n. 16 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 luglio 2014 -

TRIBUNALE DI NAPOLI (Sezione lavoro) Il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Antonella Ciriello, ha emesso la seguente ordinanza. Premesso in fatto: che con ricorso depositato in data 6 luglio 2011, Tuccillo Mario adiva il Giudice monocratico, in funzione di giudice del lavoro, per sentire dichiarare illegittima la contribuzione soggettiva versata nei confronti della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense a partire dal 1° settembre 1995, data di maturazione della pensione di vecchiaia, e pertanto, riconosciuto l'indebito pagamento, ottenere il rimborso di tutti i contributi soggettivi versati;

ovvero, in subordine, per ottenere il riconoscimento dei supplementi di pensione (biennale e triennale), a suo dire mai percepiti;

nonche', ancora in subordine, per il rimborso dei contributi versati indebitamente alla Cassa oltre i settanta anni di eta', quale differenza tra i contributi versati e l'importo complessivo della pensione percepita;

che il ricorrente contestava, altresi', la legittimita' costituzionale degli artt. 2, penultimo comma, 10, 11, 21 della legge n. 576/80, come modificati dalla legge n. 141/92, impositivi dei predetti contributi in favore della Cassa forense;

nonche' dell'art. 1 del D.Lgs. n. 509/1994, nella parte in cui conferisce autonomia all'ente previdenziale nell'imposizione contributiva del reddito professionale dell'avvocato gia' pensionato, in quanto in contrasto con gli artt. 3, 4, 33, 35, 36, 38, 41 e 53 Cost.;

che la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., tempestivamente costituitasi in giudizio, contestava la fondatezza della domanda principale asserendo di aver riconosciuto al ricorrente i supplementi di pensione (biennale e triennale) e che il versamento del contributo soggettivo e' conforme al principio di solidarieta' sotteso alla logica della Cassa previdenziale;

contestava altresi' la fondatezza della questione di illegittimita' costituzionale, chiedendone la reiezione;

che nel corso del giudizio, con note autorizzate, il ricorrente evidenziava l'emanazione, dell'art. 18, comma 11, del D.L. n. 98/2011, conv. in legge n. 111/2011, vigente al momento del deposito del ricorso, che, incidendo sulla legislazione previgente in materia di versamento dei contributi previdenziali, con l'emanazione del regolamento attuativo della Cassa Forense del 2012, ha aumentato il contributo soggettivo a carico degli avvocati pensionati ancora esercenti la professione forense, insistendo cosi' il ricorrente per la declaratoria di illegittimita' costituzionale anche della predetta normativa per violazione degli artt. 3, 4, 33, 35, 36, 38, 41 e 53 Cost. 8. O s s e r v a D i r i t t o Il ricorrente e' titolare di pensione di vecchiaia, pensione che - a differenza della pensione di anzianita' - consente all'avvocato di rimanere iscritto all'albo e di continuare ad esercitare la professione. Il sistema pensionistico forense, come riformato dalla legge 20 settembre 1980, n. 576, stabiliva il diritto alla pensione di vecchiaia con almeno 65 anni di eta' e 30 di contribuzione. Nella formulazione vigente dal 6 marzo 1992 (a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 141/1992), unica rilevante ai fini di causa, la norma dispone: «Art. 2 (Pensioni di vecchiaia). - La pensione di vecchiaia e' corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di eta', dopo almeno trenta anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa e sempre che l'iscritto non abbia richiesto il rimborso di cui al primo comma dell'art. 21. La pensione e' pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione all'1,75 per cento della media dei piu' elevati dieci redditi professionali dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), risultanti dalle dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione. Per il calcolo della media di cui sopra si considera solo la parte di reddito professionale soggetta al contributo di cui all'art. 10, primo comma, lettera a);

i redditi annuali dichiarati, escluso l'ultimo, sono rivalutati a norma dell'art. 15 della presente legge. La misura della pensione non puo' essere inferiore a otto volte il contributo minimo soggettivo a carico dell'iscritto nell'anno solare anteriore a quello di decorrenza della pensione. La misura della pensione minima non puo' in alcun caso superare la media del reddito professionale di cui al primo comma, rivalutato ai sensi del secondo comma del presente articolo nella misura del cento per cento. Se la media dei redditi e' superiore a lire 20 milioni, la percentuale dell'1,75 per cento di cui al primo comma e' cosi' ridotta: a) all'1,50 per cento per lo scaglione di reddito da lire 20 milioni a lire 30 milioni;

