n. 104 SENTENZA 21 marzo - 23 maggio 2018 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 299, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)», promosso dal Tribunale ordinario di Palermo, in funzione di giudice del lavoro, nel procedimento instaurato da A. B. nei confronti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con ordinanza del 23 marzo 2016, iscritta al n. 206 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 2016. Visti l'atto di costituzione dell'INPS, nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 20 marzo 2018 il Giudice relatore Silvana Sciarra;

uditi l'avvocato Luigi Caliulo per l'INPS e l'avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Con ordinanza del 23 marzo 2016, iscritta al n. 206 del registro ordinanze 2016, il Tribunale ordinario di Palermo, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 36 e 38 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 299, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)», nella parte in cui, a favore di coloro che abbiano raggiunto la prevista anzianita' contributiva entro il 31 dicembre 2017, esclude la riduzione delle anzianita' contributive maturate in data anteriore al 1° gennaio 2012 per le pensioni anticipate decorrenti negli anni 2012, 2013, 2014, con esclusivo riguardo ai ratei di pensione corrisposti dal 1° gennaio 2016. 1.1.- Il giudice rimettente espone di dover decidere una domanda di accertamento del diritto alla corresponsione della pensione anticipata, senza la riduzione percentuale contemplata dall'art. 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214. In virtu' di tale previsione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i lavoratori che beneficiano di una pensione «liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335» possono conseguire la pensione anticipata a eta' inferiori ai piu' elevati requisiti anagrafici sanciti dall'art. 24, comma 6, del d.l. n. 201 del 2011 soltanto se abbiano maturato un'anzianita' contributiva di quarantadue anni e un mese per gli uomini e di quarantuno anni e un mese per le donne. Nell'ipotesi indicata, la legge applica, con riguardo alla «quota di trattamento relativa alle anzianita' contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012», una riduzione pari a un punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'eta' di sessantadue anni e una riduzione di due punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. L'applicazione di tali disposizioni restrittive - soggiunge il rimettente - e' stata esclusa per i «soggetti che maturano il previsto requisito di anzianita' contributiva entro il 31 dicembre 2017», con un'anzianita' contributiva derivante «esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternita', per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria» (art. 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», convertito, con modificazioni, nella legge 24 febbraio 2012, n. 14). L'esclusione e' stata poi estesa a tutti i «soggetti che maturano il previsto requisito di anzianita' contributiva entro il 31 dicembre 2017», dapprima con riguardo ai soli «trattamenti pensionistici decorrenti dal 1° gennaio 2015», in virtu' dell'art. 1, comma 113, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)», e successivamente, per effetto della disposizione censurata, anche con riguardo «ai trattamenti pensionistici decorrenti negli anni 2012, 2013 e 2014», per i soli «ratei di pensione corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2016». Il giudice a quo evidenzia che tale limitazione pregiudicherebbe la parte ricorrente nel giudizio principale, «pensionata dal 1.10.2014», in quanto condurrebbe all'applicazione della decurtazione prevista dall'art. 24, comma 10, del d.l. n. 201 del 2011 sino al 31 dicembre 2015. La questione di legittimita' costituzionale sarebbe rilevante, poiche' sarebbe la disposizione censurata a determinare la decurtazione di euro 263,63 al mese, contestata in giudizio dalla parte ricorrente. 1.2.- Ad avviso del rimettente, il sistema cosi' delineato determinerebbe un'arbitraria discriminazione tra chi ha ottenuto la pensione anticipata dal 2012 alla fine del 2014, riponendo un affidamento ancor piu' forte sulla normativa vigente prima del d.l. n. 201 del 2011, e chi ha conseguito la pensione anticipata dal 1° gennaio 2015 sino al 31 dicembre 2017. La previsione in esame lederebbe «il principio costituzionale di eguaglianza, di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 3 Cost.». Senza alcuna ragione giustificatrice, la legge riserverebbe un trattamento deteriore a chi ha avuto accesso alla pensione anticipata nel 2012, nel 2013 e nel 2014, maturando prima «i requisiti contributivi utili per il diritto a pensione», rispetto a chi ha ottenuto tale beneficio successivamente, a decorrere dal 1° gennaio 2015. Non si potrebbe rinvenire alcuna giustificazione razionale di tale disparita' di trattamento nel fatto che, per i soggetti posti in pensione anticipata dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2014, le decurtazioni siano state gia' operate. L'esigenza di risparmio di spesa dovrebbe essere perseguita nel rispetto di «altri valori di rilevanza costituzionale» e neppure l'eccezionalita' della situazione economica giustificherebbe deroghe al principio di eguaglianza (si richiama la sentenza n. 223 del 2012). La decurtazione del trattamento pensionistico, disposta con riguardo all'anzianita' contributiva effettivamente maturata dal lavoratore, si porrebbe in contrasto con l'art. 36, primo comma, Cost., in quanto sarebbe lesiva del «principio di proporzionalita' tra pensione (che costituisce il prolungamento in pensione della retribuzione goduta in costanza di lavoro) e retribuzione goduta durante l'attivita' lavorativa». Il rimettente denuncia il contrasto anche con il «principio derivante dal combinato disposto degli artt. 36, 38, 2, 3 Cost.», sul presupposto che la decurtazione del trattamento pensionistico, «violando il principio di proporzionalita' tra pensione e retribuzione e quello di adeguatezza della prestazione previdenziale, altera il meccanismo del principio solidaristico e il principio di eguaglianza e ragionevolezza, causando una irrazionale discriminazione in danno solo di alcuni pensionati, casualmente andati in pensione anticipata nel periodo dal 1.1.2012 al 31.12.2014, invece che prima o dopo detto periodo» Sarebbe sacrificato in maniera irragionevole il diritto dei lavoratori collocati in pensione anticipata negli anni 2012, 2013 e 2014 di ricevere «un trattamento previdenziale proporzionato al lavoro e alla contribuzione per esso versata (art. 36, comma 1, Cost.) e adeguato (art. 38, comma 2, Cost.), in attuazione del principio solidaristico di...

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