Art
1.
All'articolo 2 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;".
AVVERTENZA: La preventiva pubblicazione del testo della presente legge costituzionale, prevista dall'art. 3 della legge 25 maggio 1970, n. 352, e' avvenuta nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 143 del 21 giugno 1993. Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Art
2.
Dopo l'articolo 40 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e' inserito il seguente:
"Art. 40- bis. - Le popolazioni di lingua tedesca dei comuni della Valle del Lys individuati con legge regionale hanno diritto alla salvaguardia delle proprie caratteristiche e tradizioni linguistiche e culturali.
Alle popolazioni di cui al primo comma e' garantito l'insegnamento della lingua tedesca nelle scuole attraverso gli opportuni adattamenti alle necessita' locali".
Art
3.
Dopo l'articolo 48 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e' inserito il seguente:
"Art. 48- bis. - Il Governo e' delegato ad emanare uno o piu' decreti legislativi recanti le disposizioni di attuazione del presente statuto e le disposizioni per armonizzare la legislazione nazionale con l'ordinamento della regione Valle d'Aosta, tenendo conto delle particolari condizioni di autonomia attribuita alla regione.
Gli schemi dei decreti legislativi sono elaborati da una commissione paritetica...