n. 155 SENTENZA 3 maggio - 24 giugno 2016 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 122, 123 e 124, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2015), promossi dalla Regione Campania, dalla Regione Puglia e dalla Regione siciliana, con ricorsi notificati il 27 febbraio-4 marzo 2015, il 27 febbraio-5 marzo 2015 e il 27 febbraio 2015, depositati in cancelleria il 4 e il 6 marzo 2015 e rispettivamente iscritti ai nn. 32, 37 e 41 del registro ricorsi 2015. Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 3 maggio 2016 il Giudice relatore Giuliano Amato;

uditi gli avvocati Beatrice Fiandaca per la Regione siciliana, Beniamino Caravita di Toritto per la Regione Campania, Marcello Cecchetti per la Regione Puglia e l'avvocato dello Stato Stefano Varone per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso spedito per la notificazione il 27 febbraio 2015, ricevuto il 4 marzo 2015 e depositato nel medesimo giorno (reg. ric. n. 32 del 2015), la Regione Campania ha impugnato, fra gli altri, il comma 122 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2015), per violazione dell'art. 119, quinto comma, della Costituzione. L'art. 1, comma 122, prevede che «Al finanziamento degli incentivi di cui ai commi 118 e 121 si provvede, quanto a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e a 500 milioni di euro per l'anno 2018, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, gia' destinate agli interventi del Piano di azione coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che, dal sistema di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, risultano non ancora impegnate alla data del 30 settembre 2014». 2.- Ad avviso della Regione, la disposizione impugnata presenterebbe criticita' analoghe a quelle gia' evidenziate nel ricorso n. 86 del 2014, con il quale la medesima Regione aveva impugnato gli artt. 18, comma 9, e 19, comma 3, lettera a), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 116. Le stesse criticita' sarebbero state prospettate anche nel ricorso n. 13 del 2015, con il quale erano stati censurati gli artt. 3, comma 4, lettera f) e 7, comma 9-septies, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 novembre 2014, n. 164. Secondo la Regione, infatti, in assenza di ogni indice da cui possa desumersi che le risorse indicate siano esclusivamente indirizzate a favore dei medesimi territori sottoutilizzati, gia' destinatari degli interventi del Piano di azione coesione (in avanti anche «PAC»), l'impugnato comma 122 si porrebbe in contrasto l'art. 119, quinto comma, Cost. 2.1.- La ricorrente premette una ricostruzione del quadro normativo di riferimento, osservando come il richiamato Piano si inserisca all'interno della piu' generale politica di azione e coesione comunitaria, finalizzata a ridurre le disparita' in materia di sviluppo socioeconomico fra le varie Regioni europee, promuovendo la crescita di quelle meno favorite. Uno dei principali strumenti di attuazione della politica di coesione nel nostro ordinamento e' rappresentato dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, che rinviene la propria ratio nell'art. 119, quinto comma, Cost., e nel quale, a decorrere dal 2003, confluiscono le risorse destinate agli interventi nelle aree sottoutilizzate e sono iscritte tutte le risorse aggiuntive nazionali, destinate a finalita' di riequilibrio economico e sociale. L'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilita' 2014), ha stabilito che «In attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, la dotazione aggiuntiva del Fondo per lo sviluppo e la coesione e' determinata, per il periodo di programmazione 2014-2020, in 54.810 milioni di euro. Il complesso delle risorse e' destinato a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord. Con la presente legge si dispone l'iscrizione in bilancio dell'80 per cento del predetto importo secondo la seguente articolazione annuale: 50 milioni per l'anno 2014, 500 milioni per l'anno 2015, 1.000 milioni per l'anno 2016;

per gli anni successivi la quota annuale e' determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196». Nell'ottica della politica di coesione, il Governo ha poi presentato alle autorita' dell'Unione europea la proposta di Accordo di partenariato per il periodo di programmazione 2014-2020. Sul testo di tale Accordo e' stata acquisita la preventiva intesa della Conferenza unificata, la quale fa espresso riferimento alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, nell'importo stanziato nella legge di stabilita' per il 2013. 2.2.- Alla luce di tale contesto normativo, la Regione deduce che l'impugnato comma 122, nella parte in cui prevede che, a copertura degli oneri correlati agli incentivi previsti dai commi 118 e 121, ci si avvalga della corrispondente riprogrammazione delle risorse del fondo di rotazione gia' destinate agli interventi del Piano di azione coesione e non impegnate al 30 settembre 2014, violerebbe l'art. 119, quinto comma, Cost., in quanto determinerebbe una riduzione del complesso delle risorse esclusivamente destinate a sostenere interventi per lo sviluppo delle aree sottoutilizzate. Nella norma censurata, infatti, non vi sarebbe alcuna indicazione da cui possa desumersi che le risorse destinate a finanziare gli incentivi ai datori di lavoro siano esclusivamente indirizzate a favore dei medesimi territori sottoutilizzati, e con la medesima chiave percentuale di riparto prevista per il Fondo per lo sviluppo e la coesione (80 per cento per le aree del Mezzogiorno e 20 per cento per le aree del Centro-Nord). Ad avviso della difesa regionale, la rideterminazione dell'ammontare delle risorse da destinare agli interventi per lo sviluppo e la coesione delle aree sottoutilizzate, dovrebbe conformarsi alle previsioni del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 (Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42), ai sensi del quale tale rideterminazione puo' essere effettuata dalle leggi annuali di stabilita' successive a quella che ha preceduto l'avvio del ciclo pluriennale di programmazione, qualora si renda necessario soltanto «in relazione alle previsioni macroeconomiche, con particolare riferimento all'andamento del PIL, e di finanza pubblica» (art. 5);

nonche' a condizione che la nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza indichi i nuovi «obiettivi di convergenza economica delle aree del Paese a minore capacita' fiscale [...] valutando l'impatto macroeconomico e gli effetti, in termini di convergenza, delle politiche di coesione e della spesa ordinaria destinata alle aree svantaggiate», previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. 2.3.- Secondo la ricorrente, inoltre, il rispetto del «principio di tipicita' delle ipotesi e dei procedimenti attinenti la perequazione regionale», sancito da questa Corte nella sentenza n. 176 del 2012, imporrebbe al legislatore statale di osservare, in attuazione dell'art. 119, quinto comma, Cost., l'art. 16, comma 1, lettera d), della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), ai sensi del quale «l'azione per la rimozione degli squilibri strutturali di natura economica e sociale a sostegno delle aree sottoutilizzate si attua attraverso interventi speciali organizzati in piani organici finanziati con risorse pluriennali, vincolate nella destinazione»;

nonche', l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 88 del 2011, ai sensi del quale la politica di riequilibrio economico e sociale e' perseguita prioritariamente con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, con i finanziamenti a finalita' strutturale dell'Unione europea «e i relativi cofinanziamenti nazionali». Sarebbe pertanto evidente - argomenta la Regione - come lo Stato, ai fini della riduzione delle risorse destinate agli interventi del Piano di azione coesione, non possa legittimamente invocare il titolo competenziale relativo al coordinamento della finanza pubblica, in ragione di un'incidenza sproporzionata degli oneri derivanti dall'applicazione del comma impugnato a danno dei territori interessati dagli interventi di perequazione e del conseguente effetto sperequativo implicito nella disposta riduzione, in mancanza di ogni indice da cui possa trarsi la conclusione che...

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