DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 febbraio 2002 - Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e in particolare l'art. 7, commi 1 e 3, secondo cui il Presidente del Consiglio dei Ministri individua con propri decreti le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato generale e indica, per tali strutture, il numero massimo degli uffici e dei servizi; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 186 del 10 agosto 2000, e in particolare l'art. 22 concernente l'Ufficio del Segretario generale; Considerata la necessita' di rivedere il disegno organizzativo dell'Ufficio del Segretario generale al fine di assicurare la maggiore aderenza della articolazione strutturale alle esigenze funzionali del Segretario generale; Sentite le organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1.

  1. L'art. 22 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000, e' sostituito dal seguente

    "Art. 22 (Ufficio del Segretario generale). - 1. L'Ufficio del Segretario generale fornisce a quest'ultimo il supporto per l'attivita' di coordinamento e di raccordo organizzativo e funzionale tra le diverse strutture, nonche' per la predisposizione delle iniziative di carattere normativo riguardanti l'organizzazione e il funzionamento della Presidenza. L'Ufficio opera nell'area funzionale della progettazione delle politiche generali e delle decisioni di indirizzo politico-amministrativo generale. Svolge fuzioni di verifica e monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo, in base alle direttive del Ministro a cio' delegato, sino alla definitiva articolazione delle relative strutture di supporto. In particolare l'Ufficio

    1. cura l'analisi del programma di Governo e la ricognizione degli impegni assunti in sede parlamentare, nell'ambito della Unione europea ovvero derivanti da accordi internazionali; il monitoraggio degli adempimenti normativi ed amministrativi in coerenza con gli obiettivi delineati dal programma di Governo ed il supporto tecnico per il suo aggiornamento; b) cura la ricerca e lo studio degli elementi conoscitivi funzionali all'elaborazione degli atti di indirizzo generale e di direttiva, anche con riferimento alle...

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