LEGGE 8 agosto 1980, n. 422 - Concorso dello Stato nelle spese elettorali dei partiti politici per le elezioni per il Parlamento europeo e per i consigli regionali

Coming into Force13 Agosto 1980
End of Effective Date21 Dicembre 2008
Published date12 Agosto 1980
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1980/08/12/080U0422/CONSOLIDATED/20080625
Enactment Date08 Agosto 1980
Official Gazette PublicationGU n.220 del 12-08-1980
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

A titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute per le elezioni del 10 giugno 1979 dei rappresentanti italiani all'assemblea dei popoli degli Stati riuniti nella Comunita' europea i partiti politici di cui al presente articolo hanno diritto a contributi finanziari nella misura complessiva di lire 15 miliardi.

Hanno diritto al contributo i partiti e le formazioni politiche che abbiano ottenuto almeno un rappresentante eletto.

I contributi sono ripartiti nel modo seguente:

  1. il 20 per cento della somma stanziata e' ripartita in misura uguale tra i partiti che ne hanno diritto ai sensi del comma precedente;

  2. la somma residua e' ripartita tra i partiti aventi diritto in proporzione ai voti ottenuti.

I contributi per le spese elettorali sono versati su domanda dei rispettivi Segretari politici indirizzata al Presidente della Camera.

L'erogazione dei contributi e' disposta con decreto del Presidente della Camera, in unica soluzione ed entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art 2.

A titolo di concorso nelle spese derivanti dalle elezioni dei consigli regionali a statuto ordinario svoltesi l'8 e 9 giugno 1980, i partiti politici hanno diritto a contributi finanziari nella misura globale di 15 miliardi.

L'erogazione dei contributi per le spese elettorali per le elezioni regionali e' disposta dal Presidente della Camera con proprio decreto secondo le seguenti modalita':

  1. il 20 per cento della somma spettante e' ripartita tra tutti i partiti che abbiano almeno un proprio candidato eletto consigliere regionale in una regione;

  2. la somma residua e' ripartita tra i partiti in proporzione ai voti ottenuti, purche' sia rispettata la condizione di cui alla lettera a).

Il versamento dei contributi elettorali per il rinnovo dei consigli regionali e' effettuato, secondo le modalita' previste dal quarto comma del precedente articolo 1, in una unica soluzione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art 3.

All'onere di cui alla presente legge, previsto in lire 30 mila milioni, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il...

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