n. 113 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 maggio 2020 -

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA Sezione penale In composizione monocratica nella persona del giudice dott. Simone Spina, all'udienza del giorno 21 maggio 2020, svolta a porte chiuse, ai sensi dell'art. 472, terzo comma, codice procedura penale, ha pronunciato la presente ordinanza (di rimessione alla Corte costituzionale, di questione di legittimita' costituzionale). Visti gli atti dei procedimento penale in epigrafe indicato;

Considerato che il presente giudizio, per i motivi di seguito esposti, non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale dell'art 83, quarto comma, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, la' dove prevede che il corso della prescrizione dei reati commessi prima del 9 marzo 2020 rimane sospeso per un periodo di tempo pari a quello in cui sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti penali;

Ritenuta non manifestamente infondata la predetta questione di legittimita' costituzionale, per le ragioni meglio chiarite in prosieguo;

Osserva 1. Sui fatti oggetto di giudizio. In via preliminare, occorre evidenziare che il presente giudizio ha ad oggetto distinte contestazioni di reati edilizi, commessi prima del 9 marzo 2020. 1.1. Secondo l'ipotesi accusatoria, piu' in particolare, A.P., D.C. e G.D.M., in concorso tra loro e nelle rispettive qualita' di committente, progettista e rappresentante legale della ditta esecutrice dei lavori, avrebbero eseguito opere edilizie in assenza di titolo abilitativo o, comunque, in totale difformita' dallo stesso, proseguendo poi i lavori gia' avviati nonostante l'intervenuta sospensione degli stessi, disposta con ordinanza dell'autorita' comunale. 1.2. Il pubblico ministero, in effetti, ha contestato agli imputati di aver violato gli articoli 100 codice penale e 44, primo comma, lettera b) decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, articolando l'accusa in due distinti capi d'imputazione: al capo 1) della rubrica e' stata contestata l'esecuzione di lavori sine titulo o in totale difformita' dal titolo riconosciuto, cori condotta protrattasi sino al 29 agosto 2014, allorquando e' intervenuta la notifica dell'ordine di sospensione dei lavori, emesso dal Comune di C d V d;

al capo 2), invece, e' stata-- contestata la ripresa dei lavori gia' sospesi, iniziata in data successiva a quella dell'intervenuto ordine di sospensione e proseguita sino al 16 maggio 2015, allorquando la polizia locale del Comune di C d V d e' intervenuta sul posto, eseguendo un sopralluogo. 1.3. Nell'imputazione, il fatto ascritto al capo 1) risulta accertato in data 29 agosto 2014, mentre quello ascritto al capo 2) risulta accertato in data 16 maggio 2015. 1.4. In ordine a tali contestazioni, l'azione penale e' stata esercitata l'11 luglio 2018, mediante decreto di citazione diretta a giudizio. 2. Sul termine di prescrizione del reato contestato al capo 2). Tanto premesso sui fatti per cui si procede, decisiva appare, anzitutto, l'individuazione del giorno di consumazione del reato contestato al capo 2), per l'indubbio rilievo che tale dato assume al fine di determinarne il tempo necessario a prescrivere. 2.1. Al riguardo, osserva il Tribunale che in tema di reati edilizi il tempus commissi delicti, rilevante ai fini del decorso della prescrizione, puo' coincidere, a seconda dei casi: a) o con l'ultimazione dei lavori per integrale completamento dell'opera, inclusa la realizzazione delle rifiniture;

  1. o con la sospensione dei lavori, sia essa volontaria o imposta per fatto del terzo (qual e', ad esempio, l'intervenuto sequestro dell'opera);

  2. o con la sentenza di primo grado, la' dove i lavori siano continuati anche dopo l'accertamento del reato (v., ex plurimis, Cassazione pen., Sez. 3, sentenza n. 46215 del 3 luglio 2018, Rv. 274201;

    Sez. 3, sentenza n. 29974 del 6 maggio 2014, Sullo, Rv. 260498;

    Sez. 3, sentenza n. 8172 del 27 gennaio 2010, Vitali, Rv. 246221;

    Sez. 3, sentenza n. 38136 del 25 settembre 2001, Triassi, Rv. 220351). 2.2. Dall'istruttoria dibattimentale e' peraltro emerso, grazie alla testimonianza dell'agente di polizia giudiziaria A.B., che al 16 maggio 2015, giorno in cui e' stato eseguito il sopralluogo, i lavori risultavano cessati e il manufatto completamente ultimato e rifinito. Non e' stato possibile accertare, invece, una data di ultimazione delle opere antecedente alla data del 16 maggio 2015, dalla quale soltanto deve quindi farsi decorrere il termine necessario a prescrivere. 2.3. Considerate, pertanto, le previsioni di cui agli articoli 157, 160 e 161, codice penale, il termine quinquennale massimo di proscrizione del reato contestato al capo 2) deve ritenersi decorso al giorno 16 maggio 2020, non essendo nel frattempo maturata alcuna sospensione del corso della prescrizione, ad eccezione di quella oggi prevista nell'art. 83, comma quarto, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 3. Sulla norma oggetto della questione di legittimita' costituzionale e sulla sua applicabilita' al reato contestato al capo 2). Al fine di meglio chiarire la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale proposta con il presente provvedimento, occorre preliminarmente ricostruire il complesso degli atti legislativi disposti in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, soffermandosi in particolare sul decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Tale ultimo atto, infatti, deve essere letto nell'ambito della sequela di interventi legislativi, eccezionali ed urgenti, inaugurata con decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11 e chiusa, per quel che qui rileva, dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23. 3.1. Con il decreto-legge 11/2020 (dapprima abrogato dall'art. 1, comma 2, della medesima legge 24 27/2020, di conversione del decreto-legge n. 18/2020, e poi decaduto, in data 7 maggio 2020, per mancata conversione in legge, nel termine fissato dalla Costituzione) e' stato inizialmente previsto «un differimento urgente delle udienze e una sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali, tributari e militari sino al 22 marzo 2020» (cosi', testualmente, la relazione illustrativa al d.d.l. di conversione in legge del decreto-legge 18/2020). 3.2. Il termine del 22 marzo 2020 e' stato poi prorogato, dapprima, al 15 aprile 2020, in forza dell'art. 83, primo comma, decreto-legge n. 18/2020 e, successivamente, all'11 maggio 2020, in virtu' dell'art. 36, primo comma, decreto-legge n. 23/2020, che non ha tuttavia sostituito il pregresso termine inscritto nel corpo dell'art. 83, limitandosi a disporne la proroga, con autonoma disposizione. 3.3. Prevede, infatti, l'art, 83, primo comma, decreto-legge n. 18/2020, nella versione attualmente in vigore, che «dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020», aggiungendo, al secondo comma, che «dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 e' sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali.». Prevede poi l'art. 36, primo comma, decreto-legge n. 23/2020 che: «il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'art. 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e' prorogato all'11 maggio 2020». 3.4. Il dato teleologico della disciplina complessivamente prevista ai commi primo e secondo dell'art. 83, decreto-legge n. 18/2020 - come, d'altronde, espressamente affermato e riconosciuto dallo stesso legislatore governativo...

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