministri, (C.F. 97163520584), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) presso i cui uffici domiciliano in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 fax 06-96514000 pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it contro Regione Abruzzo, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge Regionale Abruzzo 21.11.2014, n. 41, pubblicata nel BUR n. 47 del 26.11.2014, recante "Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale", segnatamente gli artt. 12, co. 5;

25, co. 2, con riferimento, il primo, al D.Lgs. 502/1992, art. 3-bis, co. 11;

il secondo, al D.Lgs. 106/1992, artt. 10, 11, 12 e;

tutti in relazione all'art. 117, co. 3 Cost.;

il secondo anche in relazione agli artt. 3 e 97 Cost. Fatto La legge della Regione Abruzzo 21 novembre 2014, n. 41 disciplina il riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise. Nell'ambito di tale riordino la legge individua la natura, le finalita' ed i compiti dell'Istituto e ne disciplina l'organizzazione, individuando gli organi dello stesso e disciplinandone il funzionamento. In particolare, per la parte che in questa sede interessa, l'art. 12, comma 5, stabilisce che "Il Direttore Generale, se professore o ricercatore universitario o dipendente del Servizio Sanitario Nazionale, qualora nominato direttore generale dell'Istituto, e' collocato in aspettativa, eventualmente rinnovabile, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica) e successive modificazioni". Il successivo art. 25, comma 2, prevede che "Il Consiglio di Amministrazione in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad espletare le proprie funzioni ordinarie fino all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione. Il Direttore Generale insediato al momento dell'entrata in vigore della presente legge rimane in carica fino alla naturale scadenza del vigente contratto di lavoro". Le citate disposizioni si pongono in contrasto con la normativa interna e con la disciplina costituzionale, indicata nell'epigrafe del presente atto, per i seguenti motivi in Diritto 1. Illegittimita' costituzionale dell'art. 12, co. 5, della legge Regionale Abruzzo 21.11.2014, n. 41, pubblicata nel BUR n. 47 del 26.11.2014, recante...

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