DECRETO LEGISLATIVO 9 novembre 2012, n. 192 - Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180. (12G0215)

Coming into Force30 Novembre 2012
Published date15 Novembre 2012
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2012/11/15/012G0215/ORIGINAL
Enactment Date09 Novembre 2012
Official Gazette PublicationGU n.267 del 15-11-2012
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese, ed in particolare l'articolo 10;

Vista la direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (rifusione);

Visto il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recante attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 2012;

Sulla proposta dei Ministri per gli affari europei e della giustizia, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione; Emana il seguente decreto legislativo:

Art 1.

Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231

  1. Al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recante attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. l'articolo 1 e' sostituito dal seguente:

    Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale.

    2. Le disposizioni del presente decreto non trovano applicazione per:

    a) debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito;

    b) pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore.

    ;

  2. l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:

    Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si intende per:

    a) "transazioni commerciali": i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo;

    b) "pubblica amministrazione": le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e ogni altro soggetto, allorquando svolga attivita' per la quale e' tenuto al rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

    c) "imprenditore": ogni soggetto esercente un'attivita' economica organizzata o una libera professione;

    d) "interessi moratori": interessi legali di mora ovvero interessi ad un tasso concordato tra imprese;

    e) "interessi legali di mora": interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso che e' pari al tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali;

    f) "tasso di riferimento": il tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue piu' recenti operazioni di rifinanziamento principali;

    g) "importo dovuto": la somma che avrebbe dovuto...

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