All'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
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al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Sono servizi portuali quelli riferiti a prestazioni specialistiche,
complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali. I
servizi ammessi sono individuati dalle autorita' portuali, o,
laddove non istituite, dalle autorita' marittime, attraverso una
specifica regolamentazione da emanare in conformita' dei criteri
vincolanti fissati con decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione.";
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al comma 2, dopo le parole: "delle operazioni portuali" sono inserite le seguenti: "e dei servizi portuali" e dopo le parole:
"ai sensi del comma 5" sono aggiunte le seguenti: ", riferendo
periodicamente al Ministro dei trasporti e della navigazione";
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al comma 3, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Detta autorizzazione riguarda lo svolgimento di operazioni portuali di
cui al comma 1 previa verifica del possesso da parte del
richiedente dei requisiti di cui al comma 4, oppure di uno o piu'
servizi portuali di cui al comma 1, da individuare
nell'autorizzazione stessa.";
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al comma 3, all'ultimo periodo le parole: "in apposito registro tenuto" sono sostituite dalle seguenti: "in appositi registri
distinti tenuti"; e) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
"3-bis. Le operazioni ed i servizi portuali di cui al comma 1 non
possono svolgersi in deroga alla legge 23 ottobre 1960, n. 1369,
salvo quanto previsto dall'articolo 17."; f) dopo il comma 7-bis, e' aggiunto il seguente:
"7-ter. Le autorita' portuali o, laddove non istituite, le
autorita' marittime, devono pronunciarsi sulle richieste di
autorizzazione di cui al presente articolo entro novanta giorni
dalla richiesta, decorsi i quali, in assenza di diniego motivato,
la richiesta si intende accolta.".