LEGGE 30 giugno 2000, n. 186 - Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di operazioni portuali e di fornitura del lavoro portuale temporaneo

Coming into Force22 Luglio 2000
Enactment Date30 Giugno 2000
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2000/07/07/000G0235/ORIGINAL
Published date07 Luglio 2000
Official Gazette PublicationGU n.157 del 07-07-2000
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge:

Art 1.

Modifica all'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84

  1. Al comma 1-bis dell'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, sono premessi i seguenti periodi: "I servizi tecnico-nautici di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio sono servizi di interesse generale atti a garantire nei porti, ove essi sono istituiti, la sicurezza della navigazione e dell'approdo. Per il pilotaggio l'obbligatorieta' e' stabilita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione. Per gli altri servizi l'autorita' marittima puo' renderne obbligatorio l'impiego tenuto conto della localizzazione e delle strutture impiegate".

Art 2.

Operazioni portuali e servizi portuali

  1. All'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

    1. al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Sono servizi portuali quelli riferiti a prestazioni specialistiche,

      complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali. I

      servizi ammessi sono individuati dalle autorita' portuali, o,

      laddove non istituite, dalle autorita' marittime, attraverso una

      specifica regolamentazione da emanare in conformita' dei criteri

      vincolanti fissati con decreto del Ministro dei trasporti e della

      navigazione.";

    2. al comma 2, dopo le parole: "delle operazioni portuali" sono inserite le seguenti: "e dei servizi portuali" e dopo le parole:

      "ai sensi del comma 5" sono aggiunte le seguenti: ", riferendo

      periodicamente al Ministro dei trasporti e della navigazione";

    3. al comma 3, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Detta autorizzazione riguarda lo svolgimento di operazioni portuali di

      cui al comma 1 previa verifica del possesso da parte del

      richiedente dei requisiti di cui al comma 4, oppure di uno o piu'

      servizi portuali di cui al comma 1, da individuare

      nell'autorizzazione stessa.";

    4. al comma 3, all'ultimo periodo le parole: "in apposito registro tenuto" sono sostituite dalle seguenti: "in appositi registri

      distinti tenuti"; e) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:

      "3-bis. Le operazioni ed i servizi portuali di cui al comma 1 non

      possono svolgersi in deroga alla legge 23 ottobre 1960, n. 1369,

      salvo quanto previsto dall'articolo 17."; f) dopo il comma 7-bis, e' aggiunto il seguente:

      "7-ter. Le autorita' portuali o, laddove non istituite, le

      autorita' marittime, devono pronunciarsi sulle richieste di

      autorizzazione di cui al presente articolo entro novanta giorni

      dalla richiesta, decorsi i quali, in assenza di diniego motivato,

      la richiesta si intende accolta.".

  2. Le autorita' portuali o, laddove non istituite, le autorita' marittime, provvedono alla revisione delle autorizzazioni e delle concessioni di cui agli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, al fine di verificarne la conformita' con quanto stabilito nel presente articolo, disponendo, ove ne ricorrano i presupposti, i necessari provvedimenti di revoca o di modifica. Le imprese indicate all'articolo 21, comma 1, lettera a), della legge n. 84 del 1994, devono richiedere, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione allo svolgimento di operazioni o servizi portuali di cui all'articolo 16 ovvero la concessione di cui all'articolo 18 della legge n. 84 del 1994.

  3. Il decreto di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dalla lettera a) del comma 1 del presente articolo, e' emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La revisione di cui al comma 2 del presente articolo ha luogo entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art 3.

Disciplina della fornitura del lavoro portuale temporaneo

  1. L'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' sostituito dal seguente: "Art. 17. - (Disciplina della fornitura del lavoro portuale temporaneo). - 1. Il presente...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT