n. 14 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7 marzo 2016 -

Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia (cod. fisc. 80014930327;

P. Iva 00526040324), in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore Avv. Debora Serracchiani, autorizzata con deliberazione della Giunta regionale n. 293 del 25 febbraio 2016 (doc. 1), rappresentata e difesa - come da procura a margine del presente atto - dall'avv. prof. Giandomenico Falcon (cod. fisc. FLCGDM45C06L736E) di Padova (fax 049-8776503, PEC giandomenico.falcon@ordineavvocatipadova.it), con domicilio eletto in Roma presso l'Ufficio di rappresentanza della Regione, in Piazza Colonna, 355. Contro il Presidente del Consiglio dei ministri per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1 commi 109, 110 e 680, periodi 4 e 5 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2016), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2015, n. 302, Suppl. ord. n. 70, per violazione: degli articoli 3, 5 e 97, 116, 117, primo comma, e 120 della Costituzione;

degli articoli 118 e 119 Cost., in combinato con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001;

dell'art 8 della legge cost. 1 del 1963 (Statuto speciale) in combinato con gli articoli 4, 5 e 6 sempre della legge cost. 1 del 1963;

degli articoli 48, 49, 50 e 63 sempre della legge cost. n. 1 del 1963;

dell'accordo del 23 ottobre 2014 e dell'art. 1, comma 512 e i commi ivi richiamati, della legge n. 190 del 2014;

dell'art. 27 della legge n. 42 del 2009;

dell'art. 9 della legge n. 243 del 2012;

nonche' dell'autonomia finanziaria e organizzativa regionale, del principio della certezza delle entrate e dei principi pattizio e di leale collaborazione, per i profili e nei modi di seguito illustrati. Fatto e diritto Premessa. Il presente ricorso si riferisce ad alcune disposizioni della legge 28 dicembre 2015, n. 208, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2016). Precisamente, si tratta da un lato del comma 110, in connessione con il 109, dall'altro del comma 680, periodi 4 e 5. La ricorrente Regione ritiene che entrambi presentino elementi costituzionalmente illegittimi e lesivi della propria autonomia e sfera finanziaria. Trattandosi di questioni diverse, conviene esporre distintamente per ciascuna di esse gli elementi di fatto e di diritto che le caratterizzano, in relazione ai quali la ricorrente Regione chiede a codesta ecc.ma Corte costituzionale la dichiarazione di illegittimita' costituzionale. I. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 110, in collegamento con il comma 109. I commi 109 e 110 dell'art. 1 della legge 208 del 2015 riguardano i fondi destinati al Piano di Azione Coesione (PAC). Essi prevedono un monitoraggio e una ricognizione delle risorse non ancora oggetto di impegni giuridicamente vincolanti rispetto ai cronoprogrammi approvati (comma 109) e, soprattutto, all'esito della ricognizione predetta, una riallocazione delle risorse disponibili per destinarle al finanziamento dell'esonero contributivo in favore dei datori di lavoro privati nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna (comma 110). La Regione Friuli-Venezia Giulia, titolare di una quota parte di tali risorse, ritiene che la loro sottrazione alla precedente destinazione sia costituzionalmente illegittima. Conviene premettere che il Piano di Azione Coesione (PAC) e' uno strumento di programmazione avviato dal Governo italiano d'intesa con la Commissione Europea, mediante l'accordo sottoscritto il 7 novembre 2011, per accelerare l'attuazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007-2013 e per recuperare i ritardi nell'uso di detti fondi strutturali. Il Piano definisce un'azione di cooperazione rafforzata tra le autorita' europee, il Governo nazionale e le amministrazioni centrali e, soprattutto, regionali, e prevede la costituzione di un Gruppo di azione con il compito di seguire i Piani di Azione Coesione, quale nuova modalita' di cooperazione rafforzata tra lo Stato membro e la Commissione europea. L'accordo non fissa termini perentori per l'utilizzo delle risorse e non ne prevede la revoca in caso di superamento dei tempi previsti, tanto meno in riferimento a specifici termini per l'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti. Per assicurare il pieno e tempestivo utilizzo fondi PAC, l'art. 4, comma 3, del d.-l. 28 giugno 2013, n. 76, convertito nella legge 9 agosto 2013, n. 99, ha previsto che il Gruppo di azione proceda periodicamente, in collaborazione con le amministrazioni interessate, alla verifica dello stato di avanzamento dei singoli interventi e alle conseguenti rimodulazioni del Piano che si rendessero necessarie a seguito dell'attivita' di monitoraggio, anche mediante eventuali riprogrammazioni. Sulla base di tali regole generali, nel 2012 la Regione Friuli-Venezia Giulia ha concordato con il Governo l'adesione al Piano di Azione Coesione, confermata dal Presidente della Regione con nota del 7 dicembre 2012. La Commissione europea, in data 14 giugno 2013, ha acconsentito ad una modifica del Programma operativo regionale (POR) del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) a favore della riprogranimazione delle stesse per le iniziative del Programma Operativo regionale del Fondo Sociale Europeo (FSE) sul programma esterno parallelo, richiedendo che la Regione procedesse ad un'unica notifica di modifica del POR FESR. Il complesso degli interventi del Piano regionale, approvato dalla Giunta regionale con delibera del 21 marzo 2014, n. 515, esprime il notevole impegno finanziario di oltre 67 milioni di euro, derivanti dalla riduzione della quota nazionale del Fondo di rotazione (ex lege n...

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