LEGGE 11 agosto 1991, n. 269 - Modifiche ed integrazioni agli articoli 21 e 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, ed all'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come sostituito dall'articolo 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, in materia di dispensa e di rinvio del servizio di leva

Coming into Force07 Settembre 1991
End of Effective Date08 Ottobre 2010
Published date23 Agosto 1991
Enactment Date11 Agosto 1991
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1991/08/23/091G0310/CONSOLIDATED/20100508
Official Gazette PublicationGU n.197 del 23-08-1991
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Dopo il numero 1) del primo comma dell'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, e' inserito il seguente:

"1- bis) fratello di militare deceduto durante la prestazione del servizio militare;".

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 2.
  1. Il numero 4) del primo comma dell'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, e' sostituito dal seguente:

"4) primogenito o unico figlio di genitori viventi, dei quali uno affetto da infermita' permanente ed insanabile che lo renda inabile ad esplicare la sua abituale attivita' lavorativa, ovvero di padre vedovo o celibe o di madre vedova o nubile, purche' in tutti i casi, a causa della partenza alle armi dell'arruolato, la famiglia venga a perdere i necessari mezzi di sussistenza;".

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 3.
  1. Il numero 6) del primo comma dell'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, e' sostituito dal seguente:

"6) appartenente a famiglia di cui altri due figli abbiano prestato o prestino servizio militare;".

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 4.
  1. Al primo comma dell'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, sono aggiunti, in fine, i seguenti numeri:

    "8) figlio unico convivente con genitori dei quali uno portatore di handicap che lo renda non autosufficiente o invalido civile affetto da mutilazione o invalidita' analoga a quelle per le quali e' previsto l'accompagnatore ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;

    9) unico fratello convivente di handicappato non autosufficiente;".

  2. La lettera b) del secondo comma dell'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e' abrogata.

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 5.
  1. Il terzo e il quarto comma dell'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, come aggiunti dal comma 4 dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, sono sostituiti dai seguenti:

"Parimenti in occasione della chiamata alla leva di ciascuna classe, il Ministro della difesa, sulla base dell'aggiornamento annuale dell'indice ISTAT del costo della vita, indica con proprio decreto i livelli di reddito e gli altri elementi obiettivi di cui i consigli di leva devono tener conto nel determinare l'avvenuta perdita dei necessari mezzi di sussistenza necessaria ai fini del riconoscimento dei titoli previsti dai numeri 4) e 5) del primo comma.

I livelli di reddito indicati in tale decreto del Ministro della difesa devono essere computati su base...

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