n. 111 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 aprile 2016 -

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA Adunanza delle Sezioni riunite del 15 marzo 2016, numero affare 00789/2015, Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale, ricorso straordinario proposto dal signor G.A. avverso il decreto del direttore generale del Dipartimento regionale dell'istruzione e formazione professionale n. 4228 del 1° agosto 2014, recante: «Aggiornamento dell'albo regionale del personale docente e non docente dei corsi di formazione assunto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2008». Istanza di sospensione;

LA SEZIONE Vista la relazione n. 13196/366.14.8 del 29 maggio 2015 con la quale la Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale, ha chiesto il parere di questo Consiglio sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Simonetta Vaccari;

Emette la seguente ordinanza. Fatto e diritto 1. Con atto notificato al Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale con raccomandata a.r. spedita in data 11 dicembre 2014, il ricorrente in epigrafe indicato ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana per l'annullamento, previa sospensione: - del decreto del direttore generale del Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale n. 4228 del 1° agosto 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 33 del 14 agosto 2014, con cui e' stato disposto l'aggiornamento dell'albo regionale del personale docente e non docente dei corsi di formazione assunto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2008, istituito con l'art. 14 della legge regionale n. 24/1976, nella parte in cui il ricorrente e' stato escluso dal predetto albo aggiornato, in quanto ritenuto non in possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 14 legge regionale n. 24/1976;

- di ogni altro atto connesso, consequenziale e/o presupposto con quelli impugnati, ancorche' non conosciuto, che possa frapporsi al diritto fatto valere dal ricorrente. In punto di fatto il ricorrente precisa di essere dipendente con contratto a tempo indeterminato dell'ente di formazione professionale C.R. Unci FP, e di essere stato iscritto sin dal 1997 all'Albo regionale degli operatori della formazione professionale, come da decreto n. 3199 dell'8 febbraio 1997. A seguito della deliberazione della giunta regionale n. 200/2013, ha presentato istanza per il mantenimento-conferma della propria posizione nell'albo del personale docente e non docente nel settore della formazione professionale, producendo tutta la documentazione utile. Con l'impugnato D.D.G. n. 4228 del 1° agosto 2014 e' stato poi disposto l'aggiornamento di detto albo, nel quale il ricorrente risulta inserito nell'elenco dei soggetti esclusi, in quanto ritenuto non in possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 14 legge regionale n. 24/1976. L'unico motivo di esclusione e' collegato alla condanna penale subita a seguito di patteggiamento, ex art. 444 e seguenti del codice di procedura penale, per il reato di truffa di cui all'art. 640 del codice penale, giusta sentenza del 31 ottobre 2012 del Tribunale di Mistretta, che ha previsto la condanna a sei mesi di reclusione e 400 euro di multa, disponendo la sospensione condizionale della pena inflitta. 2. Il ricorrente affida il gravame al seguente motivo: violazione e falsa applicazione dell'art. 14 legge regionale n. 24/1976;

dell'art. 85 decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957 e dell'art. 9 legge n. 19/1990. Eccesso di potere. Travisamento dei fatti. Difetto di istruttoria. Illogicita' manifesta. Lamenta che l'Amministrazione non avrebbe tenuto in considerazione ne' l'insegnamento della Corte costituzionale, che con sentenza n. 971 del 1988 ha dichiarato l'illegittimita' dell'art. 85, lettera a), decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957, ne' la circostanza che con la legge n. 19 del 1990 e' stata abrogata ogni disposizione attinente alla destituzione di diritto dei pubblici impiegati, imponendosi alle amministrazioni, attraverso l'esperimento del procedimento disciplinare, l'onere della preventiva valutazione e ponderazione dei fatti illeciti accertati in sede penale ai fini della sanzione da irrogare (art. 9: il pubblico dipendente non puo' essere destituito di diritto a seguito di condanna penale. E' abrogata ogni contraria disposizione di legge). Si duole il ricorrente che vi sarebbe stata un'applicazione automatica dell'art. 14 della legge regionale n. 24/1976: l'Amministrazione avrebbe sostanzialmente applicato, sia pure sotto la forma della decadenza, una fattispecie di destituzione di diritto al verificarsi del solo presupposto della condanna penale, peraltro estranea all'ambito lavorativo, senza commisurare la reazione dell'ordinamento all'effettiva gravita' del reato commesso. Il ricorrente sottolinea che i sopraddetti principi dovrebbero essere applicati con maggior rigore nel suo caso dal momento che lo stesso non ha alcun rapporto di lavoro in atto con la Regione Sicilia, ma solamente con gli enti di formazione professionale che accedono al finanziamento regionale per lo svolgimento dei corsi e non ha la qualifica di pubblico dipendente. Evidenzia peraltro che essendo l'iscrizione all'albo condizione per lo svolgimento dell'attivita' di docente, la cancellazione gli precluderebbe l'attivita' lavorativa alle dipendenze degli enti di formazione professionale, dopo circa venti anni di svolgimento di tale attivita'. Formula infine domanda di sospensione cautelare del provvedimento impugnato. 3. Con nota protocollo n. 21133 del 23 marzo 2015 il Dipartimento regionale della formazione professionale ha trasmesso un circostanziato rapporto sul ricorso, corredato dei relativi documenti, ricostruendo le fasi del procedimento e suffragando le motivazioni che hanno portato all'esclusione del ricorrente dal predetto albo. 4. Il ricorso, in regola con il contributo unificato, e' ricevibile poiche' proposto entro 120 giorni dalla data di...

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