DECRETO LEGISLATIVO 17 novembre 2008, n. 187 - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, concernente attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale

Coming into Force17 Dicembre 2008
Enactment Date17 Novembre 2008
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2008/12/02/008G0208/ORIGINAL
Published date02 Dicembre 2008
Official Gazette PublicationGU n.282 del 02-12-2008
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, recante attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale;

Visto l'articolo 20 della legge 25 febbraio 2008, n. 34 (legge comunitaria 2007);

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 settembre 2008;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2008;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Modificazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196

  1. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: "L'armatore," sono inserite le seguenti: "il proprietario,";

    b) all'articolo 6, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

    "1 -bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti possono essere individuate le unita' soggette all'obbligo di essere dotate del sistema di identificazione automatica (AIS) e del registratore dei dati di viaggio (VDR) di cui all'allegato II.";

    c) all'articolo 10, il comma 1 e' sostituito dal seguente:

    "1. Le navi nazionali e straniere, individuate nell'allegato II, parte II, che fanno scalo in un porto nazionale, sono dotate del registratore dei dati di viaggio (Voyage Data Recorder - VDR) entro le date rispettivamente stabilite dal citato allegato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti possono essere emanate ulteriori disposizioni sulle modalita' d'uso dei registratori dei dati di viaggio (VDR) sia per gli armatori che per i comandanti delle navi, in conformita' alle disposizioni emanate in sede internazionale.";

    d) all'articolo 13:

    1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

    "1. L'armatore, il proprietario, l'agente o il comandante di una nave, di qualsiasi stazza, che trasporta merci pericolose o inquinanti, comunica, al...

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