DECRETO 9 agosto 2012 - Attuazione dell''articolo 26 del decreto-legge n. 83/2012 recante «Moratoria delle rate di finanziamento dovute dalle imprese concessionarie delle agevolazioni dei FIT». (12A10866)

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che istituisce, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (FIT);

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la direttiva 16 gennaio 2001 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato recante «direttive per la concessione delle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica»;

Visto la direttiva 10 luglio 2008 del Ministro dello sviluppo economico recante l'adeguamento della direttiva 16 gennaio 2001 alla nuova disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione;

Visto l'art. 26 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, che dispone la moratoria delle rate dei finanziamenti agevolati concessi dal Ministero dello sviluppo economico a valere sul Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, nonche' dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) di cui all'art. 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297;

Considerato che l'art. 26, comma 1, del decreto-legge n. 83/2012 prevede che il Ministero dello sviluppo economico, con decreto di natura non regolamentare, stabilisce, per le agevolazioni di propria competenza, le condizioni e i criteri per la concessione del beneficio legato alla moratoria delle rate di finanziamento, nonche' i termini massimi per la presentazione della relativa richiesta, prevedendo altresi' le modalita' di restituzione graduale delle agevolazioni in favore delle imprese nei cui confronti sia stata adottata la revoca delle agevolazioni in ragione della morosita' nella restituzione delle rate del finanziamento agevolato, purche' il relativo credito non sia stato iscritto a ruolo;

Considerato che il comma 2 dell'art. 26 del decreto-legge n. 83/2012 stabilisce che la disposizione di cui al medesimo art. 26 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione

  1. Il presente decreto stabilisce, ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, le condizioni e i criteri per la concessione del beneficio legato alla moratoria delle rate dei finanziamenti agevolati gia' concessi dal Ministero dello sviluppo economico a valere sul Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (FIT) di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, nonche' i termini massimi per la presentazione della relativa richiesta da parte delle imprese.

    Art. 2

    Soggetti beneficiari

  2. Possono accedere ai benefici di cui all'art. 26 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, le imprese beneficiarie delle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, che abbiano ottenuto la concessione dei previsti finanziamenti agevolati a fronte della realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo.

    Art. 3

    Moratoria delle rate di finanziamento agevolato

  3. Le imprese di cui all'art. 2 possono richiedere, con le modalita' di cui al comma 4, che, per i finanziamenti agevolati ancora in essere, il pagamento della quota capitale di una rata con scadenza non successiva al 31 dicembre 2013 sia sospeso per un periodo di dodici mesi.

  4. Gli interessi relativi alla rata sospesa devono essere comunque...

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