LEGGE 11 febbraio 1992, n. 141 - Modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori

Coming into Force06 Marzo 1992
Enactment Date11 Febbraio 1992
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1992/02/20/092G0172/ORIGINAL
Published date20 Febbraio 1992
Official Gazette PublicationGU n.42 del 20-02-1992 - Suppl. Ordinario n. 35
CAPO I PENSIONI
Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: ART. 1. (Pensione di vecchiaia). 1. Il primo comma dell'articolo 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576, gia' sostituito dall'articolo 2 della legge 2 maggio 1983, n. 175, e' sostituito dal seguente: "La pensione di vecchiaia e' corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di eta', dopo almeno trenta anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa e sempre che l'iscritto non abbia richiesto il rimborso di cui al primo comma dell'articolo 21. La pensione e' pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, all'1,75 per cento della media dei piu' elevati dieci redditi professionali dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), risultanti dalle dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione". 2. Il terzo comma dell'articolo 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576, e' sostituito dal seguente: "La misura della pensione non puo' essere inferiore a otto volte il contributo minimo soggettivo a carico dell'iscritto nell'anno solare anteriore a quello di decorrenza della pensione". 3. Il quarto comma dell'articolo 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576, e' abrogato. 4. Al quinto comma dell'articolo 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576, le percentuali indicate, rispettivamente, nell'alinea e nelle lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti: "1,75", "1,50", "1,30" e "1,15". 5. Il penultimo comma dell'articolo 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576, e' sostituito dal seguente: "Coloro che, dopo la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, restano iscritti all'albo dei procuratori o degli avvocati o all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, hanno diritto ad un supplemento di pensione alla scadenza dei primi due anni successivi alla maturazione del diritto a pensione e ad un ulteriore supplemento al compimento dei cinque anni dalla maturazione del diritto a pensione ed in ogni caso dal mese successivo alla cancellazione dagli albi per qualsiasi motivo, anche per causa di morte, quando tale cancellazione sia antecedente al compimento dei cinque anni dalla maturazione del diritto a pensione. I supplementi sono calcolati per ogni anno successivo a quello di maturazione del diritto a pensione, in base alle percentuali di cui al primo e al quarto comma, riferite alla media dei redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni successive a quelle con- siderate per il calcolo della pensione, con applicazione delle disposizioni di cui al secondo comma". 6. L'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576, e' sostituito dal seguente: "Alle scadenze indicate dall'articolo 13, primo comma, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, su proposta della Cassa, la percentuale di cui al primo comma del presente articolo puo' essere aumentata, ove le condizioni tecnico-finanziarie lo consentano, sino al 2 per cento. In tal caso devono essere proporzionalmente aumentate le percentuali di cui al quarto comma del presente articolo".

Art 2.

(Pensione di inabilita'). 1. L'articolo 4 della legge 20 settembre 1980, n. 576, come modificato dall'articolo 2 della legge 2 maggio 1983, n. 175, e' sostituito dal seguente: "ART. 4. - (Pensione di inabilita'). - 1. La pensione di inabilita' spetta all'iscritto qualora concorrano le seguenti condizioni: a) la capacita' dell'iscritto all'esercizio della professione sia esclusa, a causa di malattia o infortunio sopravvenuti all'iscrizione, in modo permanente e totale; b) l'iscritto abbia compiuto almeno dieci anni, o cinque anni se l'inabilita' e' causata da infortunio, di effettiva iscrizione e contribuzione e l'iscrizione sia in atto continuativamente da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di eta' dell'iscritto medesimo. 2. Per il calcolo della pensione si applicano le disposizioni dell'articolo 2. Gli anni ai quali va commisurata la pensione sono aumentati di dieci, sino a raggiungere il massimo complessivo di trentacinque. La misura della pensione non puo' comunque essere inferiore a otto volte il contributo soggettivo minimo a carico dell'iscritto nell'anno anteriore a quello di maturazione del diritto a pensione. 3. La concessione della pensione e' subordinata alla cancellazione dagli albi professionali ed e' revocata in caso di nuova iscrizione. 4. Entro i dieci anni successivi alla concessione della pensione, la Cassa puo' in qualsiasi momento assoggettare a revisione la permanenza delle condizioni di inabilita'. L'erogazione della pensione e' sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione".

