n. 112 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 maggio 2020 -

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA sezione penale In composizione monocratica nella persona del giudice dott. Simone Spina, all'udienza del giorno 21 maggio 2020, svolta a porte chiuse, ai sensi dell'art. 472, terzo comma del codice di procedura penale, ha pronunciato la presente ordinanza (di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimita' costituzionale);

Visti gli atti del procedimento penale in epigrafe indicato;

Considerato che il presente giudizio, per i motivi di seguito esposti, non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 83, quarto comma del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in riferimento all'art. 25, secondo comma della Costituzione, la' dove prevede che il corso della prescrizione dei reati commessi prima del 9 marzo 2020 rimane sospeso per un periodo di tempo pari a quello in cui sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti penali. Ritenuta non manifestamente infondata la predetta questione di legittimita' costituzionale, per le ragioni meglio chiarite in prosieguo;

Osserva 1. Sui fatti oggetto di giudizio - In via preliminare, occorre evidenziare che il presente giudizio ha ad oggetto distinte contestazioni di reati commessi prima del 9 marzo 2020, Secondo l'ipotesi accusatoria, piu' in particolare, V.D.G.G. e P.A., in concorso tra loro e nelle rispettive qualita' di committente e di legale rappresentante della ditta esecutrice dei lavori, avrebbero realizzato due piscine in zona soggetta a vincolo idrogeologico e in totale assenza del prescritto permesso di costruire. 1.1. Il pubblico ministero, in effetti, ha contestato agli imputati di aver violato l'art. 44, primo comma, lettera c), in relazione all'art. 32, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, articolando l'accusa in due distinti capi d'imputazione: al capo A) della rubrica e' stata contestata la realizzazione di una prima piscina, in zona soggetta a vincolo idrogeologico e in assenza del permesso di costruire;

al capo B) della rubrica, e' stata contestata la realizzazione di una seconda piscina, sempre in zona soggetta a vincolo idrogeologico e, anche in tal caso, in totale assenza del permesso di costruire. 1.2. Nell'imputazione, il fatto ascritto al capo A) risulta indicato come commesso «il 20 aprile 2015 (data di ultimazione dei lavori)», mentre quello ascritto al capo B) risulta indicato come commesso «il 24 aprile 2017 (data di ultimazione dei lavori)». 1.3. In ordine a tali contestazioni, l'azione penale e' stata esercitata il 28 febbraio 2019, mediante decreto di citazione diretta a giudizio. 2. Sul termine di prescrizione del reato contestato al capo A) - Tanto premesso sui fatti per cui si procede, decisiva, appare, anzitutto, l'individuazione del giorno di consumazione del reato contestato al capo A), per l'indubbio rilievo che tale dato assume al fine di determinarne il tempo necessario a prescrivere. 2.1. Al riguardo, osserva il tribunale che in tema di reati edilizi il tempus commissi delicti, rilevante ai fini del decorso della prescrizione, puo' coincidere, a seconda dei casi: a) o con l'ultimazione dei lavori per integrale completamento dell'opera, inclusa la realizzazione delle rifiniture;

  1. o con la sospensione dei lavori, sia essa volontaria o imposta per fatto del terzo (qual e', ad esempio, l'intervenuto sequestro dell'opera);

  2. o con la sentenza di primo grado, la' dove i lavori siano continuati anche dopo l'accertamento del reato (v., ex plurimis, Cass. pen., Sez. 3, sentenza n. 46215 del 3 luglio 2018, Rv. 274201;

    Sez. 3, sentenza n. 29974 del 6 maggio 2014, Sullo Rv. 260498;

    Sez. 3, sentenza n. 8172 del 27 gennaio 2010, Vitali, Rv. 246221;

    Sez. 3, sentenza n. 38136 del 25 settembre 2001, Triassi, Rv. 220351). 2.2. Dall'istruttoria dibattimentale, peraltro, non e' emersa alcuna prova che i lavori della prima piscina fossero gia' ultimati in una data anteriore a quella del 20 aprile 2015, dalla quale soltanto deve quindi farsi decorrere il termine necessario a prescrivere. 2.3. Considerate, pertanto, le previsioni di cui agli articoli 157, 160 e 161 del codice penale, il termine quinquennale massimo di prescrizione del reato contestato al capo A) deve ritenersi decorso al giorno 20 aprile 2020, non essendo nel frattempo maturata alcuna sospensione del corso della prescrizione, ad eccezione di quella oggi prevista nell'art. 83, comma quarto del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 3. Sulla norma oggetto della questione di legittimita' Costituzionale e sulla sua applicabilita' al reato contestato al capo A) - Al fine di meglio chiarire la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale proposta, con il presente provvedimento, occorre preliminarmente ricostruire il complesso degli atti legislativi disposti in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, soffermandosi in particolare sul decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Tale ultimo atto, infatti, deve essere letto nell'ambito della sequela di interventi legislativi, eccezionali ed urgenti, inaugurata con decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11 e chiusa, per quel che qui rileva, dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23. 3.1. Con il decreto-legge n. 11/2020 (dapprima abrogato dall'art. 1, comma 2 della medesima legge n. 27/2020, di conversione del decreto-legge n. 18/2020, e poi decaduto, in data 7 maggio 2020, per mancata conversione in legge, nel termine fissato dalla Costituzione) e' stato inizialmente previsto «un differimento urgente delle udienze e una sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali, tributari e militari sino al 22 marzo 2020» (cosi', testualmente, la relazione illustrativa al disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 18/2020). 3.2. Il termine del 22 marzo 2020 e' stato poi prorogato, dapprima, al 15 aprile 2020, in forza dell'art. 83, primo comma, decreto-legge n. 18/2020 e, successivamente, all'11 maggio 2020, in virtu' dell'art. 36, primo comma, decreto-legge n. 23/2020, che non ha tuttavia sostituito il pregresso termine inscritto nel corpo dell'art. 83, limitandosi a disporne la proroga, con autonoma disposizione. 3.3. Prevede, infatti, l'art. 83, primo comma, decreto-legge n. 18/2020, nella versione attualmente in vigore, che «dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020» aggiungendo, al secondo comma, che «dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 e' sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali.». Prevede poi l'art. 36, primo comma, decreto-legge n. 23/2020 che «il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'art. 83, commi 1 e 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e' prorogato all'11 maggio 2020». 3.4. Il dato teleologico della disciplina complessivamente prevista ai commi primo e secondo dell'art. 83, decreto-legge n. 18/2020 - come, d'altronde, espressamente affermato e riconosciuto dallo stesso legislatore governativo nella relazione al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 18/2020 - ruota attorno a un duplice asse: da una parte, la necessita' di «sospendere tutte le attivita' processuali allo scopo di ridurre al minimo quelle forme di contatto personale che favoriscono il propagarsi dell'epidemia»;

    dall'altra, l'esigenza di «neutralizzare ogni effetto negativo che il massimo differimento delle attivita' processuali disposto...

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