IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, recante attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale;
Visto l'articolo 20 della legge 25 febbraio 2008, n. 34 (legge comunitaria 2007);
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 settembre 2008;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2008;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Modificazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196
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Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: "L'armatore," sono inserite le seguenti: "il proprietario,";
b) all'articolo 6, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1 -bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti possono essere individuate le unita' soggette all'obbligo di essere dotate del sistema di identificazione automatica (AIS) e del registratore dei dati di viaggio (VDR) di cui all'allegato II.";
c) all'articolo 10, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Le navi nazionali e straniere, individuate nell'allegato II, parte II, che fanno scalo in un porto nazionale, sono dotate del registratore dei dati di viaggio (Voyage Data Recorder - VDR) entro le date rispettivamente stabilite dal citato allegato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti possono essere emanate ulteriori disposizioni sulle modalita' d'uso dei registratori dei dati di viaggio (VDR) sia per gli armatori che per i comandanti delle navi, in conformita' alle disposizioni emanate in sede internazionale.";
d) all'articolo 13:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. L'armatore, il proprietario, l'agente o il comandante di una nave, di qualsiasi stazza, che trasporta merci pericolose o inquinanti, comunica, al...