Art 3.

ART. 3. (Pensioni ai superstiti) 1. L'articolo 7 della legge 20 settembre 1980, n. 576, come modificato dall'articolo 2 della legge 2 maggio 1983, n. 175, e' sostituito dal seguente: "ART. 7. - (Pensioni di reversibilita' ed indirette). - 1. Alle condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato, tutte le pensioni sono reversibili a favore del coniuge superstite e dei figli minorenni, nelle seguenti percentuali: a) del 60 per cento al solo coniuge, dell'80 per cento al coniuge con un solo figlio minorenne, del 100 per cento al coniuge con due o piu' figli minorenni; b) in mancanza del coniuge o alla sua morte, del 60 per cento ad un solo figlio minorenne, dell'80 per cento a due figli minorenni, del 100 per cento a tre o piu' figli minorenni. 2. Ai fini del calcolo di cui al comma 1, l'importo della pensione di invalidita' si considera aumentato di tre settimi. 3. La pensione indiretta spetta, nei casi ed alle condizioni di cui al comma 1, al coniuge superstite ed ai figli minorenni dell'iscritto defunto senza diritto a pensione, sempreche' quest'ultimo abbia maturato dieci anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa. Essa spetta, nelle percentuali di cui al comma 1, lettere a) e b), su un importo calcolato come per la pensione di vecchiaia di cui all'articolo 2; gli anni da considerare per tale calcolo sono aumentati di dieci, sino a raggiungere il massimo complessivo di trentacinque. 4. La pensione indiretta spetta solo ai superstiti di chi sia stato iscritto alla Cassa con carattere di continuita' a partire da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di eta', anche se l'iscrizione era cessata al momento del decesso, purche' la cessazione non sia avvenuta prima di tre anni anteriori al decesso e non sia stato chiesto il rimborso di cui al primo comma dell'articolo 21. 5. L'ammontare complessivo della pensione di reversibilita' o indiretta, qualunque sia il numero dei beneficiari, non puo' essere inferiore a quello previsto dal terzo comma dell'articolo 2. 6. Ai figli minorenni sono equiparati i figli maggiorenni inabili a proficuo lavoro e i figli maggiorenni che seguono corsi di studi, sino al compimento della durata minima legale del corso di studi seguito e comunque, nel caso di studi universitari, non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di eta'".

Art 4.

ART. 4. (Infrazionabilita' degli anni di iscrizione ai fini pensionistici). 1. Ai fini del diritto a pensione, si calcolano per intero l'anno solare in cui ha avuto decorrenza l'iscrizione e l'anno solare in cui e' stata presentata la domanda per la pensione di anzianita', di inabilita' o di invalidita' o si e' verificato l'evento da cui deriva il diritto alla pensione di vecchiaia o indiretta. 2. La disposizione di cui al comma 1 vale anche per il calcolo dell'ammontare della pensione.

CAPO II CONTRIBUTI, COMUNICAZIONI ED ISCRIZIONI
Art 5.

ART. 5. (Contributo soggettivo). 1. Il terzo comma dell'articolo 10 della legge 20 settembre 1980, n. 576, come modificato dall'articolo 2 della legge 2 maggio 1983, n. 175, e' sostituito dal seguente: "Il contributo di cui ai commi precedenti e' dovuto anche dai pensionati che restano iscritti all'albo dei procuratori o degli avvocati o all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori; ma l'obbligo del contributo minimo e' escluso dall'anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione, e il contributo e' dovuto in misura pari al 3 per cento del reddito dell'anno solare successivo al compimento dei cinque anni dalla maturazione del diritto a pensione".

Art 6.

ART. 6. (Contributo integrativo). 1. Il quarto comma dell'articolo 11 della legge 20 settembre 1980, n. 576, introdotto dall'articolo 2 della legge 2...

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