n. 157 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 dicembre 2015 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 1968 del 2015, proposto da: comune di Moricone, comune di Sezze, comune di Bagnoregio, comune di Ischia di Castro, comune di Genazzano, comune di Rignano Flaminio, comune di Magliano Romano, comune di Torrice, comune di Carbognano, comune di Sgurgola, comune di Arpino, comune di Rocca Priora, comune di Cori, comune di Bassano Romano, comune di Lariano, comune di Fondi, comune di Paliano, comune di Aquino, comune di Piedimonte San Germano, comune di Montelibretti, comune di Capranica, comune di San Lorenzo Nuovo, comune di Tessennano, comune di Tuscania, comune di Gavignano, comune di Anguillara Sabazia, comune di Casalvieri, comune di Nazzano, comune di Rocca di Papa, comune di San Vito Romano, comune di Posta Fibreno, comune di Morlupo, comune di Castelliri, Anci Lazio, comune di Olevano Romano, comune di Priverno, comune di Castelnuovo Cilento, in persona dei legali rappesesentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avv. Enrico Michetti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Giovanni Nicotera, 29;

Contro Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero dell'interno, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Presidenza del Consiglio dei ministri, Istat - Istituto nazionale di statistica, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

e con l'intervento di ad adiuvandum: comune di Bellegra, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Emanuele Riccardi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Giovanni Nicotera, 29;

comune di Anagni, comune di Blera, comune di Monte Compatri, comune di Palestrina, comune di Fontechiari, in persona dei Sindaci pro tempore, rappresentati e difesi dall'avv. Enrico Michetti con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giovanni Nicotera, 29;

comune di Frascati, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Michetti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giovanni Nicotera, 29;

comune di Anagni, comune di Farnese, comune di Gallicano nel Lazio, comune di Calcata, comune di Genzano di Roma, comune di Manziana, comune di Sezze, comune di Sermoneta, comune di Montefiascone, comune di Serrone, comune di Ponzano Romano, comune di Ferentino, comune di Vejano, comune di Arlena di Castro, comune di Sant'Oreste, comune di Boville Ernica, comune di Velletri, in persona dei Sindaci pro tempore, rappresentati e difesi dall'avv. Enrico Michetti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Giovanni Nicotera, 29;

comune di Minervino Murge, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Tommaso Di Gioia, con domicilio eletto presso lo studio legale Assumma in Roma, Via Giovanni Nicotera, 29;

comune di Ginosa, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Di Cuia, con domicilio eletto presso lo Studio legale Placidi in Roma, Via Cosseria, 2;

Regione autonoma della Sardegna, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Luciani e Sandra Trincas, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Massimo Luciani in Roma, Lungotevere Raffaello Sanzio, 9;

Marco Profili, nella qualita' di legale rappresentante del «Comitato NO Imu Agricola», rappresentato e difeso dagli avvocati Liliana Farronato e Stefano Mosillo, con domicilio eletto presso gli stessi in Roma, Piazzale delle Belle Arti, 1;

Giorgia Meloni, in proprio e nella qualita' di legale rappresentante di FDI - AN (Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale), nonche' Fabio Rampelli, in proprio e nella qualita' di legale rappresentante del Gruppo Parlamentare FDI - AN (Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale), rappresentati e difesi dagli avvocati Liliana Farronato e Stefano Mosillo, con domicilio eletto presso gli stessi in Roma, Piazzale delle Belle Arti, 1;

Confagricoltura Viterbo - Rieti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Liliana Farronato e Stefano Mosillo, con domicilio eletto presso gli stessi in Roma, Piazzale delle Belle Arti, 1;

Movimento «I Forconi», in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Liliana Farronato e Stefano Mosillo, con domicilio eletto presso gli stessi in Roma, Piazzale delle Belle Arti, 1;

Confagricoltura Sicilia - Federazione Regionale Agricoltori della Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Liliana Farronato e Stefano Mosillo, con domicilio eletto presso gli stessi in Roma, Piazzale delle Belle Arti, 1;

C.I.A. - Confederazione Italiana Agricoltori di Viterbo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Liliana Farronato e Stefano Mosillo, con domicilio eletto presso gli stessi in Roma, Piazzale delle Belle Arti, 1;

A.S.P.A.L. - Associazione Regionale dei Produttori Agricoli Laziali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Liliana Farronato e Stefano Mosillo, con domicilio eletto presso gli stessi in Roma, Piazzale delle Belle Arti, 1, Giuseppe De Silvestro, rappresentato e difeso dagli avvocati Liliana Farronato e Stefano Mosillo, con domicilio eletto presso gli stessi in Roma, Piazzale delle Belle Arti, 1;

Elena Fattori, in qualita' di Senatore della Repubblica, Massimiliano Bernini, in qualita' di Deputato della Repubblica, e Silvia Benedetti, in qualita' di Deputata della Repubblica, tutti membri della Commissione agricoltura, rappresentati e difesi dagli avvocati Liliana Farronato e Stefano Mosillo, con domicilio eletto presso gli stessi in Roma, Piazzale delle Belle Arti, 1;

Per l'annullamento: dell'elenco Istat denominato elenco dei comuni italiani al 1° gennaio 2015, espressamente richiamato dal decreto-legge n. 4 del 2015 art. 1 lettera a) e b);

del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, avente ad oggetto «misure urgenti in materia di esenzione IMU»;

del decreto interministeriale del 28 novembre 2014 avente ad oggetto «esenzione dall'IMU prevista per i terreni agricoli ai sensi dell'art. 7, comma 1 lettera h) del decreto legislativo n. 504/92»;

di ogni altro atto connesso, coordinato, anteriore e conseguente. Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura generale dello Stato;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune di Bellegra;

Visti gli atti di intervento in giudizio degli interventori ad adiuvandum;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2015 il dott. Roberto Caponigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue 1. L'art. 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, ha stabilito che, a decorrere dall'anno 2015, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n 504, si applica: a) ai terreni agricoli, nonche' a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istat;

  1. ai terreni agricoli, nonche' a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco Istat. L'Istituto Nazionale di Statistica ha elaborato l'elenco dei comuni italiani sulla cui base gli stessi sono stati classificati in tre categorie: totalmente montani;

    parzialmente montani e non montani. Il ricorso e' articolato nei seguenti motivi di impugnativa: Violazione dell'art. 32 della legge n. 69 del 2009 in materia di pubblicita' legale. L'Istat non avrebbe attivato alcuna sezione «pubblicita' legale» sul proprio sito istituzionale, per cui l'elenco impugnato sarebbe privo di efficacia legale. Dalla lettura dell'elenco e della relativa classificazione, i Comuni ricorrenti sarebbero classificati in maniera non aderente alla realta' sia fattuale che giuridica ed in violazione del criterio metodologico dichiarato dallo stesso Istat;

    l'elenco Istat sarebbe stato elaborato senza una solida metodologia, senza procedure statistiche appropriate, senza coerenza, accuratezza ed attendibilita'. L'Istat, in sede di redazione dell'elenco dei comuni italiani, non avrebbe tenuto in considerazione le disposizioni di cui alla legge regionale n. 9 del 1999, ne' avrebbe considerato l'allegato in essa contenuto e relativo proprio ai Comuni definiti come montani ne' la reale morfologia territoriale. L'Istat avrebbe altresi' violato il principio sancito dall'art. 2, lettera e), del Regolamento (CE) n. 223 del 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009 per l'assenza di criteri scientifici nella scelta del metodo e delle procedure piu' adeguate all'individuazione di un elenco dei Comuni italiani realmente corrispondente alla realta' sia giuridica che fattuale effettiva. Eccezione di illegittimita' costituzionale del decreto-legge 24 gennaio 2015 n. 4 avente ad oggetto «Misure urgenti in materia di esenzione IMU» entrato in vigore il 24 gennaio 2015 in riferimento agli articoli 3, 23, 47, 97 e 53 Cost. Violazione degli articoli 81 e 119 Cost. Il decreto-legge n. 4 del 2015 sarebbe costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art. 3 Cost. in quanto non sono stati indicati i criteri discretivi tra comuni montani e non, rimettendo tale classificazione ad un elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istat. Dalla lettura dell'elenco Istat si rivelerebbe una disparita' di trattamento in quanto...

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