n. 150 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 novembre 2014 -

TRIBUNALE DI GELA Sezione civile, ufficio lavoro previdenza ed assistenza obbligatorie Il giudice, dott. Alessandro Laurino, in funzione di giudice del lavoro, letti gli atti della causa promossa con ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. da L.G. con il ministero dell'avvocato Carmelo Di Martino contro Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale (ASI) di Gela in liquidazione - gestione separata IRSAP - in persona del legale rappresentante pro tempore - con il ministero dell'avvocato Massimiliano Marinelli, fascicolo iscritto al n. 1051/2014 R.G., a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30 ottobre 2014;

Ha emesso la seguente ordinanza: Premessa. L. G. e' stato dipendente del Consorzio ASI di Gela ed e' in pensione dal 1° gennaio del 2004. La pensione veniva erogata, in via sostituiva, dallo stesso Consorzio. Dispone, infatti, l'art. 12, comma terzo, del regolamento interno che: «nel caso in cui il dipendente non abbia maturato il diritto a pensione da parte dell'INPDAP, sulla base delle norme vigenti all'atto del provvedimento, ed abbia invece maturato tale diritto sulla base delle norme in vigore per i dipendenti dell'Amministrazione Regionale, il Consorzio dovra', corrispondere allo stesso quest'ultimo trattamento, provvedendo nel contempo a richiedere la costituzione di una posizione assicurativa presso l'INPS ai sensi della legge 2 aprile 1958, n. 322 o presso lo stesso INPDAP.». Ai sensi del successivo comma quarto, il trattamento diventa integrativo (fino al raggiungimento dell'importo gia' corrisposto) non appena si maturi il diritto alla pensione da parte dell'INPS. Per la corresponsione, il Consorzio si avvale del proprio bilancio, con specifici capitoli di spesa. Nella fattispecie concreta, il ricorrente, maturati i requisiti per godere del trattamento pensionistico sulla base della legislazione regionale (legge della Regione Sicilia n. 2 dei 1962: «Norme per il trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale della Regione»), godeva del trattamento previdenziale erogato integralmente, in via sostitutiva, direttamente dal Consorzio, ai sensi dell'art. 12 del regolamento prima citato. Il 12 agosto 2014 e' stata pero' promulgata la legge della Regione Sicilia n. 21 il cui art. 8 prevede che: «1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e' fatto divieto, per l'Amministrazione regionale e per gli enti e gli organismi di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonche' per le societa' a partecipazione totale o maggioritaria della Regione, di erogare trattamenti di previdenza e quiescenza integrativi o sostitutivi (Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) in assenza di una espressa previsione legislativa regionale e/o statale che ne definisca l'ambito di applicazione, i presupposti, l'entita' e la relativa copertura a carico dei rispettivi bilanci. 2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto ). 3. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 4. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto ).». L'inciso omesso al primo comma prevedeva una deroga alla deroga, del seguente tenore: «fatta eccezione per quelli in godimento e per i rapporti gia' contrattualmente avviati alla data del 31 dicembre 1991». Il secondo ed il terzo comma dell'art. 8 prevedevano direttamente la disciplina per i Consorzi ASI: «2. Sino all'adozione del decreto di cui all'art. 19, comma 4, terzo periodo, della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, ciascun soppresso Consorzio per le aree di sviluppo industriale della Regione, in liquidazione, gestione separata IRSAP, continua ad erogare i trattamenti previdenziali previsti dalle leggi o dai regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore della citata legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8. 3. In caso di incapienza delle liquidazioni, l'Istituto regionale per lo sviluppo delle attivita' produttive e' autorizzato ad anticipare agli aventi diritto il pagamento dei trattamenti previdenziali di cui al comma precedente. Tali anticipazioni costituiscono un credito dell'IRSAP nei confronti dei singoli Consorzi per le aree di sviluppo industriale della Regione, in...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT