n. 141 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 dicembre 2015 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO (Sezione Second

  1. Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 16228 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Comune di Perugia e Comune di Narni, in persona dei Sindaci pro tempore, rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Bartolini, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Aristide Police in Roma, Via di Villa Sacchetti, 11;

    Contro Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Ministero dell'interno, Presidenza del Consiglio dei ministri, Istat, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

    E con l'intervento di ad adiuvandum: Comuni di Motta Camastra e Belpasso, in persona dei Sindaci pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Andrea Scuderi e Luca Ardizzone, con domicilio eletto presso l'avv. Andrea Scuderi in Roma, Via Antonio Stoppani, 1;

    Anci Umbria, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Formica, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Aristide Police in Roma, Via di Villa Sacchetti, 11;

    Per l'annullamento, quanto all'atto introduttivo del giudizio, del decreto interministeriale del 28 novembre 2014, adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministero dell'interno, avente ad ometto «esenzione dall'IMU, prevista per terreni agricoli, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504»;

    Di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

    nonche', quanto al primo atto dei motivi aggiunti, per l'annullamento dell'elenco Istat, richiamato nell'art. 1, comma 1, lettera a), decreto-legge n. 4 del 2015, contenente la classificazione dei comuni italiani come montani, parzialmente montani e non montani, nella parte in cui classifica i comuni ricorrenti come parzialmente montani per l'accertamento in via incidentale, mediante rimessione della questione alla Corte costituzionale, dell'incostituzionalita' dell'art. 1 decreto-legge n. 4 del 2015 e dei relativi allegati, sotto molteplici profili;

    nonche' per l'annullamento degli atti presupposti ed applicativi decreto-legge n. 4 del 2015 e relativi allegati relativi al taglio delle spettanze a favore dei comuni ricorrenti a valere sul fondo di solidarieta' comunale per gli anni 2014-2015 nonche' per l'accertamento dell'illegittimita'/illiceita' dei comportamenti materiali conseguenti al taglio delle spettanze a favore dei comuni ricorrenti derivanti dal predetto decreto-legge nonche' per la condanna alla restituzione ai comuni ricorrenti delle somme indebitamente, trattenute a valere sul fondo di solidarieta' comunale per le annualita' 2014 e 2015, oltre interessi e rivalutazione monetaria nonche' per l'annullamento del decreto-legge n. 4 del 2015 e della conseguente legge di conversione, nella parte avente contenuto provvedimentale, laddove stabilisce nuovi criteri per l'individuazione del regime delle esenzioni dall'IMU per i terreni agricoli;

    Dei provvedimenti inerenti all'esenzione del versamento dall'IMU prevista per i terreni agricoli;

    Di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale nonche', quanto al secondo atto di motivi aggiunti, per l'annullamento del comunicato del Ministero dell'interno, Direzione Centrale della Finanza Locale, del 1° aprile 2015, con cui viene data notizia della rideterminazione dei tagli al fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2014;

    Di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale nonche' per la condanna alla restituzione ai comuni ricorrenti delle somme indebitamente trattenute a valere sul fondo di solidarieta' comunale per le annualita' 2014 e 2015, oltre interessi e rivalutazione monetaria nonche', quanto al terzo atto di motivi aggiunti, per l'annullamento del comunicato del Ministero dell'interno, Direzione Centrale della Finanza Locale, del 15 aprile 2015, con cui viene data notizia dell'avvenuta determinazione dei criteri di formazione e di riparto del fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2015;

    Di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale. Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

    Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura Generale dello Stato;

    Visti gli atti di intervento ad adiuvandum dei Comuni di Motta Camastra e Belcastro nonche' dell'Anci Umbria;

    Viste le memorie difensive;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2015 il dott. Roberto Caponigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

    Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue: 1. I Comuni ricorrenti espongono che, a decorrere dall'anno 2014, l'IMU (Imposta Municipale Unica) ha sostituito l'ICI (Imposta Comunale sugli Immobili) nonche', per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali, dovute in relazione ai redditi fondiari per i beni non locati. Soggiungono che l'IMU costituisce ad oggi il «cardine» del federalismo fiscale municipale, in quanto permette la devoluzione ai comuni di un gettito fiscale derivante da un tributo la cui fonte impositiva trae origine con diretto riferimento agli immobili collocati, sul territorio comunale. Rappresentano altresi' che, in base alla previsione contenuta nell'art. 9, comma 8, del decreto-legge n, 23 del 2011, all'IMU si applicano le medesime esenzioni gia' previste per la previgente ICI dall'art. 7, lettera h, del decreto legislativo n. 504 del 1992, ovverosia le esenzioni relative ai terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della le e 27 dicembre 1977, n. 984 e che, ai fini della concreta individuazione delle aree soggette all'esenzione, l'art. 22, comma 2, del decreto-legge n. 24 aprile 2014 ha previsto che con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'interno, sono individuati i comuni nei quali, a decorrere dall'anno di imposta 2014, si applica l'esenzione di cui alla lettera h) del comma 1 dell'art. 7 decreto legislativo n. 504 del 1992 sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istat. Per effetto dell'applicazione del detto tributo e stato stimato dalla medesima disposizione «un maggior gettito complessivo annuo non inferiore a 350 milioni di euro a decorrere dal medesimo anno 2014». In attuazione di tale previsione di legge, e' stato adottato il decreto interministeriale del 28 novembre 2014 che ha stabilito l'esenzione dall'IMU per i terreni agricoli dei comuni ubicati ad un'altitudine dai 601 metri e oltre, individuati sulla base dell'elenco comuni italiani pubblicato sul sito internet dell'Istat, tenendo conto dell'altezza riportata nella colonna «altitudine del centro (metri)» I ricorrenti, con l'atto introduttivo del giudizio, hanno impugnato il decreto interministeriale...

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