La pena di morte nei rapporti internazionali posti in essere dagli stati

AutoreSilverio Annibale
Pagine1295-1299

Page 1295

@1. Premessa

Uno studio sulla pena capitale richiede necessariamente un concreto esame del sistema penale di ciascuno Stato. La disamina dei sistemi interni penali fa emergere una differenza sostanziale tra i Paesi mantenitori della pena di morte 1 e coloro che la hanno abolita 2, o abolita di fatto, o limitata 3 nel loro sistema penale.

L'anomalia che si riscontra negli Stati in cui è prevista l'applicazione della pena capitale, riguarda (principalmente) la loro adesione ad alcuni trattati internazionali (ancorché istitutivi di organizzazioni internazionali) nei quali indirettamente, o direttamente, si ripudia la pena capitale.

Da un lato ciascuno Stato ha il pieno diritto di prevedere nel proprio sistema penale la pena di morte (come misura repressiva) e ciascuna organizzazione internazionale, o Stato, il dovere di astenersi dal porre in essere forme di pressione, di diverso tipo, per indurlo ad abolirla o a non applicarla (principio della non ingerenza cristallizzato poi nell'art. 2, par. 7 della Carta delle Nazioni Unite e ripetuto in alcune dichiarazioni di principi dell'Assemblea generale). Dall'altro lato un'adesione ad alcuni trattati internazionali (e quindi l'assunzione di un impegno sul piano internazionale) nei quali si ripudia - implicitamente od esplicitamente - la pena capitale potrebbe provocare un conflitto tra leggi interne (penali) e normative internazionali.

Ed è proprio su tale incongruenza-conflittualità che noi intendiamo addentrarci per poter verificare se tale anomalia (tra il sistema penale e i trattati internazionali) possa coesistere. Oppure se tra i due si produca un conflitto insanabile, o risolvibile, consentendo una maggiore efficacia (derogante) ad un ordinamento piuttosto che ad un altro.

@2. Stati mantenitori della pena capitale sottoscrittori della Carta di San Francisco (che istituisce l'Organizzazione delle Nazioni Unite)

Alcuni Stati mantenitori della pena di morte sono anche membri delle Nazioni Unite 4. Il preambolo dello Statuto dell'ONU (26 giugno 1045, entrato i vigore il 25 ottobre 1945), prevede che è intenzione delle Nazioni Unite «riaffermare la fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'eguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne e delle nazioni grandi e piccole».

Per realizzare quanto si prevede nel preambolo, le Nazioni Unite si propongono, tra gli altri, il fine di «... promuovere ed incoraggiare il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzione di razza, di sesso, di lingua o di religione». A questo scopo, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite compie studi ed adotta raccomandazioni al fine di «... promuovere il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzione di razza, di sesso, di lingua, o di religione» (art. 13 b).

Non essendo elencati (tassativamente) tali diritti fondamentali, si è proceduto a specificarli successivamente mediante degli atti internazionali non vincolanti 5 e vincolanti 6.

Tra i diritti fondamentali, contenuti nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nel Patto sui diritti civili e politici e in altri 7, primeggia il diritto alla vita 8 che indubbiamente rappresenta un'incongruenza (o contrasto) con il diritto dello Stato di punire i reati gravi (o meno) con la pena di morte.

Tale anomalia viene anche avvertita dagli organi delle Nazioni Unite, tant'è che l'Assemblea generale delle Nazioni già in data 20 novembre 1959 (risoluzione n. 1396/XIV) invitò il Consiglio economico e sociale ad elaborare uno studio sulla pena capitale, sulle leggi e sulla prassi che le concernono, sugli effetti «che essa comporta e della sua abolizione, tenuto conto della criminalità».

Il Consiglio economico sociale non diede seguito alla richiesta facendo notare, nella risoluzione 6 aprile 1960, che sarebbe stato più opportuno affidare al Segretario generale - come consente l'art. 98 della Carta di San Francisco («Il Segretario generale... esplica quelle altre funzioni che gli siano affidate da tali organi...) - il compito di portare a termine uno studio (preliminare) su tale problematica prima didare inizio alla sua 33esima sessione.

A sua volta il Segretario generale delle Nazioni Unite interpellò un suo consulente giuridico (Marc Ancel) il quale, dopo accurati studi, stilò un rapporto dal titolo «La pena capitale» che fu presentato ad un sottocomitato di esperti in materia di reati e trattamento di colpevoli. Il rapporto, esaminato in primis dal Sottocomitato, fu sottoposto all'ECOSOC il quale adottò la risoluzione (non vincolante) 9 aprile 1963, n. 934 9, nella quale si raccomandava di accertare l'efficacia della pena capitale come deterrente della criminalità, nonché di appurare, attraverso studi e ricerche sul tema proposto, le motivazioni che inducevano (e inducono) i tribunali militari ad applicare la pena capitale.

