LEGGE 18 novembre 1981, n. 659 - Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici

Coming into Force09 Dicembre 1981
Enactment Date18 Novembre 1981
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1981/11/24/081U0659/CONSOLIDATED/20190116
Published date24 Novembre 1981
Official Gazette PublicationGU n.323 del 24-11-1981
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

A titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario o speciale i partiti politici hanno diritto, per ciascuna regione, a un contributo finanziario a carico dello Stato.

Nell'ambito di un ammontare globale di venti miliardi di lire, il contributo per ciascuna elezione regionale viene determinato in base alla proporzione fra la popolazione del territorio regionale interessato e la popolazione del territorio nazionale.

Hanno diritto al contributo i partiti che abbiano avuto almeno un proprio candidato eletto e, in caso di elezioni concomitanti, almeno un proprio candidato eletto in una delle regioni.

Art 1.

A titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario o speciale i partiti politici hanno diritto, per ciascuna regione, a un contributo finanziario a carico dello Stato.

Nell'ambito di un ammontare globale di venti miliardi di lire, il contributo per ciascuna elezione regionale viene determinato in base alla proporzione fra la popolazione del territorio regionale interessato e la popolazione del territorio nazionale. 2

Hanno diritto al contributo i partiti che abbiano avuto almeno un proprio candidato eletto e, in caso di elezioni concomitanti, almeno un proprio candidato eletto in una delle regioni.

Art 1.

A titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario o speciale i partiti politici hanno diritto, per ciascuna regione, a un contributo finanziario a carico dello Stato.

Nell'ambito di un ammontare globale di venti miliardi di lire, il contributo per ciascuna elezione regionale viene determinato in base alla proporzione fra la popolazione del territorio regionale interessato e la popolazione del territorio nazionale. (2) 5

Hanno diritto al contributo i partiti che abbiano avuto almeno un proprio candidato eletto e, in caso di elezioni concomitanti, almeno un proprio candidato eletto in una delle regioni.

Art 1.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 28 DICEMBRE 2013, N. 149, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 13

Art 2.

Ad integrazione della legge 8 agosto 1980, n. 422, ed in riferimento alle ultime elezioni che in ciascuna regione a statuto speciale hanno avuto luogo prima dell'entrata in vigore della predetta legge, i partiti politici hanno diritto ad un contributo finanziario a carico dello Stato nella misura globale di cinque miliardi di lire.

Hanno diritto al contributo i partiti che, almeno in una regione, abbiano avuto un proprio candidato eletto.

Nell'ambito della misura globale il contributo per le singole regioni viene determinato proporzionalmente in base al numero dei votanti.

Art 3.

Per l'anno 1980 la somma da erogare a titolo di contributo di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e' fissata in lire 72.630 milioni. Con effetto dal 1 gennaio 1981 la stessa somma e' fissata in lire 82.886 milioni annui.

A titolo di concorso nelle spese per la elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo e' stabilito un contributo di lire quindici miliardi in favore dei partiti politici che abbiano ottenuto almeno un rappresentante.

I contributi per concorso nelle spese elettorali previsti nella presente legge e nell'articolo 1 della legge 2 maggio 1974, n. 195, sono erogati dal Presidente della Camera dei deputati ai partiti che ne abbiano diritto ed i cui legali rappresentanti ne facciano richiesta, secondo le seguenti proporzioni e modalita':

  1. il venti per cento della somma stanziata e' ripartita in misura eguale fra tutti i partiti che ne hanno diritto;

  2. la somma residua e' ripartita fra i partiti in proporzione ai voti ottenuti.

Tutte le somme di cui al comma precedente sono erogate in una unica soluzione entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati e, per quanto riguarda le integrazioni previste dal primo comma e dall'articolo 2, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Hanno altresi' diritto al contributo di cui all'articolo 1 della legge 2 maggio 1974, n. 195, i partiti e le formazioni politiche che abbiano partecipato con proprio contrassegno alle elezioni della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica ed abbiano ottenuto almeno un quoziente in una delle due Camere, nelle regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela delle minoranze linguistiche.

La percentuale di cui al primo ed al secondo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e' ridotta al novanta per cento.

Sono abrogati l'articolo 156 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonche' gli articoli 285 e 286 del regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 32.630 milioni per l'anno 1980 e in lire 37.886 milioni per gli anni 1981 e 1982, si provvede, rispettivamente, a carico e con riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art 3.

Per l'anno 1980 la somma da erogare a titolo di contributo di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e' fissata in lire 72.630 milioni. Con effetto dal 1 gennaio 1981 la stessa somma e' fissata in lire 82.886 milioni annui.

A titolo di concorso nelle spese per la elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo e' stabilito un contributo di lire quindici miliardi in favore dei partiti politici che abbiano ottenuto almeno un rappresentante. 2

I contributi per concorso nelle spese elettorali previsti nella presente legge e nell'articolo 1 della legge 2 maggio 1974, n. 195, sono erogati dal Presidente della Camera dei deputati ai partiti che ne abbiano diritto ed i cui legali rappresentanti ne facciano richiesta, secondo le seguenti proporzioni e modalita':

  1. il venti per cento della somma stanziata e' ripartita in misura eguale fra tutti i partiti che ne hanno diritto;

  2. la somma residua e' ripartita fra i partiti in proporzione ai voti ottenuti.

Tutte le somme di cui al comma precedente sono erogate in una unica soluzione entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati e, per quanto riguarda le integrazioni previste dal primo comma e dall'articolo 2, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Nel termine di cui al precedente comma il presidente del consiglio regionale e' tenuto a comunicare alla Presidenza della Camera dei deputati i voti ottenuti da tutte le liste che hanno partecipato alla consultazione elettorale, la copia del verbale dell'ufficio centrale circoscrizionale relativo all'accettazione dei contrassegni di lista che hanno ottenuto almeno un candidato eletto nel consiglio regionale e copia dei contrassegni medesimi, nonche' l'elenco delle liste che hanno ottenuto almeno un candidato eletto nel consiglio regionale.

Hanno altresi' diritto al contributo di cui all'articolo 1 della legge 2 maggio 1974, n. 195, i partiti e le formazioni politiche che abbiano partecipato con proprio contrassegno alle elezioni della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica ed abbiano ottenuto almeno un quoziente in una delle due Camere, nelle regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela delle minoranze linguistiche.

La percentuale di cui al primo ed al secondo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e' ridotta al novanta per cento.

Sono abrogati l'articolo 156 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonche' gli articoli 285 e 286 del regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 32.630 milioni per l'anno 1980 e in lire 37.886 milioni per gli anni 1981 e 1982, si provvede, rispettivamente, a carico e con riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

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