n. 103 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 novembre 2016 -

TRIBUNALE DI TORINO Quinta Sezione penale Il Giudice dott.ssa Nicoletta Aloj, visti gli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento, Osserva 1. Con decreto del GUP presso il Tribunale di Torino del 26 settembre 2012 e' stato disposto il rinvio a giudizio degli imputati R. P., O. A., E M. S. per i reati di cui agli articoli 590, commi 3 e 4, in relazione all'art. 583, comma 1. n. 1 codice penale e 449 in relazione all'art. 434, comma 2 codice penale per il crollo di una parte di un edificio sito in Pianezza avvenuto in data 30 marzo 2009 che, secondo l'ipotesi accusatoria, sarebbe stato determinato da colpa degli imputati e avrebbe cagionato alle persone offese S. S., T. M. e R. M. lesioni personali gravi. Con decreto in data 1° giugno 2011 il pubblico ministero presso il Tribunale di Torino ha disposto la citazione a giudizio dell'imputato S. H. per i reati di cui agli articoli 96, comma 1, lett. g) e 142 decreto legislativo n. 81/08 commessi il 30 marzo 2009, cosi' dando origine al processo penale n. 5899/2012 RG Trib. Con ordinanza del 22 maggio 2013 e' stata disposta la riunione del procedimento penale n. 5899/12 RG Trib. al presente procedimento. Si e' svolta quindi l'istruttoria dibattimentale mediante l'assunzione delle prove richieste dal pubblico ministero e dalle difese degli imputati. Con dichiarazione depositata in cancelleria in data 8 gennaio 2016 e' stata revocata la costituzione delle parti civili S. S. e R. M. A. (uniche parti civili costituite). Quindi si e' proseguito nell'istruzione dibattimentale ed e' stata disposta la ricostituzione di alcuni documenti prodotti dalle parti a norma dell'art. 113 codice procedura penale. Terminata l'istruzione dibattimentale, il Tribunale ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 157, comma 6 codice penale in relazione all'art. 3 Cost. nella parte in cui prevede che il termine di prescrizione del reato di crollo colposo e' raddoppiato. 2. L'art. 157 codice penale, cosi' come modificato dalla legge n. 251/2005, prevede che la prescrizione estingua il reato decorso il tempo corrispondente al massimo previsto dalla pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione. Nella determinazione del tempo necessario a prescrivere non si tiene conto delle circostanze attenuanti e aggravanti, fatta eccezione per le aggravanti ad effetto...

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