La risoluzione 5 dicembre 1963, n. 1918 (XVIII) dell'Assemblea generale - che recepì parzialmente l'invito dell'ECOSOC - invitò quest'ultimo ad affidare alla Commissione per i diritti umani uno studio sulla problematica in discussione (invito riproposto nella risoluzione 18 dicembre 1967, n. 2334 - XIV). Così - grazie alla raccolta dei dati offerti dal Comitato dei diritti umani e alla bozza di risoluzione presentata dall'ECOSOC (nella quale si auspicava una rigorosa tutela dei diritti dell'imputato a ricorrere in appello e ad ottenere la grazia o la commutazione della sentenza in virtù di un'assistenza legale completa e competente) - l'Assemblea generale adottò la risoluzione 26 novembre 1968, n. 23/93, nella quale si tenne sostanzialmente conto del contenuto della bozza.

Page 1296

Nella successiva risoluzione 8 dicembre 1977, n. 32/61, l'Assemblea generale prosegue la sua politica di studio e di ricerca sulla pena capitale già oggetto di precedenti risoluzione proprie 10 e dell'ECOSOC 11 allo scopo di restringere progressivamente l'applicazione della pena di morte ad un numero minimo di crimini per poi arrivare, gradualmente, ad una sua completa abolizione. La risoluzione richiede agli Stati membri di fornire al Segretario generale tutti i ragguagli possibili per metterlo nella condizione di elaborare il secondo piano quinquennale su tale argomento.

Non avendo 43 Paesi accolto l'invito espresso nella risoluzione n. 32/61 - e precisamente nella parte in cui si richiedeva agli Stati di fornire informazioni che fossero state di utile aiuto al Segretario generale per l'elaborazione del 2º piano quinquennale sulla pena capitale nei Paesi membri - l'ECOSOC ha adottato altre due risoluzioni (24 maggio 1990, n. 29; 24 luglio 1990, n. 51) in cui si lamentava della negligenza dei [43] Paesi membri, e si riproponeva l'invito.

Gli studi e i rapporti sulla pena capitale (che dimostrarono una massiccia e arbitraria applicazione di tale disumana pena negli Stati mantenitori) spinsero l'Assemblea generale ad adottare diverse risoluzioni nelle quali si condannavano le esecuzioni indiscriminate, arbitrarie e sommarie.

Dopo la risoluzione 26 novembre 1968, n. 2393, nella quale l'Assemblea generale sfiorò tale problematica, quella del 15 dicembre 1980, n. 35/172, segna una presa di posizione contraria e netta dell'organo delle Nazioni Unite sulla pena capitale. S'invitano (infatti) i Governi degli Stati membri a garantire una tutela dei diritti dell'imputato (consistente nella possibilità di ricorrere in appello, di chiedere la grazia o la commutazione della sentenza di condanna di morte in un'altra pena, nel beneficiare di una rappresentanza legale, completa e competente). Si ribadisce, altresì, l'esigenza di fare il possibile affinché si arrivi a garantire nelle legislazioni degli Stati membri che nessuna condanna possa essere inflitta fino a quando non siano stati esperiti tutti i ricorsi possibili (ivi compresa la richiesta di grazia o la commutazione della pena) 12 e, in ogni caso, dopo che sia trascorso un termine ragionevole dalla sentenza di condanna a morte pronunciata da un tribunale di primo grado.

La risoluzione 14 dicembre 1984, n. 39/118, ribadisce l'interdizione delle pene e dei trattamenti crudeli, disumani e degradanti, e condanna con fermezza la pratica delle secuzioni sommarie ed arbitrarie ribadendo la necessità di assicurare agli individui, passibili della pena di morte, tutte le possibili garanzie in ogni Stato membro (mediante meccanismi e procedure appropriate idonee a garantire tali diritti). Al punto 7 (della suddetta risoluzione) si invitano le istituzioni specializzate e gli organismi inter-governativi a formulare delle proposte al Segretario generale su tale problematica 13.

Le raccomandazioni dell'Assemblea generale (e dell'ECOSOC) provocarono una parziale sensibilizzazione nella buona parte degli Stati membri (che diminuirono la esecuzioni, o addirittura le sospesero per molti anni). Tuttavia le raccomandazioni non giunsero ad una graduale sensibilizzazione negli Stati membri per una moratoria universale delle esecuzioni capitali. Una proposta di risoluzione del Governo italiano (appoggiata da 48 Stati) sulla sospensione universale delle esecuzioni capitali, fu respinta in sede assembleare (44 voti contrari, 74 astensioni, 36 voti favorevoli) l'8 dicembre 1994 dopo essere stata discussa in una commissione ad hoc (il 6 novembre 1994) 14.

Successivamente anche la Commissione ONU per i diritti umani è tornata ad occuparsi della problematica della pena di morte riaffermando (e specificando ulteriormente) dei principi già espressi da altri organi (Assemblea generale, ECOSOC) 15.

Ed ora passiamo al rapporto tra il divieto dei trattamenti inumani degradanti e crudeli previsto in alcune convenzioni internazionali 16 (adottata in sede ONU e ratificate anche dai Paesi che applicano la pena capitale) e la pena di morte. Si tratta di vedere se l'esecuzione di una condanna a morte sia da considerarsi un trattamento degradante, disumano, crudele e quindi...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT