n. 145 ORDINANZA 6 giugno - 5 luglio 2018 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), promosso dal Tribunale ordinario di Cagliari, nel procedimento penale a carico di A. F. con ordinanza del 3 dicembre 2014, iscritta al n. 118 del registro ordinanze 2017 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 2017. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 6 giugno 2018 il Giudice relatore Francesco Vigano'. Ritenuto che il Tribunale ordinario di Cagliari, con ordinanza del 3 dicembre 2014, pervenuta a questa Corte il 13 luglio 2017, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), «nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 89 c.p. sulla recidiva di cui all'art. 99, comma quarto, c.p. ed anche nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza sulla medesima aggravante dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p.»;

che il giudice rimettente premette di essere investito, in sede di giudizio abbreviato, del procedimento penale nei confronti di una persona imputata del delitto di cui all'art. 628, secondo comma, cod. pen., per essersi fatto consegnare con una scusa da due coetanei la somma complessiva di 40 euro ed essersi poi repentinamente allontanato, spingendo con forza una delle vittime contro la portiera di un pullman per assicurarsi il possesso del denaro sottratto;

che, ad avviso del rimettente, all'imputato dovrebbero essere riconosciute la circostanza attenuante del vizio parziale di mente, di cui all'art. 89 cod. pen., per essere risultato lo stesso affetto da un «disturbo di personalita'» con «spiccati tratti border-line e antisociali all'interno di una immaturita' di...

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