DECRETO LEGISLATIVO 13 agosto 2010, n. 131 - Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprieta'' industriale, ai sensi dell''articolo 19 della legge 23 luglio 2009, n. 99. (10G0160)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Parte di provvedimento in formato grafico

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 13 agosto 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei

Ministri

Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa

Alfano, Ministro della giustizia

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Frattini, Ministro degli affari esteri

Galan, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

La Russa, Ministro della difesa

Gelmini, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca

Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione

Fazio, Ministro della salute

Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Avvertenza:

- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

- Si riporta il testo del l'art. 19, comma 15 della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia:

Art. 19 (Proprieta' industriale). - (omissis)

Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni correttive o integrative, anche con riferimento all'aspetto processuale, del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, b. n. 30, come modificato dalla presente legge, secondo le modalita' e i principi e criteri direttivi di cui all' art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, nonche' nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

correggere gli errori materiali e i difetti di coordinamento presenti nel codice;

armonizzare la normativa con la disciplina comunitaria e internazionale, in particolare con quella intervenuta successivamente all'emanazione del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 30 del 2005, e definire le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni recate in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche dall' art. 5 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2006, n. 78;

introdurre strumenti di semplificazione e di riduzione degli adempimenti amministrativi;

prevedere che, nel caso di invenzioni realizzate da ricercatori universitari o di altre strutture pubbliche di ricerca, l'universita' o l'amministrazione attui la procedura di brevettazione, acquisendo il relativo diritto sull'invenzione;

riconoscere ai comuni la possibilita' di ottenere il riconoscimento di un marchio e utilizzarlo per fini commerciali per identificare con elementi grafici distintivi il patrimonio culturale, storico, architettonico, ambientale del relativo territorio; lo sfruttamento del marchio a fini commerciali puo' essere esercitato direttamente dal comune anche attraverso lo svolgimento di attivita' di merchandising, vincolando in ogni caso la destinazione dei proventi ad esso connessi al finanziamento delle attivita' istituzionali o alla copertura dei disavanzi pregressi dell'ente.

- La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.

214, S.O.

- Il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante Codice della proprieta' industriale e' Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 marzo 2005, n. 52, S.O.

- Si riporta il testo dell'art. 15 della legge 12

dicembre 2002, n. 273 che reca Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza.

Art. 15 (Delega al Governo per il riassetto delle disposizioni in materia di proprieta' industriale). - 1. Il

Governo e' delegato ad adottare, entro il 28 febbraio 2005, sentite le competenti Commissioni parlamentari, uno o piu' decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di proprieta' industriale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) ripartizione della materia per settori omogenei e coordinamento, formale e sostanziale, delle disposizioni vigenti per garantire coerenza giuridica, logica e sistematica;

b) adeguamento della normativa alla disciplina internazionale e comunitaria intervenuta;

c) revisione e armonizzazione della protezione del diritto d'autore sui disegni e modelli con la tutela della proprieta' industriale, con particolare riferimento alle condizioni alle quali essa e' concessa, alla sua estensione e alle procedure per il riconoscimento della sussistenza dei requisiti;

d) adeguamento della disciplina alle moderne tecnologie informatiche;

e) riordino e potenziamento della struttura istituzionale preposta alla gestione della normativa, con previsione dell'estensione della competenza anche alla tutela del diritto d'autore sui disegni e modelli, anche con attribuzione di autonomia amministrativa, finanziaria e gestionale;

f) introduzione di appositi strumenti di semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi;

g) delegificazione e rinvio alla normazione regolamentare della disciplina dei procedimenti amministrativi secondo i criteri di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

h) previsione che la rivelazione o l'impiego di conoscenze ed esperienze tecnico-industriali, generalmente note e facilmente accessibili agli esperti e operatori del settore, non costituiscono violazioni di segreto aziendale.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e degli affari esteri. In deroga all'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sugli schemi di decreto legislativo e' acquisito il parere del Consiglio di Stato.

3. Dall'attuazione della delega di cui al presente art.

non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

3-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la medesima procedura di cui al presente articolo, il Governo puo' adottare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, disposizioni correttive o integrative dei decreti legislativi medesimi.

- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge 10

gennaio 2006, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2006, n. 78, recante attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche.

Art. 5 (Procedimento). - 1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, in sede di valutazione della brevettabilita' di invenzioni biotecnologiche, al fine di garantire quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lettera c), puo' richiedere il parere del Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie.

2. La provenienza del materiale biologico di origine animale o vegetale, che sta alla base dell'invenzione, e' dichiarata all'atto della richiesta di brevetto sia in riferimento al Paese di origine, consentendo di accertare il rispetto della legislazione in materia di importazione e di esportazione, sia in relazione all'organismo biologico dal quale e' stato isolato.

3. La domanda di brevetto relativa ad una invenzione che ha per oggetto o utilizza materiale biologico di origine umana deve essere corredata dell'espresso consenso, libero e informato a tale prelievo e utilizzazione, della persona da cui e' stato prelevato tale materiale, in base alla normativa vigente.

4. La domanda di brevetto relativa ad una invenzione, che ha per oggetto o utilizza materiale biologico contenente microrganismi o organismi geneticamente modificati, deve essere corredata da una dichiarazione che garantisca l'avvenuto rispetto degli obblighi riguardanti tali modificazioni, derivanti dalle normative nazionali o comunitarie, ed in particolare dalle disposizioni di cui al comma 6 e di cui al decreto legislativo 12 aprile 2001, n.

206, e al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.

5. L'utilizzazione da parte dell'agricoltore, per la riproduzione o la moltiplicazione in proprio nella sua azienda, di materiale brevettato di origine vegetale, avviene nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14 del regolamento (CE) n. 2100/94 del 27 luglio 1994 del

Consiglio, e secondo le modalita' stabilite con decreto del

Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive.

6. Nel caso in cui la richiesta di brevetto riguardi l'utilizzo o la modifica delle identita' genetiche di varieta' italiane autoctone e da conservazione, ai sensi della direttiva 98/95/CE...

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