n. 15 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 novembre 2015 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 770 del 2011, proposto da: LAWRENCE ODIANOSEN OKOSUN, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Folco, con domicilio eletto presso Paolo Folco in Torino, Via Avigliana, 38;

contro Ministero dell'interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Torino, corso Stati Uniti, 45;

Questore di Torino;

per l'annullamento del provvedimento del Questore della Provincia di Torino, emesso in data 08.03.2011 e notificato al ricorrente in data 12.04.2011, con il quale veniva disposto il rigetto dell'istanza volta ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno a seguito della procedura di emersione di cui all'art. 1-ter L. 102/2009, e di ogni altro atto antecedente, successivo, dipendente, presupposto o comunque connesso. Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 settembre 2015 il dott. Antonino Masaracchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

FATTO 1. Nel 2009 la sig.ra Valentina Zennaro ha inoltrato al competente Sportello Unico per l'Immigrazione, ai sensi dell'art. 1-ter del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito in legge n. 102 del 2009, domanda di regolarizzazione del rapporto di lavoro in essere con il sig. Lawrence Odianosen Okosun, di cittadinanza nigeriana, occupato irregolarmente alle proprie dipendenze come lavoratore domestico. La procedura di emersione si concludeva positivamente in quanto veniva rilasciato il nulla osta da parte dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Torino. Di conseguenza, convocate le parti per la stipula del contratto di soggiorno, ai sensi dell'art. 1-ter, comma 7, del citato decreto-legge n. 78 del 2009, convertito in legge n. 102 del 2009, il sig. Okosun ha presentato domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Tuttavia il Questore della Provincia di Torino, con provvedimento prot. n. 94/2011, dell'8 marzo 2011, ha rigettato quest'ultima istanza evidenziando che, con sentenza del Tribunale di Torino del 2010, il sig. Okosun e' stato condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 (produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, di lieve entita'). Secondo la Questura l'esistenza di tale condanna assorbirebbe la valutazione di pericolosita' sociale dello straniero: cio', in quanto "l'art. 1-ter co. 13 della L. 102/09, non fa alcun riferimento alla pericolosita' sociale del soggetto o alla possibilita' futura di commettere altri reati, ma si limita ad indicare esclusivamente come condizione di ostativita' la condanna, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., per uno dei resti previsti dagli articoli 380 e 381 c.p.p.". Inoltre, aggiunge la motivazione, "il reato di cui si e' reso responsabile il richiedente e' uno di quelli espressamente indicati dall'art. 4 come ostativi per l'ingresso ed il soggiorno in Italia e, pertanto, permangono le condizioni ostative alla regolare permanenza sul territorio nazionale". 2. Avverso tale provvedimento il sig. Okosun ha presentato ricorso dinnanzi a questo TAR, chiedendone l'annullamento, previa sospensione cautelare, e sollevando in diritto un unico, complesso motivo di gravame, intitolato "Eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti e dei presupposti. Difetto di istruttoria. Difetto ed erroneita' della motivazione. Difetto di motivazione in punto di interesse pubblico". L'amministrazione - secondo il ricorrente - non avrebbe considerato "che la condanna e' relativa ad un fatto di modestissima rilevanza criminosa", risalente "comunque a circa due anni or sono" e "determinato da una condotta puramente occasionale, necessitata da contingenze passate";

sarebbe quindi "da censurare l'automatismo con il quale l'Amministrazione fa discendere il rigetto dell'emersione richiesta in favore dell'istante da tale condanna penale subita dal medesimo, senza porre in essere un accertamento in concreto della pericolosita' sociale". 3. Si e' costituito in giudizio il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, depositando documenti - tra i quali una relazione sui fatti di causa predisposta dall'Ufficio Immigrazione della Questura di Torino - e chiedendo, con memoria di mero stile, il rigetto del gravame. Con ordinanza n. 474 del 2011 questo TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo - ad un primo sommario esame - la condanna riportata dal ricorrente come automaticamente ostativa alla sua permanenza sul territorio nazionale, in base al combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998. Alla pubblica udienza del 29 settembre 2015, quindi, la causa e' stata trattenuta in decisione. DIRITTO 1. Il Collegio ritiene di dover sollevare, d'ufficio, questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998, per violazione dell'art. 3 Cost. e del principio costituzionale di ragionevolezza, nella parte in cui...

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