DELIBERAZIONE 1 aprile 2003 - Modifiche e integrazioni alla deliberazione 18 ottobre 2001, n. 229/01. (Deliberazione n. 29/03)

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 1 aprile 2003; Premesso che

con deliberazione 18 ottobre 2001, n. 229/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 287 dell'11 dicembre 2001 (di seguito: deliberazione n. 229/01), l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) ha adottato una direttiva concernente le condizioni contrattuali del servizio di vendita del gas ai clienti finali attraverso reti di gasdotti locali, ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995, n.

481; con deliberazione 31 gennaio 2002, n. 21/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 47 del 25 febbraio 2002 (di seguito: deliberazione n. 21/02) l'Autorita' ha modificato gli articoli 16 e 18 della deliberazione n. 229/01; con sentenza 26 settembre 2002, n. 5281/02 (di seguito: la sentenza n. 5281/02) il tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: il T.a.r. Lombardia) ha annullato la deliberazione n. 229/01 limitatamente all'art. 4, comma 4.2, "nelle parti in cui stabilisce che l'indennizzo per mancata lettura e' commisurato al consumo", e all'art. 5, com-ma 5.2, "nella parte in cui non prevede che i clienti con consumi superiori a 5000 mc/anno devono ricevere bollette calcolate su consumi effettivi, solo se muniti di misuratori accessibili"; Visti

la legge 14 novembre 1995, n. 481; il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000); Viste

la deliberazione n. 229/01; la deliberazione n. 21/02; l'ordinanza del T.a.r. Lombardia 6 marzo 2002, n. 534/02 (di seguito: ordinanza n. 534/02); la sentenza n. 5281/02; Considerato che

con la deliberazione n. 21/02, al fine di consentire agli esercenti individuati nella deliberazione n. 229/01 (di seguito

esercenti) di completare gli interventi di riorganizzazione delle proprie attivita' aziendali, l'Autorita' ha differito al 30 luglio 2002 il termine per l'effettuazione dei versamenti previsti dall'art.

16, comma 16.1, lettere d) ed e) della deliberazione n. 229/01; al 2 maggio 2002, il termine per l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 10, 15, dell'art. 3, commi 3.1 e 3.2, e dell'art. 7, com-mi 7.1 e 7.2, della deliberazione n. 229/2001; al 1 luglio 2002, il termine per l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, 9, 11, 12, 13, 14...

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