n. 11 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 11 dicembre 2015 -

Ricorso della Regione siciliana, in persona del Presidente pro-tempore on. Rosario Crocetta, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiutantamente, dagli avvocati Beatrice Fiandaca e Antonio Lazzara, giusta procura a margine del presente atto, ed elettivamente domiciliato in Roma nella sede dell'Ufficio della regione stessa, via Marghera n. 36, contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro-tempore, domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, piazza Colonna n. 370, presso gli Uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri ed elettivamente presso l'Avvocatura generale dello Stato, via dei Portoghesi n. 12, per la risoluzione previa sospensione del conflitto di attribuzione insorto fra la Regione siciliana e Stato per effetto del decreto emanato il 30 settembre 2015 dal Ministero dell'economia e delle finanze - Direttore generale delle finanze e dal Ragioniere generale dello Stato, recante «Modalita' di individuazione del maggior gettito da riservare all'erario ai sensi dell'art. 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l'anno 2015», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 5 ottobre 2015, n. 231, per violazione degli articoli 20, 36 e 43 dello statuto, del principio di leale collaborazione nonche' dell'art. 2, primo comma delle norme di attuazione in materia finanziaria (decreto del Presidente della Repubblica n. 1074/1965) in relazione agli articoli 81, comma sesto, 97, comma primo e 119, commi primo e sesto della Costituzione nel testo novellato con legge costituzionale n. 1/2012 anche in riferimento all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001. F a t t o Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - serie generale - n. 231 del 5 ottobre 2015 e' stato pubblicato il decreto 30 settembre 2015 del Ministero dell'economia e delle finanze - Direttore generale delle finanze e dal Ragioniere generale dello Stato, recante «Modalita' di individuazione del maggior gettito da riservare all'erario ai sensi dell'art. 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l'anno 2015». Il decreto ministeriale in esame, attuativo del comma 508 della legge n. 147/2013 che per tale ragione questa regione impugna cautelativamente all'esito dell'udienza del 1° dicembre 2015 di discussione della legittimita' di tale comma, stabilisce che, ai sensi dell'art. 1, comma 508, primo periodo della legge n. 147 del 2013, al fine di assicurare il concorso delle autonomie speciali all'equilibrio dei bilanci e della sostenibilita' del debito pubblico sono riservate all'erario, per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014, per essere interamente destinate alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, in attuazione dell'art. 97, primo comma della Costituzione, le nuove e maggiori entrate erariali derivanti dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 setternbre 2011, n. 148, e dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

il successivo secondo periodo del comma 508 dispone che, con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Presidenti delle giunte regionali interessate, sono stabilite le modalita' di individuazione del maggior gettito, attraverso separata contabilizzazione. Il provvedimento in argomento individua, nella tabella A, le previsioni degli incrementi di gettito dei tributi per l'anno 2015 derivanti dai decreti-legge n. 138 del 2011 e n. 201 del 2011 e raffronta - per ciascuno dei detti provvedimenti - le previsioni di cui al comma 1 con quelle complessive di competenza dei medesimi capitoli/articoli di entrata del bilancio dello Stato. Inoltre individua i capitoli/articoli di entrata sui quali devono essere separatamente contabilizzati le maggiori entrate riservate all'erario secondo le disposizioni del decreto in oggetto. Quanto alla...

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