n. 129 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 marzo 2016 -

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI GENOVA Sezione 14 Riunita con l'intervento dei signori: Delucchi Marcello - Presidente e relatore;

Marcenaro Eugenio - Giudice;

Vinciguerra Gabriele - Giudice, ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 2285/2015 depositato il 15 dicembre 2015 avverso diniego rimborso n. 2015/83705 IRPEF - Altro 2012 contro Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Genova, proposto dal ricorrente Scimia Michele - Via Carlo Orgiero, 13/3 - 16151 Genova. Conclusioni Per il ricorrente: Per i motivi sopra esposti si chiede all'on.le Corte: 1) in via pregiudiziale, sospensione del processo e ordinanza di rinvio degli atti alla Corte Costituzionale cx art. 23 delle legge n. 87/1953 (previa notifica a cura della Segreteria alle Parti, al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicazione della stessa ai Presidenti di Camera e Senato, allegato 9: indirizzario) affinche' la Corte dichiari l'illegittimita' delle norme impugnate per i motivi illustrati per violazione dell'art. 3 della Costituzione;

2) nel merito, l'accoglimento del ricorso e la condanna dell'Agenzia al rimborso della somma di €

169,12 oltre interessi a decorrere dal 23 agosto 2011;

3) sulle spese, la condanna dell'Agenzia alle spese di giudizio, nella somma che il Ricorrente si riserva di dettagliare. Per l'Agenzia delle entrate: Chiede a codesta onorevole Commissione Tributaria Provinciale, respinta l'istanza di sospensione del processo e di rinvio degli atti alla Corte costituzionale, di rigettare il ricorso e confermare il diniego impugnato. Con la condanna del ricorrente alle spese del giudizio, maggiorate di diritto del cinquanta per cento per la rifusione delle spese del procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 17-bis, comma l0, del decrerto legislativo n. 546/1992. Svolgimento del processo Con d.l. 27 maggio 2008, n. 93, convertito in legge 24 luglio 2008, n. 126 (recante «Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie») le somme erogate nel periodo dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2008 a livello aziendale in relazione, tra l'altro, a incrementi di produttivita', innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitivita' e redditivita' legati all'andamento economico dell'impresa, vennero assoggettate ad una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi (art. 2). In particolare venne stabilito: a) che i redditi di cui innanzi non concorrevano ai fini fiscali e della determinazione della situazione economica equivalente alla formazione del reddito complessivo del percipiente o del suo nucleo familiare entro il limite anzidetto;

  1. che la disposizione aveva «natura sperimentale»;

    e c) che la normativa trovava «applicazione con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2007, a 30.000 euro». Tale disposizione di favore (poiche' applicava il regime della tassazione separata - normalmente piu' vantaggiosa per il contribuente rispetto al regime ordinario - a somme costituenti reddito comunque prodotto nell'annualita' soggette ad...

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