LEGGE 21 febbraio 1991, n. 54 - Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 434, concernente l'ordinamento della professione di perito agrario

Versione originale<a href='/vid/modifiche-ed-integrazioni-alla-852599714'>LEGGE 21 febbraio 1991, n. 54 - Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 434, concernente l'ordinamento della professione di perito agrario</a>
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. L'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 434, e' sostituito dal seguente:

"Art. 1 (Titolo di perito agrario). - 1. Il titolo di perito agrario, al fine dell'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 2, spetta a coloro che abbiano conseguito il diploma di perito agrario in un istituto tecnico agrario statale o parificato e la abilitazione all'esercizio della professione, con tutte le relative specializzazioni, e siano iscritti nell'albo professionale a norma dell'articolo 4".

Art 2.
  1. L'articolo 2 della legge 28 marzo 1968, n. 434, e' sostituito dal seguente:

"Art. 2 (Attivita' professionale). - 1. Formano oggetto della professione di perito agrario:

  1. la direzione, l'amministrazione e la gestione di aziende agrarie e zootecniche e di aziende di lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agrari e zootecnici limitatamente alle piccole e medie aziende, ivi comprese le funzioni contabili, quelle di assistenza e rappresentanza tributaria e quelle relative all'amministrazione del personale dipendente dalle medesime aziende;

  2. la progettazione, la direzione ed il collaudo di opere di miglioramento fondiario e di trasformazione di prodotti agrari e relative costruzioni, limitatamente alle medie aziende, il tutto in struttura ordinaria, secondo la tecnologia del momento, anche se ubicate fuori dei fondi;

  3. la misura, la stima, la divisione dei fondi rustici, delle costruzioni e delle aziende agrarie e zootecniche, anche ai fini di mutui fondiari;

  4. i lavori catastali, topografici, cartografici e tipi di frazionamento, inerenti le piccole e medie aziende e relativi sia al catasto terreni sia al catasto urbano;

  5. la stima dei tabacchi e lavori nelle tecniche dei tabacchi;

  6. la stima delle colture erbacee ed arboree e loro prodotti e la valutazione degli interventi fitosanitari;

  7. la valutazione dei danni alle colture, la stima di scorte e dei miglioramenti fondiari agrari e zootecnici, nonche' le operazioni di consegna e riconsegna dei beni rurali e relativi bilanci e liquidazioni;

  8. la direzione e manutenzione di parchi e la progettazione, la direzione e la manutenzione di giardini, anche localizzati, gli uni e gli altri, in aree urbane;

  9. le rotazioni agrarie;

  10. la curatela di aziende agrarie e zootecniche;

  11. la consulenza, le stime di consegna e riconsegna, i controlli analitici per i settori di specializzazione enotecnici, caseari, elaiotecnici ed altri;

  12. le funzioni di perito e di arbitratore in ordine alle attribuzioni sopra menzionate;

  13. la progettazione e la direzione di piani aziendali ed interaziendali di sviluppo agricolo limitatamente alle medie aziende;

  14. le attivita' tecniche connesse agli accertamenti, alla valutazione ed alla liquidazione degli usi civici;

  15. l'assistenza tecnica ai produttori agricoli singoli ed associati;

  16. le attribuzioni derivanti da altre leggi;

  17. l'esercizio delle competenze connesse al titolo di specializzazione ottenuto a seguito di regolare corso istituito dallo Stato o dalle regioni".

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