n. 104 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 novembre 2015 -

TRIBUNALE CIVILE DI CASSINO Il giudice dr. Vincenza Ovallesco a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5 novembre 2015;

Nella causa promossa da Tanzilli Antonio Lino e Cooperativa socio sanitaria Valcomino a r.l. nei confronti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione provinciale del lavoro di Frosinone, iscritta al n. 1073/2005 r.g. del Tribunale di Cassino;

Visto l'art. 1, legge 24 novembre 1981, n. 689;

Visto l'art. 3 Cost.;

Visto l'art. 7 Convenzione europea dei diritti dell'uomo;

Visto l'art. 15 Patto internazionale dei diritti civili e politici;

Visto l'art. 49 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

Visto l'art. 117 Cost.;

Visti gli articoli 23 ss. legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva eccezione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, legge n. 689/1981, in quanto contrastante con gli articoli 3 e 117, comma primo, Cost., quest'ultimo in relazione: all'art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848;

all'art. 15 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881;

all'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo;

Per i seguenti motivi. L'art. 1, legge n. 689/1981, intitolato "principio di legalita'", prevede che nessuno possa essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione. Non viene, quindi, ripetuto il principio dell'applicazione retroattiva della lex mitior, ossia della legge successiva piu' favorevole all'autore della violazione (art, 2, comma secondo, c.p.). Tale lacuna deve ritenersi in contrasto con l'art. 3 Cost. e con il principio di ragionevolezza e uguaglianza. Malgrado la Corte costituzionale si sia gia' pronunciata in senso negativo sul punto (v. Corte costituzionale 28 novembre 2002, n. 501;

Corte costituzionale 15 luglio 2003, n. 243), si ritiene che l'evoluzione giurisprudenziale degli ultimi anni, anche della stessa Consulta, imponga una riconsiderazione della questione. Deve essere rilevato, infatti, che la Corte (v. Corte costituzionale 23 novembre 2006, n. 393), occupandosi della legittimita' costituzionale della legge 5 dicembre 2005, n. 251, ha recentemente chiarito che la retroattivita' della legge piu' favorevole, pur non essendo prevista espressamente dalla Costituzione (a differenza dell'irretroattivita' della legge sfavorevole), nemmeno in ambito penale, deve comunque considerarsi espressione di un principio generale dell'ordinamento, legato ai principi di materialita' e offensivita' della violazione, dovendosi adeguare la sanzione alle eventuali modificazioni della percezione della gravita' degli illeciti da parte dell'ordinamento giuridico. Sebbene il principio dell'applicazione retroattiva della lex mitior non sia assoluto, ha spiegato in quell'occasione la Corte, a differenza di quello di cui all'art. 2, comma primo, codice penale (e art. 25, comma secondo, Cost.), tuttavia, la sua deroga deve essere giustificata da gravi motivi di interesse generale (Corte Cost. n. 393/2006;

Corte costituzionale 22 luglio 2011, n. 236), dovendo in tal senso superare un vaglio positivo di ragionevolezza e non un mero vaglio negativo di non manifesta irragionevolezza. Devono, cioe', essere positivamente individuati gli interessi superiori, di rango almeno pari a quello del principio in discussione, che...

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