DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2011, n. 216 - Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (11G0260)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a il seguente decreto-legge:

Art. 1

Proroga termini in materia di assunzioni

  1. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, commi 523, 527 e 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e all'articolo 66, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2012.

  2. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2009 e nell'anno 2010, di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni e all'articolo 66, commi 9-bis, 13 e 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2012 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 luglio 2012.

  3. All'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: "Per il triennio 2009-2011" sono sostituite dalle seguenti: "Per il quadriennio 2009-2012". Al medesimo comma e' soppresso il sesto periodo.

  4. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 31 dicembre 2005, e' prorogata fino al 31 dicembre 2012. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 346, lettera e), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, continua ad applicarsi, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

  5. Il termine per procedere alle assunzioni relative all'anno 2011, previste dall'articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e' prorogato al 31 dicembre 2012; a tal fine, e' considerato il limite di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, come vigente al 31 dicembre 2010.

  6. I termini di efficacia delle graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, prorogati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 2012.

    Art. 2

    Proroga Commissario straordinario C.R.I.

  7. L'incarico di commissario. straordinario della Croce Rossa Italiana e' prorogato fino alla data di ricostituzione degli organi statutari a conclusione del riassetto organizzativo, anche in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge delega 4 novembre 2010, n. 183, e comunque non oltre il 30 settembre 2012.

    Art. 3

    Proroghe in materia di verifiche sismiche

  8. Il termine, di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, comprese anche le disposizioni relative alle dighe di ritenuta di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, e' differito al 31 dicembre 2012.

    Art. 4

    Proroga termini per le spese di funzionamento dell'ODI

  9. All'articolo 2, comma 121, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: "Per l'anno 2011" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2011 e 2012, previa intesa con le province autonome di Trento e di Bolzano".

    Art. 5

    Proroga di termini relativi al termovalorizzatore di Acerra

  10. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2012".

    Art. 6

    Proroga dei termini in materia di lavoro

  11. All'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

    a) al comma 1, lettera c), le parole: "per il triennio 2009-2011" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 nel limite di spesa per il 2012 pari a euro 12 milioni";

    b) al comma 1-ter, le parole "biennio 2009-2010" sono sostituite dalle seguenti: "quadriennio 2009-2012";

    c) al comma 2, le parole: "per il biennio 2010-2011" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 nel limite di spesa per il 2012 pari a euro 13 milioni".

  12. I termini di cui all'articolo 70, commi 1, secondo periodo, e 1-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, come prorogati ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal DPCM 25 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, sono prorogati fino al 31 dicembre 2012.

    Art. 7

    Proroghe in materia di politica estera

  13. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2010, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2010, n. 98, recante disposizioni urgenti in tema di immunita' di Stati esteri dalla giurisdizione italiana e di elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all'estero, le parole: "Fino al 31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2012".

    Art. 8

    Proroga di termini previsti da disposizioni legislative di interesse della Difesa

  14. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) all'articolo 2214, comma 1, le parole: "per gli anni dal 2001 al 2011" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni dal 2001 al 2012";

    b) all'articolo 2223, comma 1, le parole: "dal 2012" e "Fino al 2011" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:"dal 2013" e "Fino al 2012";

    c) all'articolo 2243, comma 1, le parole: "sino al 31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "sino al 31 dicembre 2013".

  15. All'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, le parole: "2011-2012" sono sostituite dalle seguenti: "2013-2014".

  16. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri.

    Art. 9

    Programma triennale della pesca

  17. Il termine di validita' del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 agosto 2007, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2007, cosi' come prorogato ai sensi dell'articolo 2, comma 5-novies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e' prorogato al 31 dicembre 2012.

    Art. 10

    Proroga di termini in materia sanitaria

  18. All'articolo 54, comma 3-bis, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, le parole "dal 1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "dal 3 luglio 2013".

  19. Il termine del 31 gennaio 2011 di cui all'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 3 agosto 2007, n. 120, come prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal DPCM 25 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, e' fissato al 31 dicembre 2012.

  20. Al fine di consentire alle regioni di completare il programma finalizzato alla realizzazione di strutture sanitarie per l'attivita' libero professionale intramuraria, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254, il termine, gia' stabilito dall'articolo 1-bis del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' fissato al 31 dicembre 2014.

  21. Il termine di cui all'articolo 9, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, fissato al 31 dicembre 2011 dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal DPCM 25 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, e' prorogato al 31 dicembre 2012.

  22. La disposizione di cui all'articolo 64 della legge 23 luglio 2009, n. 99, conseguentemente a quanto disposto al comma 4 del presente articolo, e' prorogata fino al 31 dicembre 2012.

    Art. 11

    Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti

  23. All'articolo 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 7-undecies, le parole: "1 gennaio 2012" sono sostituite dalla seguenti parole "1 gennaio 2013";

    b) al comma 7-duodecies, le parole: "per gli anni 2010 e 2011" sono sostituite dalla seguenti parole " per gli anni 2010, 2011 e 2012 ".

  24. All'articolo 3 comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti...

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