DECRETO 9 luglio 2012 - Monitoraggio semestrale del Patto di stabilita'' interno per l''anno 2012 per le Province e i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. (12A08313)

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 31, comma 19, della legge 12 novembre 2011, n. 183 che, per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilita' interno e per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, dispone che le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno nel sito «http://pattostabilitainterno.tesoro.it/Patto/» le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalita' definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali;

Visti i commi da 2 a 6 dell'art. 31 della citata legge n. 183 del 2011 con i quali sono definite le modalita' di calcolo dell'obiettivo di saldo finanziario, espresso in termini di competenza mista, attribuito a ciascun ente locale assoggettato alla disciplina del patto di stabilita' interno;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 0020386 del 5 giugno 2012 con cui e' stato definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente locale ai sensi dei richiamati commi da 2 a 6 dell'art. 31 della citata legge n. 183 del 2011;

Visto il comma 7 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, che esclude dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita' interno, gli accertamenti, per la parte corrente, e le riscossioni, per la parte in conto capitale, delle risorse provenienti dallo Stato per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza, nonche' gli impegni di spesa di parte corrente ed i pagamenti in conto capitale connessi alle predette risorse provenienti dallo Stato. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in piu' anni, purche' nei limiti complessivi delle medesime risorse e purche' relative ad entrate registrate successivamente al 2008;

Visto il comma 9 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, che, ai fini del patto di stabilita' interno, ha equiparato gli interventi realizzati direttamente dagli enti locali in relazione allo svolgimento delle iniziative per le quali e' intervenuta la dichiarazione di grande evento di cui all'art. 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, agli interventi di cui al citato comma 7 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011;

Visto il comma 10 dell'art. 31 della...

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