LEGGE 31 ottobre 2011, n. 190 - Modifiche allo statuto del Fondo monetario internazionale e quattordicesimo aumento generale delle quote derivanti dalla risoluzione del Consiglio dei Governatori del Fondo n. 66-2 del 15 dicembre 2010. (11G0224)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1

Accettazione degli emendamenti

  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad accettare gli emendamenti allo statuto del Fondo monetario internazionale, deliberati dal Consiglio dei Governatori del Fondo medesimo con la risoluzione n. 66-2 del 15 dicembre 2010, contenuti nell'Allegato alla presente legge.

  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' incaricato dell'esecuzione della presente legge e dei rapporti da mantenere con l'Amministrazione del Fondo monetario internazionale, conseguenti agli emendamenti di cui al comma 1.

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Art. 2

    Ordine di esecuzione

  3. Piena ed intera esecuzione e' data agli emendamenti di cui all'articolo 1, comma 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo XXVIII dello statuto del Fondo monetario internazionale, ratificato ai sensi della legge 23 marzo 1947, n. 132.

    Note all'art. 2:

    - La legge 23 marzo 1947, n. 132 (Partecipazione dell'Italia agli Accordi sulla costituzione del Fondo monetario internazionale e della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo), e' pubblicata nella

    Gazzetta Ufficiale 27 marzo 1947, n. 71, S.O.

    Art. 3

    Aumento della quota

  4. In attuazione della risoluzione n. 66-2 del 15 dicembre 2010 del Consiglio dei Governatori del Fondo monetario internazionale, il Governo e' autorizzato a provvedere all'aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo stesso da 7.882,3 milioni di diritti speciali di prelievo a 15.070 milioni di diritti speciali di prelievo.

    Art. 4

    Versamenti della quota

  5. Per i versamenti relativi all'aumento della quota di cui all'articolo 3, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad avvalersi della Banca d'Italia, concedendo a tale Istituto le garanzie per ogni...

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