LEGGE 21 febbraio 1991, n. 54 - Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 434, concernente l'ordinamento della professione di perito agrario

Coming into Force14 Marzo 1991
Published date27 Febbraio 1991
Enactment Date21 Febbraio 1991
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1991/02/27/091G0092/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.49 del 27-02-1991
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. L'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 434, e' sostituito dal seguente:

"Art. 1 (Titolo di perito agrario). - 1. Il titolo di perito agrario, al fine dell'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 2, spetta a coloro che abbiano conseguito il diploma di perito agrario in un istituto tecnico agrario statale o parificato e la abilitazione all'esercizio della professione, con tutte le relative specializzazioni, e siano iscritti nell'albo professionale a norma dell'articolo 4".

Art 2.
  1. L'articolo 2 della legge 28 marzo 1968, n. 434, e' sostituito dal seguente:

"Art. 2 (Attivita' professionale). - 1. Formano oggetto della professione di perito agrario:

  1. la direzione, l'amministrazione e la gestione di aziende agrarie e zootecniche e di aziende di lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agrari e zootecnici limitatamente alle piccole e medie aziende, ivi comprese le funzioni contabili, quelle di assistenza e rappresentanza tributaria e quelle relative all'amministrazione del personale dipendente dalle medesime aziende;

  2. la progettazione, la direzione ed il collaudo di opere di miglioramento fondiario e di trasformazione di prodotti agrari e relative costruzioni, limitatamente alle medie aziende, il tutto in struttura ordinaria, secondo la tecnologia del momento, anche se ubicate fuori dei fondi;

  3. la misura, la stima, la divisione dei fondi rustici, delle costruzioni e delle aziende agrarie e zootecniche, anche ai fini di mutui fondiari;

  4. i lavori catastali, topografici, cartografici e tipi di frazionamento, inerenti le piccole e medie aziende e relativi sia al catasto terreni sia al catasto urbano;

  5. la stima dei tabacchi e lavori nelle tecniche dei tabacchi;

  6. la stima delle colture erbacee ed arboree e loro prodotti e la valutazione degli interventi fitosanitari;

  7. la valutazione dei danni alle colture, la stima di scorte e dei miglioramenti fondiari agrari e zootecnici, nonche' le operazioni di consegna e riconsegna dei beni rurali e relativi bilanci e liquidazioni;

  8. la direzione e manutenzione di parchi e la progettazione, la direzione e la manutenzione di giardini, anche localizzati, gli uni e gli altri, in aree urbane;

  9. le rotazioni agrarie;

  10. la curatela di aziende agrarie e zootecniche;

  11. la consulenza, le stime di consegna e riconsegna, i controlli analitici per i settori di specializzazione enotecnici, caseari, elaiotecnici ed altri;

  12. le funzioni di perito e di arbitratore in ordine alle attribuzioni sopra menzionate;

  13. la progettazione e la direzione di piani aziendali ed interaziendali di sviluppo agricolo limitatamente alle medie aziende;

  14. le attivita' tecniche connesse agli accertamenti, alla valutazione ed alla liquidazione degli usi civici;

  15. l'assistenza tecnica ai produttori agricoli singoli ed associati;

  16. le attribuzioni derivanti da altre leggi;

  17. l'esercizio delle competenze connesse al titolo di specializzazione ottenuto a seguito di regolare corso istituito dallo Stato o dalle regioni".

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