  1. all'1,30 per cento per lo scaglione di reddito da lire 30 milioni a lire 35 milioni;

  2. all'1,15 per cento per lo scaglione di reddito da lire 35 milioni a lire 40 milioni. Il titolare della pensione di vecchiaia che resti iscritto agli albi di avvocato [e/o di procuratore] ha diritto ad una pensione pari ai due terzi di quella determinata secondo i commi precedenti. (1) Sono comunque fatti salvi i trattamenti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, se piu' favorevoli al pensionato. Coloro che, dopo la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, restano iscritti all'albo [dei procuratori] degli avvocati o all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, hanno diritto ad un supplemento di pensione alla scadenza dei primi due anni successivi alla maturazione del diritto a pensione e ad un ulteriore supplemento al compimento dei cinque anni della maturazione del diritto a pensione ed in ogni caso dal mese successivo alla cancellazione dagli albi per qualsiasi motivo, anche per causa di morte, quando tale cancellazione sia antecedente al compimento dei cinque anni dalla maturazione del diritto a pensione. I supplementi sono calcolati per ogni anno successivo a quello di maturazione del diritto a pensione, in base alle precedenti di cui al primo e al quarto comma, riferite alla media dei redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni successive a quelle considerate per il calcolo della pensione, con applicazione delle disposizioni di cui al secondo comma. (2) Alle scadenze indicate dall'art. 13, primo comma, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della giustizia, su proposta della Cassa, la percentuale di cui al primo comma del presente articolo puo' essere aumentata, ove le condizioni tecnico-finanziarie lo consentano, sino al 2 per cento. In tal caso devono essere proporzionalmente aumentate le percentuali di cui al quarto comma del presento articolo». La pensione e' stata dunque calcolata sulla base della predetta normativa - (applicando un coefficiente regressivo con il crescere del reddito alla media dei redditi dei migliori dieci anni nell'ambito degli ultimi 15 anteriori a quello del pensionamento). Quanto alla contribuzione, il sistema della legge n. 576/1980, nella formulazione vigente dal 6 marzo 1993, unica rilevante ai fini di causa, prevedeva: «Art. 10 (Contributo soggettivo). - Il contributo soggettivo obbligatorio a carico di ogni iscritto alla cassa e di ogni iscritto agli albi professionali tenuto all'iscrizione e' pari alle seguenti percentuali del reddito professionale netto prodotto nell'anno, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'irpef e dalle successive definizioni: a) reddito sino a lire 40 milioni: dieci per cento;

  3. reddito eccedente lire 40 milioni: tre per cento. E' in ogni caso dovuto un contributo minimo di l. 600.000. Il contributo di cui ai commi precedenti e' dovuto anche dai pensionati che restano iscritti all'albo dei procuratori o degli avvocati o all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori;

    ma l'obbligo del contributo minimo e' escluso dall'anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione, e il contributo e' dovuto in misura pari al 3 per cento del reddito dell'anno solare successivo al compimento dei cinque anni dalla maturazione del diritto a pensione. Per i procuratori e gli avvocati che iniziano la professione e che si iscrivono per la prima volta alla cassa prima di aver compiuto i 30 anni di eta', il contributo minimo di cui al presente articolo e' ridotto alla meta' per l'anno di iscrizione o per i due anni successivi. Il contributo soggettivo e' deducibile ai fini dell'Irpef». «Art. 11 (Contributo Integrativo). - A partire dal primo gennaio del secondo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, tutti gli iscritti agli albi di avvocato e di procuratore nonche' i praticanti procuratori iscritti alla cassa devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i...

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