LEGGE 13 maggio 1983, n. 213 - Modifiche di alcune disposizioni del codice della navigazione relative alla navigazione aerea

Coming into Force08 Giugno 1983
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1983/05/24/083U0213/ORIGINAL
Published date24 Maggio 1983
Enactment Date13 Maggio 1983
Official Gazette PublicationGU n.140 del 24-05-1983
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

All'articolo 687 del codice della navigazione sono aggiunti i seguenti commi:

"Al recepimento dei principi generali contenuti negli annessi alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata ·e resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561, si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi e nell'ambito delle sottoelencate materie:

  1. uniformita' di normativa con la regolamentazione internazionale, tenendo conto della disciplina vigente nei vari Stati;

  2. considerazione dell'attuale assetto delle componenti dell'intero settore del trasporto aereo;

  3. possibilita' di prevedere periodi transitori di adeguamento tecnico ed organizzativo;

  4. rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico interno e dei limiti derivanti dall'ordine pubblico internazionale.

Le materie di cui al comma precedente concernono:

1) telecomunicazioni aeronautiche, servizi radioelettrici e di radionavigazione, servizi del traffico aereo, segnaletica a terra;

2) regole dell'aria e procedure di controllo del traffico aereo civile;

3) licenze del personale aeronautico civile;

4) navigabilita' degli aeromobili civili;

5) registrazione ed identificazione degli aeromobili civili;

6) raccolta e scambio di informazioni meteorologiche;

7) libri e documenti di bordo;

8) mappa e carte aeronautiche;

9) caratteristiche degli aeroporti e delle piste di atterraggio e decollo;

10) aeromobili in pericolo e inchieste sugli incidenti;

11) unita' di misura;

12) sicurezza del volo e degli aerodromi;

13) esercizio degli aeromobili civili.

Il Ministro dei trasporti e' autorizzato ad emanare, con propri decreti, le conseguenti disposizioni tecniche concernenti le materie sopraelencate.

Al recepimento delle direttive della Comunita' economica europea in materia di aviazione civile si provvede mediante le procedure previste dai commi precedenti".

Art 2.

L'intitolazione del titolo IV del libro primo della parte seconda del codice della navigazione e' sostituita dalla seguente:

"Titolo IV. Della gente dell'aria - Delle licenze, degli attestati e delle abilitazioni".

Art 3.

All'articolo 731 del codice della navigazione sono aggiunti i seguenti commi:

"Il personale di cui alla lettera a) del comma precedente e il personale della lettera b), limitatamente al servizio pubblico di informazione al volo in concessione, deve essere provvisto di licenze, attestati e abilitazioni.

Devono essere altresi' provvisti di licenze, attestati e abilitazioni i soggetti che, pur non rientrando nelle categorie della gente dell'aria, svolgono attivita' di pilota o di paracadutista.

Il regolamento per disciplinare i casi e le modalita' per il rilascio, il rinnovo, la reintegrazione, la sospensione o la revoca delle licenze, degli attestati e delle abilitazioni, e' emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, uniformandosi ai criteri stabiliti nell'allegato 1 "Licenze del personale" alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561".

Art 4.

L'articolo 732 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:

"Art. 732 - (Categorie del personale di volo). - Il personale di volo si distingue in tre categorie:

1) personale addetto al comando, alla guida e al pilotaggio di aeromobili;

2) personale addetto al controllo degli apparati motori e degli altri impianti di...

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